CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. ssa AR Assunta NICCOLI Presidente relatore dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dott.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 756 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ER CI giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1 C.F Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Natale, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
C.F. Controparte_2 C.F._3
in qualità di erede di rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Rosa Bruno giusta procura su foglio allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza Tribunale di
Nocera Inferiore, n. 650/2023, pubblicata il 29.03.2023, resa all'esito del giudizio civile iscritto al n. 1607 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, notificata il 15.06.2023.
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e richiamate nelle note depositate per l'udienza del
02.10.2025, celebrata secondo le modalità consentite dall'art. 127-ter
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.03.2013, Parte_1
premesso che il 15.11.2010 decedeva , lasciando a Controparte_1 sé superstiti i figli , e AR ai quali destinava le CP_1 Per_1
proprie sostanze mediante testamento pubblico, ricevuto per atto notarile in data 06.11.1990 e pubblicato il 20.10.2011; che detto testamento presentava evidenti errori nella indicazione delle 2 generalità degli eredi, che aveva determinato una “chiara discrasia tra
l'effettiva volontà del testatore e la sua estrinsecazione tale da colpire
l'atto testamentario nella sua efficacia”, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e Controparte_1 chiedendo all'adito giudice di “Dichiararsi Persona_1
l'annullamento del testamento pubblico vergato dal notaio Per_2
in data 06.11.1990; Disporre, di conseguenza, la divisione dei
[...] beni ereditari;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio…”.
Si costituivano congiuntamente e Controparte_1 Per_1
che eccepivano l'infondatezza di quanto dedotto
[...]
dall'attrice non potendosi ravvisare alcuna discrasia tra la volontà del testatore ed il contenuto dell'atto testamentario in quanto “dalla lettura complessiva del testamento, emerge, con chiara evidenza, che trattasi di un lapsus calami del notaio e non certamente di una diversa
e/o erronea volontà testamentaria del de cuius , Persona_3
risultando ben comprensibile, dalla complessiva lettura dell'atto, che
, e AR sono figli del testatore e della sig.ra CP_1 Per_1
, in favore dei quali il de cuius ha disposto…”.Per Parte_2 queste ragioni i convenuti chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, nel caso in cui il giudice avesse ritenuto di accogliere l'assunto di parte attrice, chiedevano di procedere alla divisione valorizzando le dichiarazioni testamentarie del de cuius. Quanto alle spese, chiedevano la condanna dell'attrice nella prima ipotesi e, nel secondo caso, che esse fossero poste a carico della massa ereditaria.
La causa veniva istruita con la nomina di CTU disposta per l'accertamento del valore dei beni costituenti la massa ereditaria, la formazione di un progetto di divisione e la verifica dell'eventuale lesione di legittima. All'esito, all'udienza del 17.03.2021, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3 Con sentenza n. 650/2023, pubblicata il 29.03.2023, il Tribunale di
Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvedeva:
“Rigetta la domanda di annullamento del testamento pubblico del
06.11.1990, pubblicato in data 20.10.2011, e, per l'effetto, lo dichiara valido ad ogni effetto di legge;
Attribuisce agli eredi e gli Controparte_1 Persona_1 immobili secondo il progetto di divisione Ipotesi A contenuta a pag.
37 della relazione di CTU allegata in atti;
Condanna a versare, a conguaglio, al Controparte_1 Pt_1
la quota di legittima pari ad euro 80.244,44 ed a
[...] Per_1
l'importo di euro 3.277,79;
[...]
Pone a carico della massa ereditaria le spese di CTU e le spese processuali liquidate per ogni parte processuale in euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari di parte attrice”.
Con atto di citazione notificato il 06.07.2023 ha Parte_1
appellato la sentenza dinanzi a questa Corte articolando un unico motivo di gravame al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 650/23 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione
Civile, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1607/13, emessa e pubblicata in data 30.03.2023, notificata in data
15.06.2023, riconoscere il diritto alla liquidazione in danaro della quota di legittima a condannando e Parte_1 Controparte_1
al pagamento nella misura di € 93618,52 e non di € Persona_1
80244,44; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dell'avv.
ER CI dichiaratisi antistatario”.
4 Si è costituito , che ha resistito al gravame, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, e ha proposto appello incidentale chiedendo alla Corte “in parziale riforma della sentenza, di condannare i germani e a riconoscere Per_1 Controparte_1 alla Sig.ra la minor somma di € 69.417,62. Il tutto con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado” . In via istruttoria, ha chiesto “la rinnovazione della CTU” ovvero “in via gradata disporsi la convocazione del CTU Ing. – rectius, CP_3
-- a chiarimenti”. CP_4
Si è separatamente costituita anche , in Controparte_2
qualità di moglie ed erede di che ha resistito Persona_1 all'appello principale e a quello incidentale, di cui ha chiesto il rigetto, così concludendo “rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
rigettare l'appello incidentale, in quanto anch'esso infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
condannare l'appellante, nonché l'appellato in Parte_1
via incidentale, , al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio presente giudizio”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato all'udienza del
02.10.2025 dinanzi a sé; con successiva ordinanza del 23.10.2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale, accertato in fatto che i vizi del testamento dedotti dalla parte attrice non erano tali da rendere invalida la disposizione non essendo riscontrabili errori tra l'effettiva volontà e la sua estrinsecazione in quanto dalla lettura del documento
5 emergeva chiaramente la identificazione degli eredi designati, da un lato ha rigettato la domanda di annullamento della disposizione testamentaria confermando la piena validità ed efficacia del testamento pubblico del 06.11.1990 di , dall'altro, Persona_3 ha accolto la domanda di divisione dei beni ereditari. Per l'effetto, tenuto conto del valore complessivo della massa ereditaria pari ad euro 361.100,00, in ossequio alla volontà del de cuius, ha disposto l'attribuzione in natura degli immobili a e Controparte_1 Per_1
secondo l'ipotesi “A” del progetto di divisione di cui alla
[...] pag. 37 della relazione di CTU, ed ha previsto l'obbligo in capo a di versare a conguaglio a la quota Controparte_1 Parte_1 di legittima pari ad euro 80.244,44 ed a l'importo Persona_1
di euro 3.277,79 quale differenza sul valore dei beni attribuiti. Ha inoltre dichiarato inammissibile per tardività la domanda di indennizzo proposta dall'attrice per la mancata disponibilità della quota ereditaria. Ha infine liquidato per ogni parte in euro 13.000,00 le spese di CTU e processuali e le ha poste a carico della massa ereditaria con attribuzione ai procuratori antistatari di parte attrice.
2. Con un unico motivo di gravame lamenta “l'errore Parte_1
di calcolo o di illogica e contraddittoria motivazione” in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella quantificazione della quota di legittima a lei spettante. Sostiene sul punto che il Tribunale, pur avendo correttamente riconosciuto il suo diritto a ricevere la liquidazione in denaro della quota di legittima secondo l'ipotesi “A” del progetto di divisione elaborato dal CTU, dal quale si evinceva che le spettavano i 7/27 della massa ereditaria del valore complessivo di euro 361.100,00, era caduto in un errore riconoscendole la somma di euro 80.244,44 in luogo di quella corretta di euro 93.618,52, verosimilmente per non aver tenuto conto della quota di eredità materna.
6 3. Con l'appello incidentale lamenta l'erroneità Controparte_1
della sentenza in quanto fondata su una valutazione del CTU che risultava“errata per eccesso nella sola parte quantificativa del valore dei cespiti caduti in successione perché frutto di una valutazione generica e priva di riscontro metrico e/o analisi sulle effettive condizioni di manutenzione di tutte le strutture con una sommaria valutazione su indicazioni desunte dall'Agenzia dell'Entrate, da cui si attinge per conoscere i valori minimo/massimo di unità immobiliari in condizioni ordinarie”. In particolare il ha richiamato le CP_1 medesime osservazioni mosse alla CTU di primo grado ed ha chiesto che la Corte disponga il rinnovo dell'accertamento ovvero, quanto meno, la convocazione del CTU a rendere chiarimenti.
4. In via preliminare rileva la Corte che la sentenza del Tribunale è passata in giudicato - nella statuizione di rigetto della domanda di annullamento del testamento pubblico di;
- nella Persona_3
decisione di dividere la massa ereditaria in base all'ipotesi A), pag. 37, della relazione del CTU;
-nella previsione di un conguaglio a carico di in favore dei germani AR e - nella Controparte_1 Per_1 liquidazione delle spese processuali a carico della massa.
5. Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto.
Il Tribunale, rigettando la domanda di annullamento della disposizione testamentaria ed accogliendo la domanda di divisione del compendio ereditario proposta da ha fatto proprie le Parte_1 conclusioni offerte dal CTU e fondato la ripartizione della massa sul progetto di divisione “A”, il cui presupposto era la validità del testamento e la cui ratio rispondeva alle ultime volontà espresse dal testatore . Persona_3
Il primo Giudice, tuttavia, pur premettendo che il valore della massa ereditaria era pari ad euro 361.100,00 e che ai germani e CP_1
spettavano i 10/27 dell'intero ciascuno e a AR i 7/27, Per_1
7 senza alcuna motivazione ha poi condannato al Controparte_1
pagamento di un conguaglio di euro 80.244,44 in favore di Pt_1 in luogo della somma, corretta, di euro 93.618,12 calcolata dal
[...]
consulente d'ufficio e verificabile in base ai dati considerati (361.100
x7:27).
La esatta individuazione della somma in favore di non Parte_1 costituisce un semplice errore materiale di cui quest'ultima avrebbe potuto chiedere la correzione attivando la procedura di cui agli artt.
287 e ss. cpc, giacché all'esatto importo l'appellante è pervenuta non già facendo riferimento al solo errore di conteggio ma sul rilievo che con la minore somma liquidata in sentenza il Tribunale aveva omesso di considerare la quota a lei pervenuta dalla genitrice.
Il pagamento della maggiore somma va posto a carico del solo essendo inammissibile la richiesta, avanzata dalla Controparte_1
appellante, di condanna in solido con il fratello – e ora con i Per_1
suoi eredi -- giacché la non ha specificamente impugnato la CP_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale, sia in motivazione che in dispositivo, aveva posto a carico del solo fratello l'obbligo CP_1 di corrisponderle la quota di legittima in danaro.
L'appello principale va pertanto accolto con riferimento al solo importo del conguaglio spettante alla appellante, senza diversa statuizione in ordine al soggetto obbligato al pagamento.
6. L'appello incidentale va rigettato.
Va rilevato che, in primo grado, alle contestazioni mosse alla bozza di relazione il CTU ha risposto nella relazione finale nella quale ha anche analiticamente riportato i criteri adottati per la stima delle singole categorie di immobili;
nella comparsa conclusionale CP_1
ha richiamato le osservazioni ed altresì eccepito la nullità
[...] della consulenza per avere l'ing. superato i limiti del mandato CP_4
8 ampliando arbitrariamente il thema probandum e decidendum con l'introduzione di due ipotesi divisionali non inserite nella bozza;
con la sentenza di primo grado il Tribunale ha fatto propria la relazione adottando l'ipotesi divisionale 'A' senza ritenere necessari ulteriori approfondimenti;
con l'atto di gravame il ha nuovamente CP_1
riportato le medesime contestazioni all'accertamento dell'ausiliario di ufficio fatte all'esito del deposito della bozza.
Osserva la Corte che, essendo l'oggetto dell'impugnazione non già la relazione del consulente ma la sentenza che l'ha recepita, l'appellante incidentale, per poter fondare la sua doglianza finalizzata al diverso accertamento del valore dei cespiti ereditari, non poteva limitarsi a richiamare le più volte sollevate contestazioni alla relazione, peraltro limitate al generico riferimento ai valori OMI, ma avrebbe dovuto specificamente contestare la stima dei beni in ordine ai vari profili esaminati dal CTU e dimostrane l'erroneità riportando documenti, ad esempio atti di compravendita di beni simili nella stessa zona, idonei a provare il diverso, e inferiore, valore dei cespiti.
In mancanza, la contestazione alla sentenza è rimasta generica e da sola non è sufficiente a superare le risultanze della CTU recepite dal
Tribunale, tant'è che essa si conclude con la richiesta di rinnovo dell'accertamento o di chiamata a chiarimenti del consulente.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, negli importi minimi stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 06.07.2023 da e sull'appello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza n. Controparte_1
650/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare in Controparte_1
favore di a titolo di conguaglio, euro 93.618,32 in Parte_1 luogo del minore importo stabilito nella sentenza impugnata;
2) RIGETTA l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese di questo Controparte_1
grado di giudizio, che liquida in favore di in € 777,00 Parte_1 per C.U. ed € 1.984,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
ER CI, che dichiara di averne fatto anticipo;
4) CONDANNA al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado di giudizio in favore di quale erede di Controparte_2
che liquida in € 1.984,00 a titolo di compenso, Persona_1
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap,
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa AR Assunta Niccoli
10