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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'udienza del 13.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2270 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare Fornari, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bianchi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha formulato opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento emessa ex art. 664 c.p.c. nel procedimento r.g. n.
5019/2021 con cui l'intestato Tribunale, dopo aver convalidato lo sfratto per morosità, aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 12.000,00 oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati. Tale credito trae fondamento dal contratto di locazione stipulato in data
17.10.2015 dalla ricorrente e da ed ha ad Controparte_1
1 oggetto l'immobile sito in Terracina, via Salita Annunziata n. 97.
Nel presente giudizio di opposizione ha eccepito la nullità Parte_1 del contratto di locazione, nonché la impossibilità della prestazione di versamento dei canoni per motivi economici e familiari,
l'inadempimento ex art. 1460 c.c. del locatore, la non abitabilità dell'immobile locato. Ha quindi chiesto la revoca dell'ingiunzione di pagamento emessa nel procedimento r.g. 5019/2021 e la condanna del locatore ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese di lite.
Ha così concluso: “IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) ai sensi dell'art. 649 c.p.c. concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, in favore dell'Opponente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di cui alla ord. di convalida di sfratto del 20.01.2022 Tribunale di Latina, RG. 5019/2021, per i motivi di cui in narrativa nonché di ogni atto connesso e/o collegato e/o antecedente e/o successivo, fissando, se ritenuto, udienza per la discussione della sospensiva;
NELLA DENEGATA IPOTESI CHE SI RITENESSE DI
SUPERARE LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI SOPRA SVOLTE.
NEL MERITO ed accoglimento della medesima opposizione nonché IN VIA RICONVENZIONALE:
1) in via principale: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per difetto assoluto dei requisiti per tutti i motivi in narrativa;
b) accertare e dichiarare la assoluta mancanza di sussistenza e/o di prova del credito azionato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e per l'effetto dichiarare la illegittimità, la nullità e/o annullabilità, l'inefficacia e, comunque, revocare, il decreto ingiuntivo opposto;
c) revocare e/o dichiarare
l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del pedissequo precetto connesso al medesimo decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'insussistenza parziale del credito dedotto nell'opposto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, ridurne l'importo in parte equa nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa;
b) per l'effetto di cui al punto a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dalla legge;
c) in caso di conferma del D.I. opposto, condannare i terzi al pagamento dei
2 diversi importi rispetto a quelli dedotti nel D.I. opposto, così come verranno provati in corso di causa;
d) dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia e/o revocare del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti in cui verranno riconosciute nulle e/o invalide le eventuali garanzie prestate.
3) rigettare, comunque, totalmente tutto quanto prodotto, dedotto, articolato ed eccepito ex adverso in quanto completamente destituito di fondamento fattuale e giuridico;
4) condannare IN VIA RICONVENZIONALE al risarcimento danni, nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di giudizio, gli opposti, anche per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
6) condannare la convenuta opposta, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% ex articolo 14 D.M. 8.4.2004, n. 127, con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
ritualmente costituita in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle avverse domande in quanto infondate.
Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di: “disattendere, rigettandole, le avverse domande ed eccezioni poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio specificate in narrativa.
Confermare l'efficacia esecutiva dedotta del decreto ingiuntivo emesso in data 20.01.2022 nel procedimento di convalida di sfratto per morosità recante R.G. 5019/2021.
Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente temerarietà dell'azione proposta per mala fede ed in contrasto con le dedotte situazioni di diritto a favore della deducente opposta.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 13.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, 1 c., c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è infondata.
Occorre in primo luogo delineare l'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 668 c.p.c. ed i motivi di opposizione che possono essere legittimamente formulati.
3 Rileva in via preliminare il Tribunale che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità r.g. 5019/2021 la conduttrice
(odierna opponente) ha invocato la concessione del c.d. termine di grazia ex art. 55 L. 392/1978, al fine di adempiere l'obbligazione di pagamento dei canoni dovuti unitamente agli interessi e alle spese. Decorso il termine assegnato per la sanatoria, il Tribunale, verificato il mancato pagamento dei canoni insoluti, ha convalidato lo sfratto per morosità ed ha emesso l'ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c. in questa sede impugnata.
Aderisce il Tribunale al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. Il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la morosità costituisca inadempimento grave, ma solo la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 05/04/2012; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25393 del 03/12/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24764 del 07/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6636 del 24/03/2006).
Tanto premesso, parte opposta ha fondato la domanda monitoria su un titolo negoziale, costituito dal contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 17.10.2015, da ritenere valido ed efficace perché registrato con efficacia sanante in data 16.10.2018
(ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26493 del 08/09/2022;
Corte di appello di Roma, sent. n. 5468/2022).
Ha allegato l'inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 3 del contratto, di versare in favore del
4 proprietario € 300,00 mensili a titolo di canone. Ha in particolare allegato il mancato pagamento del canone da ottobre 2018, e la conseguente morosità pari a complessivi € 10.800,00 oltre interessi.
L'opponente, introducendo il presente giudizio, non ha contestato il mancato pagamento degli importi ingiunti;
ha tuttavia contestato la debenza delle somme richieste da eccependo CP_1
l'impossibilità della prestazione per motivi economici e familiari, l'inadempimento del locatore ex art. 1460 c.c., la non abitabilità dell'immobile locato, nonché la nullità del contratto di locazione.
Tali eccezioni risultano allegate in modo generico e nel corso del presente giudizio di opposizione non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Come noto, l'omesso versamento del canone di locazione da parte del conduttore costituisce fatto d'inadempimento grave ed idoneo ex se a produrre l'alterazione irreversibile del sinallagma contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce infatti violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione contrattuale e della valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento, non è necessaria alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, poichè essa è implicita nella condotta di mancato pagamento dei canoni alle scadenze negoziali (Cass. n.
24460.2005; conf. Cass. n. 19652.2004; Cass. n. 14234.2004; Cass.
n. 15553.2002; Cass. n. 2616.1990). Inoltre, come chiarito dalla
Suprema Corte, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone o di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene,
e ciò anche quando si assume che tale evento sia interamente ricollegabile al fatto del locatore.
Secondo il più risalente orientamento interpretativo la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina un ingiustificato squilibrio tra le prestazioni delle parti (così Cass.
n. 261.2008; conf. tra le tante Cass. n. 24799.2008; Cass. n.
13887.2011; Cass. n. 8425.2006 e numerose altre).
Invece, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di
5 legittimità il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile. In tal caso è tuttavia necessario che la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2154 del 29/01/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del
26/07/2019).
Nel caso di specie nessuna di tali circostanze risulta allegata in modo specifico dalla parte conduttrice, odierna opponente, né la stessa ha provato in via documentale di aver provveduto al versamento dei canoni nella misura e secondo i termini convenzionalmente pattuiti.
In conclusione, tenendo conto dell'oggetto del presente giudizio e del materiale istruttorio in atti, l'opposizione deve ritenersi infondata, poiché la parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria nel rispetto dei limiti sopra previsti.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente, poiché non vi è soccombenza della parte opposta e, in ogni caso, perché dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della Controparte_1
Non può trovare accoglimento la domanda avanzata ex art. 96
c.p.c. da parte opposta.
Si osserva che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, 1, c., c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia
6 del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 24645 del 27/11/2007; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dall'opposta senza alcuna prova del
“quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda dell'opposta non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. Devono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna al rimborso in favore di parte opposta Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 13.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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