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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14157/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14157/2024 tra
Avv. MARCO FIORENTINO, in proprio
APPELLANTE
e con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
AV DO, AN AN e PA SS
APPELLATA
e con il patrocinio dell'avv. Tassone Isabella Controparte_2
APPELLATO
Oggi 17 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Avv. MARCO FIORENTINO in proprio, per Controparte_1
l'avv. AV DO e per l'avv. TASSONE ISABELLA. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Fiorentino precisa le conclusioni come da atto di appello e in ordine alle difese le note conclusive autorizzate.
L'avv. Chiavirano precisa le conclusioni come da comparsa e come da note conclusive quanto alle difese.
L'avv. Tassone precisa le conclusioni come da comparsa e come da note conclusive quanto alle difese.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza pagina 1 di 10 Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14157/2024
promossa da:
Avv. MARCO FIORENTINO, in proprio
APPELLANTE
e con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
AV DO, AN AN e PA SS
APPELLATA
e con il patrocinio dell'avv. Tassone Isabella Controparte_2
APPELLATO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 17.3.2025
CONCLUSIONI
Per Fiorentino RC:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 per le ragioni sovra motivate. CP_1
In via subordinata: annullare la pretesa maggiorazione dell'importo di € 60,85, non prevista relativamente ai provvedimenti di natura prefettizia.
pagina 3 di 10 In ogni caso con il favore delle spese, compensi di patrocinio giudiziale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% e i.v.a. 22% del primo grado di giudizio e del presente grado di appello”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: respingere la domanda posta dall'appellante nella sostanza e nella forma e, in integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1060/2024 del 22.03.2024 – CP_2
Giudice dott.ssa Daniela Volpes, dichiarare esecutiva ed efficace l'ingiunzione di pagamento n.
7623160000474. in via istruttoria, si produce – doc. già prodotti in I grado di giudizio:
a. procura speciale;
1. Ordinanza ingiunzione n. 7623160000474 con prova di avvenuta e perfezionata notifica.
2. Determinazione dirigenziale 1708/2021 Città di Torino;
3. (per conto di Città di Torino) nomina messi notificatori;
CP_1
4. Sentenza GdP Torino n. 1060/2024 – sentenza appellata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. ed oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Con riserva di merito e istruttoria”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, ordinarne Controparte_2
l'estromissione dal presente giudizio.
Nel merito
- respingere l'appello proposto dall'avv. RC Fiorentino e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino, sez. II civ., Dott.ssa Daniela Volpes n. 1060/2024, pubblicata in data 22/3/2024, con ogni conseguente statuizione;
- in punto spese, mandare in ogni caso assolto il dal pagamento delle spese Controparte_2
e dei compensi di lite.
Con il favore dei compensi di giudizio oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.
10.3.2014 n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147). pagina 4 di 10 Esente IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato avanti al Giudice di Pace di Torino, l'avv. RC Fiorentino proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 emessa da concessionaria della riscossione del , per l'importo di € 280,33, CP_1 Controparte_2
deducendo la nullità della notifica per assenza delle pubbliche funzioni del messo notificatore e la incertezza assoluta del titolo esecutivo su cui l'ingiunzione di pagamento si fondava con conseguente sua nullità perché riferita a– “Ord. Ing. Pref. 22/03/2021”, senza indicazione territoriale dell'autorità amministrativa emanante – e a una non meglio chiarita
“MAGGIORAZIONE al 31.03.2023 SU VERBALE”, con la conseguenza che non si comprendeva se il titolo fosse costituito dall'ordinanza o dal verbale sanzionatorio, con illegittima duplicazione del titolo, né era dato comprendere la ragione della maggiorazione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1060/2024 pubblicata il 22/03/2024, rigettava l'opposizione, ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo del servizio postale e sufficientemente determinato il titolo esecutivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. Fiorentino, articolando tre motivi di gravame relativi alla inesistenza della notifica, alla incertezza assoluta del titolo esecutivo azionato e alla liquidazione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia che il , quest'ultimo eccependo CP_1 Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedevano in ogni caso il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente si ritiene che l'appello sia ammissibile in quanto il motivo di opposizione costituito da incertezza assoluta del titolo e applicazione della maggiorazione integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non solo ex art. 617 c.p.c.
3. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , eccezione che può essere delibata in ogni stato e Controparte_2
grado del processo.
È necessario distinguere, infatti, tra l'impugnazione per vizi propri dell'atto e impugnazione pagina 5 di 10 per vizi attinenti alla sottostante pretesa impositiva. Nel primo caso, la legittimazione spetta all'agente della riscossione, mentre nel secondo all'ente.
Nel caso in esame, l'appellante non ha contestato esclusivamente vizi che attengono all'attività del concessionario della riscossione, ma altresì l'applicazione di una maggiorazione, così contestando anche l'an della pretesa. Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere rigettata.
4. Nel merito, con il primo motivo di appello l'avv. Fiorentino RC si duole che la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento non fosse attinente all'eccezione svolta in ricorso.
Parte appellante ha evidenziato che la questione sollevata era relativa all'assenza delle pubbliche funzioni esercitate da un dipendente di società privata, senza indicazione della località in cui avrebbe esercitato le pretese funzioni. Ha, quindi, sostenuto che l'eccezione avrebbe potuto essere superata solo con la prova della sussistenza dei relativi poteri in capo al soggetto notificatore, prova che non era stata fornita in primo grado e ha concluso che la notificazione non era solamente nulla ma, addirittura, giuridicamente inesistente.
L'assunto di parte appellante non può essere condiviso.
Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 25664/24: “In primo luogo, e sotto un profilo più generale, va richiamato l'orientamento espresso da questa Suprema Corte, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, secondo cui l'inesistenza "è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità" (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).
3.2. Con specifico riguardo alla notificazione degli atti impositivi, inoltre, la sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l'avviso di accertamento, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza della Cassazione, sin da Cass. S.U. 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che "la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria" (cfr. anche Cass. 14 aprile 2020, n. pagina 6 di 10 7800; Cass. 15 maggio 2023, n. 13302; Cass. 28 maggio 2023, n. 11218).
3.3. Nell'ipotesi in cui la notificazione sia nulla e non giuridicamente inesistente, la nullità ben può essere sanata con efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora l'atto abbia raggiunto l'effetto cui era preordinato.
In particolare, in tema di notifica dell'avviso di accertamento, si è affermato che l'invalidità della notifica "è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018).
Si è, così, per questa via ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., sez. T, n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte v. anche Cass. 22 maggio 2019, n. 13760; Cass. 12 giugno
2020, n. 11290; Cass. 3 luglio 2023, n. 18684; Cass. 26 settembre 2023, n. 27424).
3.4. Tali principi trovano applicazione in caso di notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, vertendosi in un'ipotesi di nullità, e non di inesistenza della notificazione (così Cass. 18 novembre 2008, n. 27375; Cass.
26 novembre 2021, n. 36826; Cass. 22 febbraio 2023, n. 5518). (…)
3.6. In applicazione dei principi richiamati al paragrafo precedente deve quindi ritenersi che, pur volendo accedere alla tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe invalida la nomina del messo comunale, il dedotto vizio di notifica sarebbe stato comunque sanato con efficacia ex tunc per il principio del raggiungimento dello scopo, avendo avuto la contribuente "certa conoscenza dell'atto stesso", in quanto consegnato "a mani" della stessa, come condivisibilmente osservato dalla , non avendo la Controparte_3
contribuente neanche allegato la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale della controversia.".
In applicazione dei principi richiamati, si ritiene che il vizio dedotto nel caso di specie – asserita assenza dei poteri pubblici in capo al messo notificatore – non integri un'inesistenza ma al più una nullità della notificazione.
Il plico contenente l'ingiunzione di pagamento risulta, infatti, pervenuto all'indirizzo del destinatario e attesa la sua temporanea assenza, è stato ritualmente inviato a Fiorentino pagina 7 di 10 RC l'avviso di avvenuto deposito che il destinatario non ha ritirato nel termine di dieci giorni.
Si ritiene, pertanto, che non si sia dinanzi a una inesistenza della notificazione, ma a un vizio della notificazione sanabile per raggiungimento dello scopo.
La proposizione della opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nella quale l'avv.
Fiorentino RC esordisce allegando che in data 30 maggio 2023 aveva ricevuto la consegna a mezzo posta dell'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474, priva di data, emessa da in qualità di società concessionaria della riscossione per il Controparte_4 CP_2
e le difese nel merito dimostrano che l'atto ha raggiunto il suo scopo e che non vi è
[...]
stata alcuna compromissione al diritto di difesa.
Ne consegue che il Giudice di Pace correttamente ha rigettato il primo motivo di opposizione.
5. Il secondo motivo di appello, concernente l'incertezza assoluta del titolo esecutivo azionato, è parimenti infondato.
Come correttamente argomentato dal Giudice di Pace, infatti, “il ricorrente ha impugnato
l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 dell'importo di € 280,33 emessa da CP_1
per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione prefettizia prot.
Ric. 7319/20 del 22.03.2021 notificata il 25.05.2021 emanata dall'Autorità Amministrativa a seguito di ricorso amministrativo avverso il verbale n. 197992119 elevato dalla Polizia
Municipale di;
tali indicazioni, tutte rilevabili dall'ingiunzione di pagamento, appaiono CP_2
sufficienti per l'individuazione del titolo esecutivo;
peraltro, come rilevato dal CP_2
, l'ingiunzione di pagamento, a differenza della cartella di pagamento, non è atto a
[...]
struttura fortemente “vincolata”; essa infatti non è strutturata in conformità ad alcun decreto ministeriale cosicché, trattandosi di atto amministrativo, deve presentare soltanto il
“contenuto motivazionale minimo”, imprescindibile da ogni atto amministrativo in base all'art.
3 della L. n. 241/1990 e all'art. 7 n. 212/2000 e in particolare: l'indicazione dell'Ente impositore titolare del credito ingiunto;
l'indicazione del soggetto destinatario della pretesa impositiva;
l'indicazione della parte precettiva dell'atto, ossia la specificazione delle somme richieste;
l'ingiunzione a pagare la somma dovuta entro 30 giorni sotto pena di atti esecutivi”.
Si può, in ogni caso, aggiungere che l'asserita indeterminatezza per la mancata indicazione territoriale del Prefetto che ha emanato l'atto risulta superata dalla circostanza che la lettura dei dati presenti nell'ingiunzione di pagamento consente di identificare, quale soggetto che ha emanato l'ingiunzione, il Prefetto di Torino - vieppiù alla luce della professione di avvocato svolta dall'appellante. pagina 8 di 10 Si rileva, infatti, che l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 contiene le seguenti CP_1
indicazioni:
1. nella prima pagina “ Polizia Municipale Sanzione per violazione del codice Controparte_2
della strada” cui segue la dizione “I dettagli degli importi della presente ingiunzione sono riportati sul retro”.
2. nella seconda pagina o retro si legge:
“Descrizione
2020 5242 Ord. Ing. Pref. 22/03/21 – Notificata 25/5/2021 – Prot. Ric 7318/20
Maggiorazione al 31.3.2023 su verbale numero 197992119
Spese
Oneri riscossione importo dell'avviso”.
Tenuto conto che nell'ingiunzione di pagamento è indicata l'autorità che ha comminato la sanzione – Polizia Municipale di – ne discende che il Prefetto, al quale peraltro l'avv. CP_2
Fiorentino ha proposto il ricorso per contestare la violazione comminata dalla Polizia
Municipale di con il verbale indicato nell'ingiunzione medesima con il n. 197992119 CP_2
(doc. 1 ), è quello di . Controparte_2 CP_2
Si ritiene, inoltre, che non vi sia alcuna duplicazione del titolo esecutivo: l'indicazione del verbale della polizia municipale con il quale è stata comminata la violazione del codice della strada - verbale numero 197992119 – non rileva quale titolo esecutivo azionato, ma è finalizzata a consentire all'ingiunto di ricollegare l'ingiunzione di pagamento all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di emanata a seguito della proposizione dell'opposizione al CP_2
predetto verbale, ordinanza ingiunzione prefettizia che sola costituisce il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Da ultimo, la maggiorazione di € 60,85 consegue dalla applicazione dell'art. 27 della legge
689/1981.
Alla luce delle considerazioni svolte anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
6. Deve, infine, essere rigettato il terzo motivo di appello concernente le spese liquidate con la sentenza appellata.
L'avv. Fiorentino RC si duole che la condanna sui valori medi di tariffa per € 346,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA non sia giustificata, in ragione dell'attività difensionale dispiegata dalla resistente.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non sono condivisibili. La determinazione dell'ammontare delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, pagina 9 di 10 qualora sia contenuto applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., non richiede una specifica motivazione. In ogni caso, le difese svolte da hanno avuto ad CP_1
oggetto tutti i motivi di opposizione proposti dall'opponente con la conseguenza che la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace appare congrua.
7. Le spese del presente appello seguono la soccombenza dell'avv. Fiorentino RC e devono essere liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,00, quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 362,00 per ciascuno degli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto dall'avv. Fiorentino RC avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di in data 22.3.2024, n. 1060/2024. CP_2
CONDANNA l'avv. Fiorentino RC a rimborsare in favore degli avvocati Andrea Gandino,
Alessandro Paire ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del presente grado di appello liquidate in € 362,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
CONDANNA l'avv. Fiorentino RC a rimborsare in favore del le spese del Controparte_2
presente grado di appello liquidate in € 362,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Torino, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14157/2024 tra
Avv. MARCO FIORENTINO, in proprio
APPELLANTE
e con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
AV DO, AN AN e PA SS
APPELLATA
e con il patrocinio dell'avv. Tassone Isabella Controparte_2
APPELLATO
Oggi 17 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Avv. MARCO FIORENTINO in proprio, per Controparte_1
l'avv. AV DO e per l'avv. TASSONE ISABELLA. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Fiorentino precisa le conclusioni come da atto di appello e in ordine alle difese le note conclusive autorizzate.
L'avv. Chiavirano precisa le conclusioni come da comparsa e come da note conclusive quanto alle difese.
L'avv. Tassone precisa le conclusioni come da comparsa e come da note conclusive quanto alle difese.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza pagina 1 di 10 Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14157/2024
promossa da:
Avv. MARCO FIORENTINO, in proprio
APPELLANTE
e con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
AV DO, AN AN e PA SS
APPELLATA
e con il patrocinio dell'avv. Tassone Isabella Controparte_2
APPELLATO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 17.3.2025
CONCLUSIONI
Per Fiorentino RC:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 per le ragioni sovra motivate. CP_1
In via subordinata: annullare la pretesa maggiorazione dell'importo di € 60,85, non prevista relativamente ai provvedimenti di natura prefettizia.
pagina 3 di 10 In ogni caso con il favore delle spese, compensi di patrocinio giudiziale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% e i.v.a. 22% del primo grado di giudizio e del presente grado di appello”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: respingere la domanda posta dall'appellante nella sostanza e nella forma e, in integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1060/2024 del 22.03.2024 – CP_2
Giudice dott.ssa Daniela Volpes, dichiarare esecutiva ed efficace l'ingiunzione di pagamento n.
7623160000474. in via istruttoria, si produce – doc. già prodotti in I grado di giudizio:
a. procura speciale;
1. Ordinanza ingiunzione n. 7623160000474 con prova di avvenuta e perfezionata notifica.
2. Determinazione dirigenziale 1708/2021 Città di Torino;
3. (per conto di Città di Torino) nomina messi notificatori;
CP_1
4. Sentenza GdP Torino n. 1060/2024 – sentenza appellata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. ed oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Con riserva di merito e istruttoria”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, ordinarne Controparte_2
l'estromissione dal presente giudizio.
Nel merito
- respingere l'appello proposto dall'avv. RC Fiorentino e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino, sez. II civ., Dott.ssa Daniela Volpes n. 1060/2024, pubblicata in data 22/3/2024, con ogni conseguente statuizione;
- in punto spese, mandare in ogni caso assolto il dal pagamento delle spese Controparte_2
e dei compensi di lite.
Con il favore dei compensi di giudizio oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.
10.3.2014 n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147). pagina 4 di 10 Esente IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato avanti al Giudice di Pace di Torino, l'avv. RC Fiorentino proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 emessa da concessionaria della riscossione del , per l'importo di € 280,33, CP_1 Controparte_2
deducendo la nullità della notifica per assenza delle pubbliche funzioni del messo notificatore e la incertezza assoluta del titolo esecutivo su cui l'ingiunzione di pagamento si fondava con conseguente sua nullità perché riferita a– “Ord. Ing. Pref. 22/03/2021”, senza indicazione territoriale dell'autorità amministrativa emanante – e a una non meglio chiarita
“MAGGIORAZIONE al 31.03.2023 SU VERBALE”, con la conseguenza che non si comprendeva se il titolo fosse costituito dall'ordinanza o dal verbale sanzionatorio, con illegittima duplicazione del titolo, né era dato comprendere la ragione della maggiorazione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1060/2024 pubblicata il 22/03/2024, rigettava l'opposizione, ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo del servizio postale e sufficientemente determinato il titolo esecutivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. Fiorentino, articolando tre motivi di gravame relativi alla inesistenza della notifica, alla incertezza assoluta del titolo esecutivo azionato e alla liquidazione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia che il , quest'ultimo eccependo CP_1 Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedevano in ogni caso il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Preliminarmente si ritiene che l'appello sia ammissibile in quanto il motivo di opposizione costituito da incertezza assoluta del titolo e applicazione della maggiorazione integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non solo ex art. 617 c.p.c.
3. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , eccezione che può essere delibata in ogni stato e Controparte_2
grado del processo.
È necessario distinguere, infatti, tra l'impugnazione per vizi propri dell'atto e impugnazione pagina 5 di 10 per vizi attinenti alla sottostante pretesa impositiva. Nel primo caso, la legittimazione spetta all'agente della riscossione, mentre nel secondo all'ente.
Nel caso in esame, l'appellante non ha contestato esclusivamente vizi che attengono all'attività del concessionario della riscossione, ma altresì l'applicazione di una maggiorazione, così contestando anche l'an della pretesa. Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere rigettata.
4. Nel merito, con il primo motivo di appello l'avv. Fiorentino RC si duole che la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento non fosse attinente all'eccezione svolta in ricorso.
Parte appellante ha evidenziato che la questione sollevata era relativa all'assenza delle pubbliche funzioni esercitate da un dipendente di società privata, senza indicazione della località in cui avrebbe esercitato le pretese funzioni. Ha, quindi, sostenuto che l'eccezione avrebbe potuto essere superata solo con la prova della sussistenza dei relativi poteri in capo al soggetto notificatore, prova che non era stata fornita in primo grado e ha concluso che la notificazione non era solamente nulla ma, addirittura, giuridicamente inesistente.
L'assunto di parte appellante non può essere condiviso.
Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 25664/24: “In primo luogo, e sotto un profilo più generale, va richiamato l'orientamento espresso da questa Suprema Corte, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, secondo cui l'inesistenza "è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità" (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).
3.2. Con specifico riguardo alla notificazione degli atti impositivi, inoltre, la sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l'avviso di accertamento, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza della Cassazione, sin da Cass. S.U. 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che "la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria" (cfr. anche Cass. 14 aprile 2020, n. pagina 6 di 10 7800; Cass. 15 maggio 2023, n. 13302; Cass. 28 maggio 2023, n. 11218).
3.3. Nell'ipotesi in cui la notificazione sia nulla e non giuridicamente inesistente, la nullità ben può essere sanata con efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora l'atto abbia raggiunto l'effetto cui era preordinato.
In particolare, in tema di notifica dell'avviso di accertamento, si è affermato che l'invalidità della notifica "è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018).
Si è, così, per questa via ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., sez. T, n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte v. anche Cass. 22 maggio 2019, n. 13760; Cass. 12 giugno
2020, n. 11290; Cass. 3 luglio 2023, n. 18684; Cass. 26 settembre 2023, n. 27424).
3.4. Tali principi trovano applicazione in caso di notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, vertendosi in un'ipotesi di nullità, e non di inesistenza della notificazione (così Cass. 18 novembre 2008, n. 27375; Cass.
26 novembre 2021, n. 36826; Cass. 22 febbraio 2023, n. 5518). (…)
3.6. In applicazione dei principi richiamati al paragrafo precedente deve quindi ritenersi che, pur volendo accedere alla tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe invalida la nomina del messo comunale, il dedotto vizio di notifica sarebbe stato comunque sanato con efficacia ex tunc per il principio del raggiungimento dello scopo, avendo avuto la contribuente "certa conoscenza dell'atto stesso", in quanto consegnato "a mani" della stessa, come condivisibilmente osservato dalla , non avendo la Controparte_3
contribuente neanche allegato la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale della controversia.".
In applicazione dei principi richiamati, si ritiene che il vizio dedotto nel caso di specie – asserita assenza dei poteri pubblici in capo al messo notificatore – non integri un'inesistenza ma al più una nullità della notificazione.
Il plico contenente l'ingiunzione di pagamento risulta, infatti, pervenuto all'indirizzo del destinatario e attesa la sua temporanea assenza, è stato ritualmente inviato a Fiorentino pagina 7 di 10 RC l'avviso di avvenuto deposito che il destinatario non ha ritirato nel termine di dieci giorni.
Si ritiene, pertanto, che non si sia dinanzi a una inesistenza della notificazione, ma a un vizio della notificazione sanabile per raggiungimento dello scopo.
La proposizione della opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nella quale l'avv.
Fiorentino RC esordisce allegando che in data 30 maggio 2023 aveva ricevuto la consegna a mezzo posta dell'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474, priva di data, emessa da in qualità di società concessionaria della riscossione per il Controparte_4 CP_2
e le difese nel merito dimostrano che l'atto ha raggiunto il suo scopo e che non vi è
[...]
stata alcuna compromissione al diritto di difesa.
Ne consegue che il Giudice di Pace correttamente ha rigettato il primo motivo di opposizione.
5. Il secondo motivo di appello, concernente l'incertezza assoluta del titolo esecutivo azionato, è parimenti infondato.
Come correttamente argomentato dal Giudice di Pace, infatti, “il ricorrente ha impugnato
l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 dell'importo di € 280,33 emessa da CP_1
per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione prefettizia prot.
Ric. 7319/20 del 22.03.2021 notificata il 25.05.2021 emanata dall'Autorità Amministrativa a seguito di ricorso amministrativo avverso il verbale n. 197992119 elevato dalla Polizia
Municipale di;
tali indicazioni, tutte rilevabili dall'ingiunzione di pagamento, appaiono CP_2
sufficienti per l'individuazione del titolo esecutivo;
peraltro, come rilevato dal CP_2
, l'ingiunzione di pagamento, a differenza della cartella di pagamento, non è atto a
[...]
struttura fortemente “vincolata”; essa infatti non è strutturata in conformità ad alcun decreto ministeriale cosicché, trattandosi di atto amministrativo, deve presentare soltanto il
“contenuto motivazionale minimo”, imprescindibile da ogni atto amministrativo in base all'art.
3 della L. n. 241/1990 e all'art. 7 n. 212/2000 e in particolare: l'indicazione dell'Ente impositore titolare del credito ingiunto;
l'indicazione del soggetto destinatario della pretesa impositiva;
l'indicazione della parte precettiva dell'atto, ossia la specificazione delle somme richieste;
l'ingiunzione a pagare la somma dovuta entro 30 giorni sotto pena di atti esecutivi”.
Si può, in ogni caso, aggiungere che l'asserita indeterminatezza per la mancata indicazione territoriale del Prefetto che ha emanato l'atto risulta superata dalla circostanza che la lettura dei dati presenti nell'ingiunzione di pagamento consente di identificare, quale soggetto che ha emanato l'ingiunzione, il Prefetto di Torino - vieppiù alla luce della professione di avvocato svolta dall'appellante. pagina 8 di 10 Si rileva, infatti, che l'ingiunzione di pagamento n. 7623160000474 contiene le seguenti CP_1
indicazioni:
1. nella prima pagina “ Polizia Municipale Sanzione per violazione del codice Controparte_2
della strada” cui segue la dizione “I dettagli degli importi della presente ingiunzione sono riportati sul retro”.
2. nella seconda pagina o retro si legge:
“Descrizione
2020 5242 Ord. Ing. Pref. 22/03/21 – Notificata 25/5/2021 – Prot. Ric 7318/20
Maggiorazione al 31.3.2023 su verbale numero 197992119
Spese
Oneri riscossione importo dell'avviso”.
Tenuto conto che nell'ingiunzione di pagamento è indicata l'autorità che ha comminato la sanzione – Polizia Municipale di – ne discende che il Prefetto, al quale peraltro l'avv. CP_2
Fiorentino ha proposto il ricorso per contestare la violazione comminata dalla Polizia
Municipale di con il verbale indicato nell'ingiunzione medesima con il n. 197992119 CP_2
(doc. 1 ), è quello di . Controparte_2 CP_2
Si ritiene, inoltre, che non vi sia alcuna duplicazione del titolo esecutivo: l'indicazione del verbale della polizia municipale con il quale è stata comminata la violazione del codice della strada - verbale numero 197992119 – non rileva quale titolo esecutivo azionato, ma è finalizzata a consentire all'ingiunto di ricollegare l'ingiunzione di pagamento all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di emanata a seguito della proposizione dell'opposizione al CP_2
predetto verbale, ordinanza ingiunzione prefettizia che sola costituisce il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Da ultimo, la maggiorazione di € 60,85 consegue dalla applicazione dell'art. 27 della legge
689/1981.
Alla luce delle considerazioni svolte anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
6. Deve, infine, essere rigettato il terzo motivo di appello concernente le spese liquidate con la sentenza appellata.
L'avv. Fiorentino RC si duole che la condanna sui valori medi di tariffa per € 346,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA non sia giustificata, in ragione dell'attività difensionale dispiegata dalla resistente.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non sono condivisibili. La determinazione dell'ammontare delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, pagina 9 di 10 qualora sia contenuto applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., non richiede una specifica motivazione. In ogni caso, le difese svolte da hanno avuto ad CP_1
oggetto tutti i motivi di opposizione proposti dall'opponente con la conseguenza che la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace appare congrua.
7. Le spese del presente appello seguono la soccombenza dell'avv. Fiorentino RC e devono essere liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,00, quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 362,00 per ciascuno degli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto dall'avv. Fiorentino RC avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di in data 22.3.2024, n. 1060/2024. CP_2
CONDANNA l'avv. Fiorentino RC a rimborsare in favore degli avvocati Andrea Gandino,
Alessandro Paire ed Edoardo Chiavirano, dichiaratisi antistatari, le spese del presente grado di appello liquidate in € 362,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
CONDANNA l'avv. Fiorentino RC a rimborsare in favore del le spese del Controparte_2
presente grado di appello liquidate in € 362,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Torino, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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