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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa in grado d'appello da
, nata a [...] il [...] (cf ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (cf , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (cf ), Parte_3 CodiceFiscale_3 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Maria Paola Sabbatino – c.f. CodiceFiscale_4 con studio in Napoli alla Via C. Console n. 3 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore come da procura in atti.
APPELLANTI contro
elettivamente domiciliata in Como (CO), Via Mentana n. 26/A, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Marco Ferretti del Foro di Reggio Emilia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco
Scorza del Foro di Milano, con studio in via Monti n. 15.
pag. 1 APPELLATO
OGGETTO: accertamento nullità di contratto di fideiussione – appello vs/ sentenza del
Tribunale di Milano, sez. Specializzata Imprese, n. 5161/2023 del 22 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1) accertare e dichiarare la nullita' delle clausole 2-6-8 delle fideiussioni prestate dalle appellanti a favore della Banca convenuta sottoscrivendo dichiarazioni negoziali unilaterali in data 13.04.2010 per garantire un mutuo chirografario e due contratti di apertura di credito intercorsi con la poi fallita liberando le Parte_4 appellanti, ex tunc, in applicazione dell'art. 1957 c.c. I comma, da ogni obbligo fideiussorio, non avendo la Banca dimostrato la tempestiva ottemperanza alla citata norma;
2) accertare i danni subiti dalle appellanti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale dichiarandoli risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3) riconoscere a ciascuna delle appellanti almeno € 30.000 a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ovvero quella maggiore o minor somma che sara' ritenuta giusta dall'adito Giudice;
4) ordinare alla Banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. di provvedere alla cancellazione del nominativo delle appellanti dalla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia;
5) dichiarare non essere dovuta alcuna somma dalle appellanti alla;
Controparte_2
6) condannare la predetta Banca in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ciascuna delle appellanti di € 30.000 a titolo di risarcimento, ovvero di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta;
7) con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario.”
Per parte appellata:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis
In Via Preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c, per i motivi esposti in premessa;
Nel Merito
pag. 2 2) Respingere le domande tutte delle appellanti perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa;
In Ogni Caso
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Le signore , e propongono appello Parte_1 Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza Tribunale di Milano, sez. Specializzata Imprese, n. 5161/2023 del 22 giugno 2023, con cui il Tribunale, qualificata la garanzia dalle stesse prestata a favore della società Parte_5 corrente in Napoli, in termini di contratto autonomo di garanzia, ha conseguentemente respinto la questione di nullità dalle stesse sollevata, in via principale, della ridetta fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, in quanto asseritamente derivata da intese illecite, sanzionate come da provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, osservando, al punto 5.1.2., che in ogni caso il contratto in questione risaliva a periodo diverso ed ampiamente successivo a quello in cui la Banca d'Italia aveva riscontrato l'esistenza di una intesa illecita tra banche, e che alla richiamata decisione dell'Autorità non poteva attribuirsi valore probatorio, ancorché indiziario, della permanenza dell'intesa.
Né la prova di tale derivazione poteva dirsi assolta mediante la produzione, da parte delle attrici, di una serie di moduli contrattuali comunque afferenti ad epoche diverse ed insufficienti, per numero, a lumeggiare l'esistenza di una intesa rilevante, per estensione e pervasività, sul piano antitrust.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_3
, premettendo di aver prestato impegno fideiussorio a favore di Parte_2 on Parte_5 contratto sottoscritto in data 13 aprile 2010, adivano il Tribunale di Bologna chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del predetto contratto di fideiussione e insistendo per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta anticoncorrenziale e dall'ingiusta segnalazione alla Centrale dei Rischi, danno quantificato in € 30.000 e nell'altra somma ritenuta di giustizia, con ordine pag. 3 cancellazione dell'anzidetta segnalazione ed accertamento negativo di debenza delle somme pretese dalla Banca.
2) Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del giudice Pt_6 adito e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Con ordinanza in data 8 ottobre 2020 il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza ex art. 18 Lgs. n. 3/2017 a favore della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano.
4) La causa così incardinata veniva quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Milano, sez.
Specializzata Imprese.
5) Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione, previa concessione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
6) Con la sentenza sopra citata, il Tribunale respingeva tutte le domande avanzate da e nei confronti della Parte_2 Parte_1 Parte_3
Banca, sia perché – come anticipato – il contratto dalle stesse sottoscritto conteneva clausole dirette a rendere la garanzia autonoma rispetto al rapporto creditore – debitore principale, e dunque, era qualificabile come contratto autonomo di garanzia, sia perché le attrici non avevano fornito prova della derivazione di tale contratto da intese anticoncorrenziali illecite.
7) Avverso tale sentenza hanno interposto appello le signore rassegnando Pt_1 avverso la pronuncia due motivi di appello: a) errata e/o falsa applicazione e/o interpretazione delle norme contenute negli artt. 1322 c.c. e 1945 c.c., per aver attribuito alla clausola contenuta al punto 7) (pagamento a prima richiesta anche in caso di opposizione del debitore) valenza di deroga al vincolo di accessorietà sancito dall'art. 1945 c.c., in contrasto con quanto argomentato – tra le altre – da Cass. n.
4342/2018, in ordine alla imprescindibilità, affinché possa configurarsi contratto autonomo di garanzia, della rinuncia del debitore a qualsiasi eccezione riguardante la validità dell'obbligazione principale;
b) errata e/o falsa applicazione e/o interpretazione della normativa di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: in particolare, le appellanti censurano la pronuncia per non avere, in presenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. contenute nel modulo fideiussorio sottoscritto, ritenuto che la produzione, da parte delle signore Pt_1 del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, potesse rappresentare prova privilegiata dell'illecito evocato, aggiungendo come i modelli contrattuali prodotti in pag. 4 uno con l'atto di riassunzione, non fossero sufficienti a dimostrare la persistenza e la pervasività dell'illecito concorrenziale lamentato, in contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità. Ripropongono anche le ulteriori e conseguenziali domande respinte o assorbite in primo grado.
8) Si costituiva nel giudizio così radicato , eccependo preliminarmente Pt_6
l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedendo il rigetto di esso, in quanto infondato in fatto e diritto, nonché la condanna delle controparti alle spese del grado.
Motivi della decisione
9) In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa di parte appellata.
Con riguardo all'art. 342 c.p.c., la norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice - senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado - in modo che la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte possa svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del pari, non può trovare accoglimento e risulta superata dalla rimessione della presente causa in decisione.
10) Va, anzitutto, chiarito che pare opportuno decidere la presente causa di appello facendo applicazione del principio processuale della ragione “più liquida”, e, ciò, in adesione pag. 5 all'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. 9/1/2019 n. 363).
11) Ciò chiarito, tra le varie ragioni di doglianza espresse con i motivi di appello, equiparabili per la loro idoneità di condurre alla definizione del giudizio, deve ritenersi che presenti aspetti di maggiore evidenza e di più agevole soluzione la questione, avente carattere assorbente, relativa all'asserita nullità (totale/parziale) del vincolo fideiussorio sottoscritto dalle odierne appellanti per sua derivazione da intese illecite, censurabili sulla scorta: del provvedimento n. 55/2010 della Banca d'Italia, dalle stesse prodotto;
della conformità alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI delle clausole contenute nel contratto sottoscritto dalle signore compresenti;
dall'applicazione diffusa, nel Pt_1 medesimo periodo storico temporale, di schemi fideiussori analoghi da parte di svariati istituti di Credito, tanto da lumeggiarsi una persistenza dell'intesa.
12) Passando quindi ad esaminare, immediatamente, tale motivo di doglianza, superando il primo, questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma, alla luce dei principi giuridici applicabili alla fattispecie.
13) In merito alla prova di derivazione del vincolo fideiussorio sottoscritto in data 13 aprile
2010 dalle opponenti, in particolare, si osserva che secondo un primo orientamento interpretativo (al quale, per il vero, ha aderito questa stessa Corte di Appello in diversi precedenti analoghi), la coincidenza oggettiva, nella fideiussione omnibus, benchè successiva all'anno 2005, delle clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia e contenute nel modello Abi sanzionato, consente di presumere la persistenza dell'intesa illecita a monte.
Trattasi di una presunzione iuris tantum e l'onere della prova contraria è a carico della
Banca – in ragione dell'asimmetria che connota la posizione (sostanziale) delle parti coinvolte e del principio di c.d. vicinanza della prova – quest'ultima conoscendo e avendo a disposizione la modulistica bancaria utilizzata nel corso degli anni dalle maggiori
Banche italiane e predisposta dall'Associazione di categoria (l'ABI).
pag. 6 Secondo altro e diverso orientamento – sostenuto dal Tribunale delle Imprese con la pronuncia impugnata e che, di recente, ha trovato conferma anche in sede di legittimità1
– al contrario, il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55/2005 è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005.
Per le fideiussioni omnibus di epoca successiva – così come quella oggetto di controversia (che è del 15 aprile 2010) – è onere della parte che vuole farne dichiarare la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali.
14) Orbene, fatta tale doverosa premessa, si osserva che, in ogni caso, l'appello vada respinto, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si rileva che la dedotta nullità della fideiussione omnibus non sarebbe comunque valutabile in termini di “nullità totale”, ma di sola “nullità parziale”, limitatamente alle clausole già indicate.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus 13 aprile
2010 e che riproducono le stesse clausole nn. 2, 6, e 8 del modello ABI, dichiarate nulle da Banca D'Italia per violazione della concorrenza.
In ordine alle conseguenze dell'intesa illecita a monte sul contratto a valle, si richiama infatti la sentenza n.41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sul punto, in base al principio “utile per inutile non vitiatur”, hanno affermato che la nullità di singole clausole, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità2. 15) In relazione al caso in esame, detto onere di allegazione non appare adeguatamente assolto da parte appellante, che non ha fatto riferimento alcuno alla volontà dei contraenti al momento di sottoscrizione della fideiussione e, quindi, al singolo caso in esame. In altri termini, nulla risulta dedotto in ordine all'essenzialità di tali clausole dall'angolo visuale del fideiussore (l'essenzialità di detta prova è stata ribadita dalla
Cassazione anche con recente ordinanza n. 8669 del 1 aprile 2025, la quale ha giustamente sottolineato come è intuitivo che spetti “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla”).
16) Passando di séguito all'ipotesi di sola nullità parziale del contratto “a valle”, si rammenta non di meno che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, anche tale nullità non si produce di default, ma solo nei casi in cui risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento dellagaranzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, SS.UU. Civili). pag. 8 da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata».
17) Ebbene, nella specie, reputa la Corte che, nel caso di specie, difettino completamente i presupposti di cui ai punti iii) e iv).
18) In particolare, la congerie non organizzata di moduli contrattuali versata in atti da parte appellante sub 12) e 12a) – relativa a fideiussioni praticate da diversi istituti bancari, dislocati in città diverse - non è affatto idonea a provare, con la dovuta organicità e pervasività, la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, tanto più che, se pure alcuni moduli sono coevi al modulo sottoscritto dalle attrici, vale dire risalgono all'anno 2010, gli altri moduli risalgono agli anni 2004 e 2007, e uno addirittura al 1988. Sul punto, pertanto, è pienamente condivisibile la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado.
19) Né tanto meno le appellanti hanno dimostrato, come sarebbe stato loro preciso onere per fondare un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) alla declaratoria di nullità, di aver riportato un effettivo pregiudizio in ragione della presenza delle clausole 2, 6 e 8, indicando la circostanza ed il tempo in cui la Banca le avrebbe concretamente applicate.
20) Nulla di tutto questo è stato fatto, sicchè l'azione pare essere stata proposta unicamente al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto alla Banca.
21) Ad abundantiam ed in estrema ipotesi, va osservato che, anche se per estrema ipotesi vi fosse nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., è appena il caso di rilevare che la Banca, in primo grado, ha documentato di aver inviato lettera di messa in mora alla debitrice principale ed alle fideiubenti in data 24 ottobre 2016 e di aver ottenuto decreto ingiuntivo nei loro confronti in data 12 marzo 2017, con pieno rispetto del termine semestrale (docc. 8 e 12 fascicolo Banca).
22) Le restanti domande e questioni risultano assorbite.
23) L'appello deve essere quindi respinto e le spese del grado vengono regolate, a parametri medi ex D.M. n. 55/2014 e smi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
pag. 9 La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_2 Parte_1 Pt_3
avverso la sentenza n. 5161/2023 del Tribunale di Milano, sez. Specializzata
[...]
Imprese del 22 giugno 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e al pagamento, Parte_2 Parte_1 Parte_3
a favore di delle spese del presente grado del Parte_7 giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383 ove, in relazione all'epoca della fideiussione ha affermato che la stessa deve “essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca D'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” – (cfr. par.
4.2.3 lett. iii). 2 Evidenziando, peraltro, che: “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa in grado d'appello da
, nata a [...] il [...] (cf ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (cf , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (cf ), Parte_3 CodiceFiscale_3 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Maria Paola Sabbatino – c.f. CodiceFiscale_4 con studio in Napoli alla Via C. Console n. 3 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore come da procura in atti.
APPELLANTI contro
elettivamente domiciliata in Como (CO), Via Mentana n. 26/A, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Marco Ferretti del Foro di Reggio Emilia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco
Scorza del Foro di Milano, con studio in via Monti n. 15.
pag. 1 APPELLATO
OGGETTO: accertamento nullità di contratto di fideiussione – appello vs/ sentenza del
Tribunale di Milano, sez. Specializzata Imprese, n. 5161/2023 del 22 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1) accertare e dichiarare la nullita' delle clausole 2-6-8 delle fideiussioni prestate dalle appellanti a favore della Banca convenuta sottoscrivendo dichiarazioni negoziali unilaterali in data 13.04.2010 per garantire un mutuo chirografario e due contratti di apertura di credito intercorsi con la poi fallita liberando le Parte_4 appellanti, ex tunc, in applicazione dell'art. 1957 c.c. I comma, da ogni obbligo fideiussorio, non avendo la Banca dimostrato la tempestiva ottemperanza alla citata norma;
2) accertare i danni subiti dalle appellanti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale dichiarandoli risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3) riconoscere a ciascuna delle appellanti almeno € 30.000 a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ovvero quella maggiore o minor somma che sara' ritenuta giusta dall'adito Giudice;
4) ordinare alla Banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. di provvedere alla cancellazione del nominativo delle appellanti dalla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia;
5) dichiarare non essere dovuta alcuna somma dalle appellanti alla;
Controparte_2
6) condannare la predetta Banca in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ciascuna delle appellanti di € 30.000 a titolo di risarcimento, ovvero di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta;
7) con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario.”
Per parte appellata:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis
In Via Preliminare
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c, per i motivi esposti in premessa;
Nel Merito
pag. 2 2) Respingere le domande tutte delle appellanti perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa;
In Ogni Caso
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Le signore , e propongono appello Parte_1 Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza Tribunale di Milano, sez. Specializzata Imprese, n. 5161/2023 del 22 giugno 2023, con cui il Tribunale, qualificata la garanzia dalle stesse prestata a favore della società Parte_5 corrente in Napoli, in termini di contratto autonomo di garanzia, ha conseguentemente respinto la questione di nullità dalle stesse sollevata, in via principale, della ridetta fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, in quanto asseritamente derivata da intese illecite, sanzionate come da provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, osservando, al punto 5.1.2., che in ogni caso il contratto in questione risaliva a periodo diverso ed ampiamente successivo a quello in cui la Banca d'Italia aveva riscontrato l'esistenza di una intesa illecita tra banche, e che alla richiamata decisione dell'Autorità non poteva attribuirsi valore probatorio, ancorché indiziario, della permanenza dell'intesa.
Né la prova di tale derivazione poteva dirsi assolta mediante la produzione, da parte delle attrici, di una serie di moduli contrattuali comunque afferenti ad epoche diverse ed insufficienti, per numero, a lumeggiare l'esistenza di una intesa rilevante, per estensione e pervasività, sul piano antitrust.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_3
, premettendo di aver prestato impegno fideiussorio a favore di Parte_2 on Parte_5 contratto sottoscritto in data 13 aprile 2010, adivano il Tribunale di Bologna chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del predetto contratto di fideiussione e insistendo per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta anticoncorrenziale e dall'ingiusta segnalazione alla Centrale dei Rischi, danno quantificato in € 30.000 e nell'altra somma ritenuta di giustizia, con ordine pag. 3 cancellazione dell'anzidetta segnalazione ed accertamento negativo di debenza delle somme pretese dalla Banca.
2) Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del giudice Pt_6 adito e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Con ordinanza in data 8 ottobre 2020 il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza ex art. 18 Lgs. n. 3/2017 a favore della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano.
4) La causa così incardinata veniva quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Milano, sez.
Specializzata Imprese.
5) Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione, previa concessione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
6) Con la sentenza sopra citata, il Tribunale respingeva tutte le domande avanzate da e nei confronti della Parte_2 Parte_1 Parte_3
Banca, sia perché – come anticipato – il contratto dalle stesse sottoscritto conteneva clausole dirette a rendere la garanzia autonoma rispetto al rapporto creditore – debitore principale, e dunque, era qualificabile come contratto autonomo di garanzia, sia perché le attrici non avevano fornito prova della derivazione di tale contratto da intese anticoncorrenziali illecite.
7) Avverso tale sentenza hanno interposto appello le signore rassegnando Pt_1 avverso la pronuncia due motivi di appello: a) errata e/o falsa applicazione e/o interpretazione delle norme contenute negli artt. 1322 c.c. e 1945 c.c., per aver attribuito alla clausola contenuta al punto 7) (pagamento a prima richiesta anche in caso di opposizione del debitore) valenza di deroga al vincolo di accessorietà sancito dall'art. 1945 c.c., in contrasto con quanto argomentato – tra le altre – da Cass. n.
4342/2018, in ordine alla imprescindibilità, affinché possa configurarsi contratto autonomo di garanzia, della rinuncia del debitore a qualsiasi eccezione riguardante la validità dell'obbligazione principale;
b) errata e/o falsa applicazione e/o interpretazione della normativa di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: in particolare, le appellanti censurano la pronuncia per non avere, in presenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. contenute nel modulo fideiussorio sottoscritto, ritenuto che la produzione, da parte delle signore Pt_1 del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, potesse rappresentare prova privilegiata dell'illecito evocato, aggiungendo come i modelli contrattuali prodotti in pag. 4 uno con l'atto di riassunzione, non fossero sufficienti a dimostrare la persistenza e la pervasività dell'illecito concorrenziale lamentato, in contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità. Ripropongono anche le ulteriori e conseguenziali domande respinte o assorbite in primo grado.
8) Si costituiva nel giudizio così radicato , eccependo preliminarmente Pt_6
l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedendo il rigetto di esso, in quanto infondato in fatto e diritto, nonché la condanna delle controparti alle spese del grado.
Motivi della decisione
9) In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa di parte appellata.
Con riguardo all'art. 342 c.p.c., la norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice - senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado - in modo che la Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte possa svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del pari, non può trovare accoglimento e risulta superata dalla rimessione della presente causa in decisione.
10) Va, anzitutto, chiarito che pare opportuno decidere la presente causa di appello facendo applicazione del principio processuale della ragione “più liquida”, e, ciò, in adesione pag. 5 all'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. 9/1/2019 n. 363).
11) Ciò chiarito, tra le varie ragioni di doglianza espresse con i motivi di appello, equiparabili per la loro idoneità di condurre alla definizione del giudizio, deve ritenersi che presenti aspetti di maggiore evidenza e di più agevole soluzione la questione, avente carattere assorbente, relativa all'asserita nullità (totale/parziale) del vincolo fideiussorio sottoscritto dalle odierne appellanti per sua derivazione da intese illecite, censurabili sulla scorta: del provvedimento n. 55/2010 della Banca d'Italia, dalle stesse prodotto;
della conformità alle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI delle clausole contenute nel contratto sottoscritto dalle signore compresenti;
dall'applicazione diffusa, nel Pt_1 medesimo periodo storico temporale, di schemi fideiussori analoghi da parte di svariati istituti di Credito, tanto da lumeggiarsi una persistenza dell'intesa.
12) Passando quindi ad esaminare, immediatamente, tale motivo di doglianza, superando il primo, questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma, alla luce dei principi giuridici applicabili alla fattispecie.
13) In merito alla prova di derivazione del vincolo fideiussorio sottoscritto in data 13 aprile
2010 dalle opponenti, in particolare, si osserva che secondo un primo orientamento interpretativo (al quale, per il vero, ha aderito questa stessa Corte di Appello in diversi precedenti analoghi), la coincidenza oggettiva, nella fideiussione omnibus, benchè successiva all'anno 2005, delle clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia e contenute nel modello Abi sanzionato, consente di presumere la persistenza dell'intesa illecita a monte.
Trattasi di una presunzione iuris tantum e l'onere della prova contraria è a carico della
Banca – in ragione dell'asimmetria che connota la posizione (sostanziale) delle parti coinvolte e del principio di c.d. vicinanza della prova – quest'ultima conoscendo e avendo a disposizione la modulistica bancaria utilizzata nel corso degli anni dalle maggiori
Banche italiane e predisposta dall'Associazione di categoria (l'ABI).
pag. 6 Secondo altro e diverso orientamento – sostenuto dal Tribunale delle Imprese con la pronuncia impugnata e che, di recente, ha trovato conferma anche in sede di legittimità1
– al contrario, il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55/2005 è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005.
Per le fideiussioni omnibus di epoca successiva – così come quella oggetto di controversia (che è del 15 aprile 2010) – è onere della parte che vuole farne dichiarare la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali.
14) Orbene, fatta tale doverosa premessa, si osserva che, in ogni caso, l'appello vada respinto, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si rileva che la dedotta nullità della fideiussione omnibus non sarebbe comunque valutabile in termini di “nullità totale”, ma di sola “nullità parziale”, limitatamente alle clausole già indicate.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus 13 aprile
2010 e che riproducono le stesse clausole nn. 2, 6, e 8 del modello ABI, dichiarate nulle da Banca D'Italia per violazione della concorrenza.
In ordine alle conseguenze dell'intesa illecita a monte sul contratto a valle, si richiama infatti la sentenza n.41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sul punto, in base al principio “utile per inutile non vitiatur”, hanno affermato che la nullità di singole clausole, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità2. 15) In relazione al caso in esame, detto onere di allegazione non appare adeguatamente assolto da parte appellante, che non ha fatto riferimento alcuno alla volontà dei contraenti al momento di sottoscrizione della fideiussione e, quindi, al singolo caso in esame. In altri termini, nulla risulta dedotto in ordine all'essenzialità di tali clausole dall'angolo visuale del fideiussore (l'essenzialità di detta prova è stata ribadita dalla
Cassazione anche con recente ordinanza n. 8669 del 1 aprile 2025, la quale ha giustamente sottolineato come è intuitivo che spetti “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla”).
16) Passando di séguito all'ipotesi di sola nullità parziale del contratto “a valle”, si rammenta non di meno che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, anche tale nullità non si produce di default, ma solo nei casi in cui risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento dellagaranzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, SS.UU. Civili). pag. 8 da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata».
17) Ebbene, nella specie, reputa la Corte che, nel caso di specie, difettino completamente i presupposti di cui ai punti iii) e iv).
18) In particolare, la congerie non organizzata di moduli contrattuali versata in atti da parte appellante sub 12) e 12a) – relativa a fideiussioni praticate da diversi istituti bancari, dislocati in città diverse - non è affatto idonea a provare, con la dovuta organicità e pervasività, la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, tanto più che, se pure alcuni moduli sono coevi al modulo sottoscritto dalle attrici, vale dire risalgono all'anno 2010, gli altri moduli risalgono agli anni 2004 e 2007, e uno addirittura al 1988. Sul punto, pertanto, è pienamente condivisibile la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado.
19) Né tanto meno le appellanti hanno dimostrato, come sarebbe stato loro preciso onere per fondare un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) alla declaratoria di nullità, di aver riportato un effettivo pregiudizio in ragione della presenza delle clausole 2, 6 e 8, indicando la circostanza ed il tempo in cui la Banca le avrebbe concretamente applicate.
20) Nulla di tutto questo è stato fatto, sicchè l'azione pare essere stata proposta unicamente al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto alla Banca.
21) Ad abundantiam ed in estrema ipotesi, va osservato che, anche se per estrema ipotesi vi fosse nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., è appena il caso di rilevare che la Banca, in primo grado, ha documentato di aver inviato lettera di messa in mora alla debitrice principale ed alle fideiubenti in data 24 ottobre 2016 e di aver ottenuto decreto ingiuntivo nei loro confronti in data 12 marzo 2017, con pieno rispetto del termine semestrale (docc. 8 e 12 fascicolo Banca).
22) Le restanti domande e questioni risultano assorbite.
23) L'appello deve essere quindi respinto e le spese del grado vengono regolate, a parametri medi ex D.M. n. 55/2014 e smi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
pag. 9 La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_2 Parte_1 Pt_3
avverso la sentenza n. 5161/2023 del Tribunale di Milano, sez. Specializzata
[...]
Imprese del 22 giugno 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e al pagamento, Parte_2 Parte_1 Parte_3
a favore di delle spese del presente grado del Parte_7 giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383 ove, in relazione all'epoca della fideiussione ha affermato che la stessa deve “essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca D'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” – (cfr. par.
4.2.3 lett. iii). 2 Evidenziando, peraltro, che: “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al pag. 7