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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/09/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025,
TRA
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Rieti (RI) alla Via dei Gerani n. 8 presso lo studio dell'Avv. Riziero ANGELETTI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
CONTRO
(codice fiscale ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni ricorrente:
“Piaccia allo Illl.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con addebito della separazione stessa alla resistente in
pagina 1 di 5 ragione del suo comportamento gravemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio come dedotto in narrativa;
2) All'esito del passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale decretante la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare, lo scioglimento del matrimonio;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31.01.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1 fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie con la Controparte_1 quale ha contratto matrimonio in data 29.01.2024 nel Comune di Holguin – CUBA, trascritto in data 15.03.2024 nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castel Sant'Angelo (Anno 2024, Numero 8, Parte II, Serie C - Ufficio
1).
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
il
27.10.2024 la resistente, dopo aver convocato il marito che era intento al lavoro, gli manifestava la volontà di andare via da casa e subito dopo metteva in atto tale proposito portando via con sé tutti i suoi già approntati effetti personali e allontanandosi in compagnia di una signora che diceva essere una sua zia di nome a bordo di una Per_1 vettura di colore azzurro di cui non riusciva ad annotare la targa, ciò senza dare alcuna informazione o recapito circa il luogo dove sarebbe andata a vivere;
dopo avere contattato telefonicamente la moglie per indurla a tornare a casa il deducente riceveva dalla stessa un definitivo secco rifiuto senza altre indicazioni per cui si vedeva costretto a presentarsi presso il Comando della Stazione di C.C. di Cittaducale per sporgere denuncia per abbandono del tetto coniugale;
l'abbandono del tetto coniugale, è stato posto volontariamente in essere dalla resistente senza una giusta causa, rendendosi oltretutto irreperibile e negando ogni contatto.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie.
La ricorrente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 05.06.2025 è comparso il solo ricorrente il quale ha confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
*** pagina 2 di 5 Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti e in particolare la mancata costituzione della resistente che si è resa irreperibile nei confronti del coniuge, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione personale proposta deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie avanzata dal ricorrente si osserva quanto segue.
La disciplina di riferimento in materia di addebito della separazione trova collocazione nell'art. 151, comma secondo, del codice civile ai sensi del quale "il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Sul punto, secondo l' orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassazione civile, sez. I, 08.11.2022, n.32837)
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che spetta in capo alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cassazione civ., sez. VI, 28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018). pagina 3 di 5 È opportuno, ulteriormente, sottolineare che l'atteggiamento processuale adottato dal coniuge, rimasto contumace, non determina alcun effetto sul piano probatorio né inverte o solleva parte ricorrente dall'onere di fornire adeguata prova dei fatti e delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda, dovendosi altresì escludere che ciò possa costituire fatto idoneo a integrare un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, c.p.c., al fine di trarne argomenti di prova in danno della parte contumace. (Cassazione civ., sez.
III, 13.06.2013, n. 14860; Cfr. altresì Corte appello, T., sez. II, 13/09/2022, n. 975 secondo cui, in modo analogo: "Il principio di non contestazione ex articolo 115 del c.p.c., non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi").
Ciò premesso, il ricorrente ha imputato la fine dell'unione coniugale al comportamento della moglie, la quale si sarebbe allontanata dalla casa coniugale rendendosi irreperibile.
Anche a volere ritenere provata la situazione prospettata dal ricorrente ossia l'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, si ritiene, tuttavia, che sia rimasta sfornita di prova la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti imputati alla resistente e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nello specifico, il ricorrente non ha neppure dedotto che l'abbandono del tetto coniugale è stata la causa principale della crisi matrimoniale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non ha nemmeno formulato una prova testimoniale idonea a dimostrare l'incidenza causale della condotta della moglie sulla crisi coniugale o quantomeno volta a far ritenere che l'affectio coniugalis sia venuta a mancare esclusivamente e solo in conseguenza dell'allontanamento della moglie.
Per le suesposte ragioni, la domanda di addebito non può essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) uniti in matrimonio CP_1 CP_1 contratto il 29.01.2024 nel Comune di Holguin - CUBA e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castel Sant'Angelo;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Castel Sant'Angelo (Anno 2024, Numero 8, Parte II, Serie C - Ufficio 1);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione alla moglie;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025,
TRA
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Rieti (RI) alla Via dei Gerani n. 8 presso lo studio dell'Avv. Riziero ANGELETTI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
CONTRO
(codice fiscale ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni ricorrente:
“Piaccia allo Illl.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con addebito della separazione stessa alla resistente in
pagina 1 di 5 ragione del suo comportamento gravemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio come dedotto in narrativa;
2) All'esito del passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale decretante la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare, lo scioglimento del matrimonio;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31.01.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1 fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie con la Controparte_1 quale ha contratto matrimonio in data 29.01.2024 nel Comune di Holguin – CUBA, trascritto in data 15.03.2024 nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castel Sant'Angelo (Anno 2024, Numero 8, Parte II, Serie C - Ufficio
1).
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
il
27.10.2024 la resistente, dopo aver convocato il marito che era intento al lavoro, gli manifestava la volontà di andare via da casa e subito dopo metteva in atto tale proposito portando via con sé tutti i suoi già approntati effetti personali e allontanandosi in compagnia di una signora che diceva essere una sua zia di nome a bordo di una Per_1 vettura di colore azzurro di cui non riusciva ad annotare la targa, ciò senza dare alcuna informazione o recapito circa il luogo dove sarebbe andata a vivere;
dopo avere contattato telefonicamente la moglie per indurla a tornare a casa il deducente riceveva dalla stessa un definitivo secco rifiuto senza altre indicazioni per cui si vedeva costretto a presentarsi presso il Comando della Stazione di C.C. di Cittaducale per sporgere denuncia per abbandono del tetto coniugale;
l'abbandono del tetto coniugale, è stato posto volontariamente in essere dalla resistente senza una giusta causa, rendendosi oltretutto irreperibile e negando ogni contatto.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie.
La ricorrente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 05.06.2025 è comparso il solo ricorrente il quale ha confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
*** pagina 2 di 5 Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti e in particolare la mancata costituzione della resistente che si è resa irreperibile nei confronti del coniuge, evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione personale proposta deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie avanzata dal ricorrente si osserva quanto segue.
La disciplina di riferimento in materia di addebito della separazione trova collocazione nell'art. 151, comma secondo, del codice civile ai sensi del quale "il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Sul punto, secondo l' orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassazione civile, sez. I, 08.11.2022, n.32837)
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che spetta in capo alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cassazione civ., sez. VI, 28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018). pagina 3 di 5 È opportuno, ulteriormente, sottolineare che l'atteggiamento processuale adottato dal coniuge, rimasto contumace, non determina alcun effetto sul piano probatorio né inverte o solleva parte ricorrente dall'onere di fornire adeguata prova dei fatti e delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda, dovendosi altresì escludere che ciò possa costituire fatto idoneo a integrare un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, c.p.c., al fine di trarne argomenti di prova in danno della parte contumace. (Cassazione civ., sez.
III, 13.06.2013, n. 14860; Cfr. altresì Corte appello, T., sez. II, 13/09/2022, n. 975 secondo cui, in modo analogo: "Il principio di non contestazione ex articolo 115 del c.p.c., non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi").
Ciò premesso, il ricorrente ha imputato la fine dell'unione coniugale al comportamento della moglie, la quale si sarebbe allontanata dalla casa coniugale rendendosi irreperibile.
Anche a volere ritenere provata la situazione prospettata dal ricorrente ossia l'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, si ritiene, tuttavia, che sia rimasta sfornita di prova la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti imputati alla resistente e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nello specifico, il ricorrente non ha neppure dedotto che l'abbandono del tetto coniugale è stata la causa principale della crisi matrimoniale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non ha nemmeno formulato una prova testimoniale idonea a dimostrare l'incidenza causale della condotta della moglie sulla crisi coniugale o quantomeno volta a far ritenere che l'affectio coniugalis sia venuta a mancare esclusivamente e solo in conseguenza dell'allontanamento della moglie.
Per le suesposte ragioni, la domanda di addebito non può essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) uniti in matrimonio CP_1 CP_1 contratto il 29.01.2024 nel Comune di Holguin - CUBA e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castel Sant'Angelo;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Castel Sant'Angelo (Anno 2024, Numero 8, Parte II, Serie C - Ufficio 1);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione alla moglie;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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