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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 250/2021 R.G. iscritta a ruolo il 13/01/2021, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Russo;
ATTORE
E
, GIA' , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 CP_2
RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE (C.F. P.IVA , rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Francesco Napolitano;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.01.2021 il dott. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di
€15.000,00 dallo stesso esborsata in virtù della polizza “Professione medico” Tutela Giudiziaria n°
075/44/347143.
Più precisamente, esponeva al riguardo l'istante che in data 28.3.2013 ai sensi dell'art.1913 c.c. aveva trasmesso alla compagnia assicuratrice copia del decreto di pagamento di CTU notificatogli dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito del procedimento penale 6169/12; che con nota dell'8.4.2013 l' aveva riscontrato la richiesta di attivazione della garanzia CP_2 assicurativa, rubricando il sinistro con il numero 075/13/800514; che in data 9.10.2014 aveva
1 comunicato alla predetta di essere stato raggiunto, nella posizione di indagato, da CP_2 avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale iscritto con il numero di R.G. 6169/12 presso la Procura della Repubblica di Salerno e di aver nominato quale proprio difensore di fiducia nel procedimento predetto, l'avv. Enrico Tedesco del Foro di Salerno;
che con riscontro del 21/10/2014 confermava di aver preso atto della documentazione CP_2 inoltrata, e dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia;
che il predetto procedimento penale R.G.
6169/12 si concludeva con sentenza n° 1388/19 di assoluzione ex art.530 c.p.p. di Parte_1 perché “il fatto non sussiste”; che con nota del 19/9/2019 l'avv. Enrico Tedesco trasmetteva alla società assicuratrice copia della sentenza di cui sopra, unitamente a fattura proforma delle sue competenze per l'attività professionale prestata;
che in mancanza di riscontro il Dott. aveva Pt_1 provveduto al pagamento delle competenze legali in favore dell'avv. Tedesco, come da fattura e ricevuta bancaria di pagamento a nulla valendo le bonarie richieste di pagamento;
che, avviata la procedura di mediazione quest'ultima si concludeva con esito negativo all'incontro fissato il
29.7.2020 per la mancata partecipazione della parte convocata rendendo Controparte_1 dunque necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere da già Controparte_1 [...]
il rimborso in proprio favore delle spese legali di difesa relative al delitto colposo CP_2 ascrittogli, di cui al capo “A” artt. 590 commi I e II -583 comma I n° 1 c.p. della predetta sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.04.2021 si costituiva Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. la quale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del
[...] diritto azionato ex art. 2952, 2 comma c.c. e la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co.
4, c.p.c. contestava la richiesta di indennizzo in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata chiedendone pertanto il rigetto e rilevando, altresì, la manifesta sproporzione della parcella presentata dal legale del medico rispetto alla natura dell'attività svolta nonché l'inoperatività della polizza invocata atteso che il rapporto contrattuale intercorrente tra medico e OM esclude espressamente la tutela legale dell' , laddove questi non si sia reso responsabile di una Parte_2 condotta negligente, imprudente od imperita per effetto della quale avrebbe cagionato un danno a terzi.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 30.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda proposta è fondata e come tale va accolta nei limiti di seguito indicati.
2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c. atteso che, trattandosi di polizza assicurativa “spese legali e
[...] peritali-professione medico” il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti da contratto di assicurazione non inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ma dal momento in cui si conclude l'incarico professionale di assistenza legale da parte dell'avvocato nominato dall'assicurato-contraente e la prestazione del professionista legale diventa esigibile a seguito della formale richiesta di pagamento onorario da quest'ultimo avanzata mediante l'emissione di notula pro forma. Difatti, ad avviso della Suprema Corte per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza l'assicurato non ha ovviamente necessità di attendere alcuna richiesta da parte di terzi;
il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale;
infine, per definizione il debito dell'assicurato verso il legale è di pronta liquidazione, essendo regolato dalla tariffa forense. Da ciò consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza”. Sicché, in base a quanto statuito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 2952, II comma, c.c. può considerarsi quale “dies a quo” il giorno di emissione della sentenza che ha definito il giudizio penale che vedeva coinvolto l'istante e cioè il 12.04.2019 atteso che il dott. poteva far valere Parte_1 il proprio diritto al rimborso delle spese processuali di difesa dallo stesso anticipate dal momento in cui sorgeva il debito del pagamento dell'onorario al proprio avvocato e cioè nel momento di pubblicazione della sentenza di assoluzione n. 1388/2019 del 12.04.2019. Nel caso di specie, va evidenziato che la fattura pro forma del 19.9.2019 delle competenze spettanti per l'attività professionale svolta dal nominato difensore avvocato Enrico Tedesco veniva trasmessa a mezzo pec a dopo l'emissione della sentenza, come risulta dalla documentazione in atti, al Controparte_1 momento di ultimazione della prestazione professionale e che alla notula dell'avvocato difensore del 19.09.2019 erano seguiti il bonifico bancario del 14.10.2019 dell'importo di €15.000,00 corrisposto dal dott. in favore dell'Avv. Tedesco e la fattura n. 16 del 16.10.2019 recante il Pt_1 saldo delle competenze legali. Per cui, considerato che la sentenza veniva emessa il 12.04.2019 e depositata il 17.06.2019 e che la domanda giudiziale è stata introdotta in data 11.01.2021, va da sé che l'eccepita prescrizione del diritto azionato non si sia compiuta e quindi il dott. sia stato Pt_1 perfettamente nei termini rispetto al biennio previsto dalla legge.
2. Quanto all'operatività della polizza Professione medico Tutela Giudiziaria n. 075/44/347143 con scadenza 27/09/2014 giova osservare che l'assicurazione di tutela legale è definita dall'art. 173 cod.
3 ass. come il contratto in virtù del quale l'impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico le spese legali (o) peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'assicuratore che presta la copertura assicurativa di tutela legale. (Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.20975).
Da tale definizione normativa la Corte fa discendere che l'assicurazione in parola è un'assicurazione di patrimoni e, più esattamente, un'assicurazione «contro il sorgere di un debito».
Segnatamente, la polizza di tutela giudiziaria per medici (o tutela legale) è una copertura assicurativa specifica che protegge il professionista sanitario dalle spese legali derivanti da controversie legate all'attività medica svolta in qualità di medico dipendente o libero professionista sia in ambito civile che penale e la OM si impegna a rimborsare le spese per l'avvocato di fiducia scelto dal medico sia in fase stragiudiziale che giudiziale coprendo le parcelle entro il massimale che varia a seconda del contratto scelto.
Sul punto, va rilevato che le spese legali per resistere in giudizio sono spese dovute oggettivamente dall'assicuratore quale rimborso per il fatto stesso dell'assicurato di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato e a prescindere dall'esito del giudizio (Cassazione civile sez. III, 13/05/2020,
n.8896).
La OM, nel caso di specie, adduce l'inoperatività della polizza in quanto la garanzia assicurativa sarebbe destinata a coprire solamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale da cui scaturiscono reati colposi come previsto dall'art. 1 delle CGA che testualmente recita “la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività indicata in polizza e si riferisce ai seguenti casi: -difesa penale per reato colposo o contravvenzione” escludendo espressamente le spese relative a “controversie e procedimenti penali per imputazioni di carattere doloso qualunque sia l'esito del giudizio” (Art. 2 CGA). A tal riguardo, va osservato che la sentenza n. 1388/2019 emessa dal Tribunale Penale di Salerno il 12.04.2019, stralciati i capi C) e
D), assolveva il dott. ai sensi dell'art. 530 c.p.p. dall'accusa dei due reati Parte_1 ascrittigli di cui ai capi di imputazione A) e B), l'uno colposo e l'altro doloso, e, nello specifico A) delitto di cui agli artt. 590 e 583 C.p. “perché, nell'esercizio della professione medica di specialista in chirurgia plastica, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e grave imperizia, dopo aver concordato con un intervento di asportazione del tessuto in eccesso delle piccole Controparte_3 labbra (c.d. ninfectomia parziale), la sottoponeva ad un intervento di asportazione totale delle
4 piccole labbra (c.d. ninfectomia totale)…omissis…”; B) delitto di cui agli artt. 81 cpv. -481 -640 I e
II c.p., “…omissis…falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e di truffa ai danni dello Stato, per avere usufruito di permessi retribuiti ai sensi dell' art. 3 L: n. 104/92, in costanza dei quali effettuava quindici interventi presso il Centro
Embryos di Battipaglia e presso il Centro CheckUp di Salerno”.
A ben vedere, tuttavia, il dott. in virtù della polizza “Professione medico” Tutela Parte_1
Giudiziaria n° 075/44/347143 ha chiesto nell'atto introduttivo della lite il rimborso per le spese legali di difesa relative al solo delitto colposo di cui al capo “A” artt. 590 comma i e II -583 comma
1 n°1 c.p. espressamente rientrante tra le spese coperte dalla garanzia assicurativa.
Ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. l'assicurato ha diritto ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza) nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917 co. 3 (c.d. spese di resistenza) (Cass. civ. 10595/2018).
Con una recente ordinanza la Suprema Corte ha statuito che le cd. “spese di resistenza” sostenute dall'assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell'assicuratore ex art. 1917, comma terzo, cc., anche nel caso in cui la polizza preveda la cd. “tutela legale”. (Cassazione, Sez. VI Civile -Ordinanza 09/02/2021, n.
3011).
Per cui, accertata l'operatività della polizza e l'ammissibilità della richiesta avanzata dall'assicurato in quanto limitata al rimborso delle spese legali per il solo delitto colposo ascrittogli, non può tralasciarsi che la parcella ammontante ad € 15.000,00 prodotta dal legale nominato dall'assicurato e di cui quest'ultimo ha anticipato il pagamento riporta un saldo onnicomprensivo delle competenze spettanti al professionista per la difesa prestata nei confronti dell'istante nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva imputato anche per il reato doloso.
Sicché, tenuto conto che il massimale assicurato dalla polizza per spese legali e peritali per ogni sinistro è pari ad €10.000,00 e dovendo opportunamente decurtare dal compenso totale liquidato in parcella di €15.000,00 la parte relativa alla difesa prestata in favore di in ordine al reato Pt_1 doloso di cui al capo B) non coperto dalla polizza rimodulato anche alla luce dei parametri forensi
(DM 55/2014) si può ritenere congruo indennizzare la somma di €9.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 250/2021
R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_4 pagamento nei confronti del in persona dell'Amministratore p.t. Parte_3 della somma di €9.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo previsto dalla polizza “Professione medico” Tutela Giudiziaria n° 075/44/347143;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in
€250,00 per esborsi ed €3.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv.
Mario Russo.
Così deciso in Salerno, il 24.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 250/2021 R.G. iscritta a ruolo il 13/01/2021, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Russo;
ATTORE
E
, GIA' , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 CP_2
RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE (C.F. P.IVA , rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Francesco Napolitano;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.01.2021 il dott. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di
€15.000,00 dallo stesso esborsata in virtù della polizza “Professione medico” Tutela Giudiziaria n°
075/44/347143.
Più precisamente, esponeva al riguardo l'istante che in data 28.3.2013 ai sensi dell'art.1913 c.c. aveva trasmesso alla compagnia assicuratrice copia del decreto di pagamento di CTU notificatogli dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito del procedimento penale 6169/12; che con nota dell'8.4.2013 l' aveva riscontrato la richiesta di attivazione della garanzia CP_2 assicurativa, rubricando il sinistro con il numero 075/13/800514; che in data 9.10.2014 aveva
1 comunicato alla predetta di essere stato raggiunto, nella posizione di indagato, da CP_2 avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale iscritto con il numero di R.G. 6169/12 presso la Procura della Repubblica di Salerno e di aver nominato quale proprio difensore di fiducia nel procedimento predetto, l'avv. Enrico Tedesco del Foro di Salerno;
che con riscontro del 21/10/2014 confermava di aver preso atto della documentazione CP_2 inoltrata, e dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia;
che il predetto procedimento penale R.G.
6169/12 si concludeva con sentenza n° 1388/19 di assoluzione ex art.530 c.p.p. di Parte_1 perché “il fatto non sussiste”; che con nota del 19/9/2019 l'avv. Enrico Tedesco trasmetteva alla società assicuratrice copia della sentenza di cui sopra, unitamente a fattura proforma delle sue competenze per l'attività professionale prestata;
che in mancanza di riscontro il Dott. aveva Pt_1 provveduto al pagamento delle competenze legali in favore dell'avv. Tedesco, come da fattura e ricevuta bancaria di pagamento a nulla valendo le bonarie richieste di pagamento;
che, avviata la procedura di mediazione quest'ultima si concludeva con esito negativo all'incontro fissato il
29.7.2020 per la mancata partecipazione della parte convocata rendendo Controparte_1 dunque necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere da già Controparte_1 [...]
il rimborso in proprio favore delle spese legali di difesa relative al delitto colposo CP_2 ascrittogli, di cui al capo “A” artt. 590 commi I e II -583 comma I n° 1 c.p. della predetta sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.04.2021 si costituiva Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. la quale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del
[...] diritto azionato ex art. 2952, 2 comma c.c. e la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co.
4, c.p.c. contestava la richiesta di indennizzo in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata chiedendone pertanto il rigetto e rilevando, altresì, la manifesta sproporzione della parcella presentata dal legale del medico rispetto alla natura dell'attività svolta nonché l'inoperatività della polizza invocata atteso che il rapporto contrattuale intercorrente tra medico e OM esclude espressamente la tutela legale dell' , laddove questi non si sia reso responsabile di una Parte_2 condotta negligente, imprudente od imperita per effetto della quale avrebbe cagionato un danno a terzi.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 30.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda proposta è fondata e come tale va accolta nei limiti di seguito indicati.
2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c. atteso che, trattandosi di polizza assicurativa “spese legali e
[...] peritali-professione medico” il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti da contratto di assicurazione non inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ma dal momento in cui si conclude l'incarico professionale di assistenza legale da parte dell'avvocato nominato dall'assicurato-contraente e la prestazione del professionista legale diventa esigibile a seguito della formale richiesta di pagamento onorario da quest'ultimo avanzata mediante l'emissione di notula pro forma. Difatti, ad avviso della Suprema Corte per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza l'assicurato non ha ovviamente necessità di attendere alcuna richiesta da parte di terzi;
il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale;
infine, per definizione il debito dell'assicurato verso il legale è di pronta liquidazione, essendo regolato dalla tariffa forense. Da ciò consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza”. Sicché, in base a quanto statuito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 2952, II comma, c.c. può considerarsi quale “dies a quo” il giorno di emissione della sentenza che ha definito il giudizio penale che vedeva coinvolto l'istante e cioè il 12.04.2019 atteso che il dott. poteva far valere Parte_1 il proprio diritto al rimborso delle spese processuali di difesa dallo stesso anticipate dal momento in cui sorgeva il debito del pagamento dell'onorario al proprio avvocato e cioè nel momento di pubblicazione della sentenza di assoluzione n. 1388/2019 del 12.04.2019. Nel caso di specie, va evidenziato che la fattura pro forma del 19.9.2019 delle competenze spettanti per l'attività professionale svolta dal nominato difensore avvocato Enrico Tedesco veniva trasmessa a mezzo pec a dopo l'emissione della sentenza, come risulta dalla documentazione in atti, al Controparte_1 momento di ultimazione della prestazione professionale e che alla notula dell'avvocato difensore del 19.09.2019 erano seguiti il bonifico bancario del 14.10.2019 dell'importo di €15.000,00 corrisposto dal dott. in favore dell'Avv. Tedesco e la fattura n. 16 del 16.10.2019 recante il Pt_1 saldo delle competenze legali. Per cui, considerato che la sentenza veniva emessa il 12.04.2019 e depositata il 17.06.2019 e che la domanda giudiziale è stata introdotta in data 11.01.2021, va da sé che l'eccepita prescrizione del diritto azionato non si sia compiuta e quindi il dott. sia stato Pt_1 perfettamente nei termini rispetto al biennio previsto dalla legge.
2. Quanto all'operatività della polizza Professione medico Tutela Giudiziaria n. 075/44/347143 con scadenza 27/09/2014 giova osservare che l'assicurazione di tutela legale è definita dall'art. 173 cod.
3 ass. come il contratto in virtù del quale l'impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico le spese legali (o) peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'assicuratore che presta la copertura assicurativa di tutela legale. (Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n.20975).
Da tale definizione normativa la Corte fa discendere che l'assicurazione in parola è un'assicurazione di patrimoni e, più esattamente, un'assicurazione «contro il sorgere di un debito».
Segnatamente, la polizza di tutela giudiziaria per medici (o tutela legale) è una copertura assicurativa specifica che protegge il professionista sanitario dalle spese legali derivanti da controversie legate all'attività medica svolta in qualità di medico dipendente o libero professionista sia in ambito civile che penale e la OM si impegna a rimborsare le spese per l'avvocato di fiducia scelto dal medico sia in fase stragiudiziale che giudiziale coprendo le parcelle entro il massimale che varia a seconda del contratto scelto.
Sul punto, va rilevato che le spese legali per resistere in giudizio sono spese dovute oggettivamente dall'assicuratore quale rimborso per il fatto stesso dell'assicurato di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato e a prescindere dall'esito del giudizio (Cassazione civile sez. III, 13/05/2020,
n.8896).
La OM, nel caso di specie, adduce l'inoperatività della polizza in quanto la garanzia assicurativa sarebbe destinata a coprire solamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale da cui scaturiscono reati colposi come previsto dall'art. 1 delle CGA che testualmente recita “la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività indicata in polizza e si riferisce ai seguenti casi: -difesa penale per reato colposo o contravvenzione” escludendo espressamente le spese relative a “controversie e procedimenti penali per imputazioni di carattere doloso qualunque sia l'esito del giudizio” (Art. 2 CGA). A tal riguardo, va osservato che la sentenza n. 1388/2019 emessa dal Tribunale Penale di Salerno il 12.04.2019, stralciati i capi C) e
D), assolveva il dott. ai sensi dell'art. 530 c.p.p. dall'accusa dei due reati Parte_1 ascrittigli di cui ai capi di imputazione A) e B), l'uno colposo e l'altro doloso, e, nello specifico A) delitto di cui agli artt. 590 e 583 C.p. “perché, nell'esercizio della professione medica di specialista in chirurgia plastica, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e grave imperizia, dopo aver concordato con un intervento di asportazione del tessuto in eccesso delle piccole Controparte_3 labbra (c.d. ninfectomia parziale), la sottoponeva ad un intervento di asportazione totale delle
4 piccole labbra (c.d. ninfectomia totale)…omissis…”; B) delitto di cui agli artt. 81 cpv. -481 -640 I e
II c.p., “…omissis…falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e di truffa ai danni dello Stato, per avere usufruito di permessi retribuiti ai sensi dell' art. 3 L: n. 104/92, in costanza dei quali effettuava quindici interventi presso il Centro
Embryos di Battipaglia e presso il Centro CheckUp di Salerno”.
A ben vedere, tuttavia, il dott. in virtù della polizza “Professione medico” Tutela Parte_1
Giudiziaria n° 075/44/347143 ha chiesto nell'atto introduttivo della lite il rimborso per le spese legali di difesa relative al solo delitto colposo di cui al capo “A” artt. 590 comma i e II -583 comma
1 n°1 c.p. espressamente rientrante tra le spese coperte dalla garanzia assicurativa.
Ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. l'assicurato ha diritto ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza) nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917 co. 3 (c.d. spese di resistenza) (Cass. civ. 10595/2018).
Con una recente ordinanza la Suprema Corte ha statuito che le cd. “spese di resistenza” sostenute dall'assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell'assicuratore ex art. 1917, comma terzo, cc., anche nel caso in cui la polizza preveda la cd. “tutela legale”. (Cassazione, Sez. VI Civile -Ordinanza 09/02/2021, n.
3011).
Per cui, accertata l'operatività della polizza e l'ammissibilità della richiesta avanzata dall'assicurato in quanto limitata al rimborso delle spese legali per il solo delitto colposo ascrittogli, non può tralasciarsi che la parcella ammontante ad € 15.000,00 prodotta dal legale nominato dall'assicurato e di cui quest'ultimo ha anticipato il pagamento riporta un saldo onnicomprensivo delle competenze spettanti al professionista per la difesa prestata nei confronti dell'istante nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva imputato anche per il reato doloso.
Sicché, tenuto conto che il massimale assicurato dalla polizza per spese legali e peritali per ogni sinistro è pari ad €10.000,00 e dovendo opportunamente decurtare dal compenso totale liquidato in parcella di €15.000,00 la parte relativa alla difesa prestata in favore di in ordine al reato Pt_1 doloso di cui al capo B) non coperto dalla polizza rimodulato anche alla luce dei parametri forensi
(DM 55/2014) si può ritenere congruo indennizzare la somma di €9.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 250/2021
R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_4 pagamento nei confronti del in persona dell'Amministratore p.t. Parte_3 della somma di €9.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo previsto dalla polizza “Professione medico” Tutela Giudiziaria n° 075/44/347143;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in
€250,00 per esborsi ed €3.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv.
Mario Russo.
Così deciso in Salerno, il 24.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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