Decreto cautelare 31 maggio 2025
Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6519 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura A00635AD9C, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Provincia di Ancona, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 79586 del 27 maggio 2025, a mezzo della quale AC ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico dell’intervenuta risoluzione del contratto d’appalto avente ad oggetto “ Lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS Meucci di Castelfidardo (AN) - Stralcio 1 - BAN 273L - finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - C.I.G. A00635AD9C ”, quale “notizia utile”, ai sensi dell’art. 222, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 a carico del -OMISSIS- e della consorziata esecutrice -OMISSIS-;
della nota p.e.c. del 27 maggio 2025, recante trasmissione di detta annotazione;
della nota AC prot. n. 68586 del 7 maggio 2025 con la quale è stato comunicato l’inserimento dell’annotazione, concedendo alle esponenti la possibilità di presentare memorie al solo fine di integrare o rettificare detta annotazione;
della nota della Provincia di Ancona del 4 aprile 2025 con cui la S.A. ha segnalato all’AC di avere disposto con deliberazione n. 343 del 13 marzo 2025 la risoluzione del contratto di appalto;
nonché
del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023;
di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Autorità in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN IU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 13 marzo 2025, n. 343, la Provincia di Ancona ha disposto la risoluzione per grave inadempimento, ex art. 122, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, del contratto d’appalto sottoscritto in data 11 dicembre 2023, rep n. 1409, rettificato con atto in data 5 marzo 2024, rep. 1419, con il -OMISSIS- avente ad oggetto i «lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS “Meucci” di Castelfidardo (AN) … CUP: H25E22000080006 – CIG: A00635AD9C» .
2. Con nota del 4 aprile 2025, la medesima Provincia di Ancona ha quindi segnalato all’AC l’adozione del suindicato provvedimento quale notizia rilevante ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, evidenziando che la ditta indicata dal consorzio quale esecutrice del 100% dei lavori era la società -OMISSIS-
3. Con nota datata 7 maggio 2025, trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Ancora, l’Autorità ha informato il -OMISSIS- e la -OMISSIS- che – avendo già ritenuto: a) la conformità della procedura seguita dalla stazione appaltante alla normativa vigente; b) la « non manifesta infondatezza della segnalazione sulla base della documentazione istruttoria acquisita e dei presupposti normativi applicabili »; e c) « l’utilità dell’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione ai fini della trasparenza e della tutela del mercato degli appalti pubblici » – avrebbe provveduto a inserire « nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36» , l’annotazione della notizia circa l’avvenuta risoluzione, invitando gli operatori economici « a trasmettere, entro il termine di 15 (quindi) giorni … eventuali osservazioni o informazioni ritenute utili ai fini dell’integrazione/rettifica delle annotazioni da inserire nel Casellario informatico, che verranno inserite nel testo [dell’annotazione] in forma sintetica qualora pertinenti alla fattispecie in esame» .
4. In data 20 maggio 2025, gli operatori economici:
- hanno rilevato che la sentenza Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2025, n. 9151 aveva dichiarato l’illegittimità del Regolamento AC per la gestione del Casellario nella parte in cui non prevedeva che l’inserimento delle notizie fosse preceduta da una istruttoria dell’Autorità in contradditorio con l’operatore economico e hanno quindi chiesto all’Autorità di sospendere il procedimento di annotazione in attesa della necessaria modifica del regolamento;
- hanno evidenziato che la nota del 7 maggio 2025 non era idonea a garantire il rispetto dei principi affermati nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2025, n. 9151, in quanto, per il suo tenore letterale, era idonea a disvelare che l’Autorità aveva già deciso di procedere all’inserimento dell’annotazione nei loro confronti, sollecitando il contributo istruttorio al solo fine « dell’integrazione/rettifica delle annotazioni» ;
- hanno notato in ogni caso che la decisione della Provincia di Ancora di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento era evidentemente illegittima, in quanto il mancato completamento dei lavori oggetto del contratto entro il termine previsto dallo stesso era dipeso da gravi carenze del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante (e comunque da fatti imputabili alla stazione appaltante e non invece da un loro inadempimento).
5. Con nota del 22 maggio 2025 la stazione appaltante ha preso posizione su quanto riferito dagli operatori economici, evidenziando – in particolare – che « il progetto esecutivo a base di gara non presentava carenze tali da impedire l’esecuzione delle lavorazioni dell’appalto» ; che in ogni caso lo stesso era stato accettato dagli operatori economici senza riserve; e che la responsabilità per la mancata tempestiva conclusione dei lavori era ascrivibile esclusivamente a fatto dell’impresa.
6. Con nota del 27 maggio 2025, prot. n. 79586 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha quindi comunicato al -OMISSIS- e a -OMISSIS- l’inserimento nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione disposta dalla Provincia di Ancona – integrata dalle osservazioni svolte dalle parti durante il procedimento – osservando che la segnalazione trasmessa dalla stazione appaltante non appariva « manifestamente infondata» alla luce di tutta la documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria.
7. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il -OMISSIS- e la -OMISSIS- hanno quindi impugnato le note AC del 7 e del 27 maggio 2025 – in uno con tutti gli atri atti indicati in epigrafe – e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di tre motivi in diritto.
7.1. Con il primo motivo hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti gravati per «violazione e/o falsa applicazione dei principi generali del diritto, sub specie di efficacia delle sentenze di annullamento ; violazione e/o falsa applicazione del decisum ; eccesso di potere sotto i profili della macroscopica illogicità ed irragionevolezza; sviamento di potere ; [e] carenza dei presupposti» , sostenendo – in sintesi – che l’AC aveva disposto l’annotazione seguendo le regole procedurali fissate in un regolamento di cui questo Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità con sentenza Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2025, n. 9151.
7.2. Con il secondo motivo hanno contestato la decisione dell’Autorità per «violazione del principio del contraddittorio; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della C.E.D.U.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; difetto assoluta di istruttoria; difetto di motivazione [nonché per] eccesso di potere sotto i profili della macroscopica illogicità ed irragionevolezza» , argomentando in ordine al fatto che l’Autorità aveva già deciso di procedere all’annotazione al momento dell’invio della nota del 7 maggio 2025 e che il contraddittorio instaurato con gli operatori economici non era idoneo a incidere effettivamente sull’esito del procedimento.
7.3. Con il terzo motivo hanno lamentato l’illegittimità degli atti oggetto del giudizio per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss, 39 e 44 all. I.7 d.lgs. n. 36/2023; difetto assoluto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza; carenza dei presupposti di fatto [nonché, infine, per] illogicità e ingiustizia manifesta », notando in sostanza che l’AC non aveva adeguatamente considerato (ai fini di escludere la doverosità dell’annotazione) quanto dedotto nella nota del 22 maggio 2025 in ordine alla «documentata illegittimità, prima che infondatezza ed inefficacia, della risoluzione contrattuale disposta dalla Provincia di Ancona ».
8. Con memoria depositata in data 11 giugno 2025 l’AC ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto delle domande di parte ricorrente.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 23 giugno 2025, n. 3487 questo Tribunale ha osservato che le questioni dedotte nel ricorso meritavano «l’approfondimento proprio della fase del merito nella parte in cui contesta [vano] una possibile non piena coerenza del procedimento seguito da AC con le esigenze di effettività del contraddittorio nell’ambito del procedimento di annotazione evidenziate nella sentenza Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151» , e ha tuttavia ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi fosse «possibile – nelle more della definizione del merito – accogliere la domanda cautelare di oscuramento dell’annotazione impugnata, fermo restando quanto già notato da questo Tribunale in ordine al fatto che l’eventuale annullamento (e a fortiori la sospensione) del provvedimento di annotazione per motivi concernenti il procedimento di annotazione non fa venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione quale grave illecito professionale (cfr. Tar Lazio, I-quater, sent. 17 luglio 2023, n. 12061 e ord. 5 luglio 2024, n. 3056)» .
10. Con memoria depositata il 12 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la relazione redatta dal CTU nominato nell’ambito del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale civile di Ancora era idonea a dimostrare la correttezza del suo operato in fase di esecuzione del contratto.
11. Con memoria del 23 dicembre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando – in particolare – che nel caso di specie non poteva sostenersi che non fosse stato garantito alla ricorrente un effettivo contraddittorio procedimentale.
12. Con memoria di replica del 29 dicembre 2025 parte ricorrente ha preso posizione sulle ultime difese dell’Autorità, ulteriormente sottolineando quanto già argomentato nel ricorso in ordine al fatto che « le memorie difensive da inviare nel termine di 15 giorni potevano solo integrare e/o rettificare l’annotazione già deliberata dall’Anac sulla base della sola segnalazione inoltrata dalla Committente».
13. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
14. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
15. Va innanzitutto rilevato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha “avviato” il procedimento che ha portato all’inserimento nel Casellario dell’annotazione oggetto del presente giudizio dopo che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 6 marzo 2025, n. 1425 questo Tribunale aveva già sospeso il “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ” adottato dall’Autorità resistente con delibera n. 272 del 20 giugno 2023 (che – com’è noto – aveva profondamento mutato la disciplina in materia di annotazione nel casellario informatico tenuto da AC prevedendo una sostanziale traslazione del potere di annotazione in capo alle stazioni appaltati e riducendo il ruolo di AC a quello di mera trascrizione – senza alcun filtro valutativo, né alcun contraddittorio con gli operatori economici – delle segnalazioni pervenute da queste ultime), ritenendo fornite di sufficiente fumus boni iuris le doglianze con cui era stata lamentata l’illegittimità del regolamento nella parte in cui « intesta [va] alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’AC e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato ».
16. Va poi evidenziato che, prima del definitivo inserimento dell’annotazione contestata nel casellario, con sentenza Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2025, n. 9151 questo Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ”, adottato dall’Autorità resistente con delibera n. 272 del 20 giugno 2023, « nella parte in cui non prevede [va] : - la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; - la valutazione del materiale istruttorio raccolto; - l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario », osservando che « quello che … manca nel sistema di annotazione delineato dalla delibera 272/2023 è la formazione di una volontà dell’Autorità procedimentalizzata che si determini per l’inserimento di una segnalazione all’interno del casellario all’esito di una valutazione dei fatti – compiuta sulla base sia della prospettazione della parte pubblica che delle osservazioni di quella privata – che riveli la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione », e notando al riguardo – da un lato – che « la valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è … una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale » e – dall’altro – che « la partecipazione al procedimento costituisce un presidio di legalità al quale le Autorità amministrative indipendenti devono conformarsi non solo nell’attività diretta all’emanazione di atti normativi o generali ma – a fortiori – anche in quella destinata a sfociare nell’adozione di atti che incidono precipuamente su singoli operatori del mercato ».
17. Tanto chiarito, nel caso di specie deve osservarsi che, nella vicenda oggetto del giudizio, a fronte della sospensione del Regolamento di cui alla delibera AC n. 272/2023 disposta da questo Tribunale, l’Autorità ha disposto l’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione contestata all’esito di un procedimento sui generis , che non appare pienamente coerente con i principi evidenziati nella appena richiamata sentenza Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2025, n. 9151 e in particolare con la necessità che la decisione dell’Autorità nell’esercizio del potere di annotazione sia effettivamente preceduta da un contraddittorio effettivo con l’operatore economico, che – per essere tale – deve riguardare sia l’ an che il quomodo dell’esercizio del potere.
17.1. Deve infatti notarsi che nel caso di specie l’Autorità ha impropriamente scisso in due il procedimento di annotazione provvedendo:
- in un primo momento, a valutare in maniera autonoma, senza avere sentito gli operatori economici, l’utilità e la non manifesta infondatezza della notizia segnalatale dalla Provincia di Ancona, e a decidere conseguentemente di procedere all’annotazione (assumendo quindi una decisione definitiva sull’ an dell’esercizio del potere);
- in un secondo momento, a coinvolgere gli operatori economici nella definizione del contenuto dell’annotazione proponendogli il testo dell’annotazione che era sua intenzione inserire nel Casellario e concedendogli un termine di quindici giorni per fornire osservazioni ai fini della sola integrazione e/o rettifica del testo proposto.
17.2. Tale impropria scissione del procedimento, caratterizzata dalla formazione in assenza del contraddittorio della decisione dell’Autorità resistente sulla sussistenza dei presupposti per procedere all’annotazione, appare evidente se si considera che con la nota del 7 maggio 2025 l’AC non si è limitata a comunicare l’avvio del procedimento di annotazione proponendo un possibile testo della stessa (proposta la cui comunicazione non è di per sé indicativa di una decisione già assunta, potendo considerarsi la comunicazione preventiva del testo in sede di avvio del procedimento una modalità per concentrare e rendere effettivo il contraddittorio anche sul testo da annotare) ma ha evidenziato di aver già « accertato che la procedura seguita dalla stazione appaltante [risultava] conforme alla normativa vigente »; di aver già « accertat [o] la non manifesta infondatezza della segnalazione sulla base della documentazione istruttoria acquisita e dei presupposti normativi applicabili » e di aver già « ritenut [o] l’utilità dell’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione ai fini della trasparenza e della tutela del mercato degli appalti pubblici », e ha quindi concesso agli odierni ricorrenti un « termine di 15 (quindici) giorni [per] eventuali osservazioni o informazioni ritenute utili ai fini dell’integrazione/rettifica delle annotazioni da inserire nel Casellario informatico, che verranno inserite nel testo … in forma sintetica qualora pertinenti alla fattispecie ».
17.3. Dal tenore letterale della nota del 7 maggio 2025 appare quindi evidente che già con tale provvedimento l’Autorità si era determinata a procedere all’annotazione (senza la necessaria instaurazione di un contraddittorio con l’operatore economico in ordine all’utilità e alla non manifesta infondatezza della notizia) non consentendo a parte ricorrente di incidere – con la propria partecipazione – sull’ an dell’esercizio del potere. Circostanza che consente di ritenere che nel caso di specie la decisione adottata dall’AC sia viziata, avendo deciso l’Autorità sulla sussistenza dei presupposti di utilità e non manifesta infondatezza della notizia senza instaurare sul punto un contraddittorio con gli operatori economici.
18. Né può ritenersi che tale vulnus partecipativo possa considerarsi sanato dal fatto che comunque in sede di osservazioni « ai fini dell’integrazione/rettifica delle annotazioni » parte ricorrente ha potuto comunque fornire alcuni elementi in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’annotazione e che nella comunicazione del 27 maggio 2025 l’AC ha espressamente ribadito la propria valutazione sulla non manifesta infondatezza della segnalazione, alla luce di quanto acquisito in sede istruttoria.
Al riguardo deve infatti notarsi che la motivazione della nota del 27 maggio 2025 per il suo concreto contenuto non appare sufficiente a dimostrare che vi sia stata una effettiva ri-valutazione da parte di AC sulla sussistenza dei presupposti per l’annotazione (utilità e non manifesta infondatezza della notizia) nell’ambito della quale siano state effettivamente considerate le deduzioni difensive degli operatori.
D’altronde, se in generale in relazione alle vicende risolutorie la giurisprudenza tendenzialmente riconosce a favore di AC un’attenuazione dell’onere di motivazione della decisione di annotazione (specie in ordine all’utilità della notizia) non imponendole di argomentare puntualmente sulle ragioni per cui ritiene di non condividere le prospettazioni di senso contrario offerte dall’operatore economico, in una fattispecie come quella oggetto del presente giudizio (in cui l’AC aveva già deciso sull’utilità e non manifesta infondatezza della notizia prima ancora di sentire l’operatore economico), è ragionevole ritenere che ai fini di far assumere alla nota del 27 maggio 2025 la natura di atto confermativo (adottato all’esito di un’effettiva rivalutazione della vicenda) con efficacia sanante, l’AC avrebbe avuto l’onere di corredare la predetta nota di una motivazione particolarmente congrua e articolata che consentisse di ritenere inequivocabilmente che l’Autorità avesse effettivamente vagliato le difese degli operatori economici e riesaminato le questioni concernenti l’utilità e la non manifesta infondatezza della notizia sulla base delle osservazioni di questi ultimi. Ciò appunto al fine di dimostrare che l’annotazione era stata inserita all’esito di un contraddittorio pieno ed effettivo con gli operatori economici, tanto più necessario quando le annotazioni riguardino provvedimenti (le determine di risoluzione, l’irrogazione di penali contrattuali, etc.) che per definizione esprimono una situazione di conflittualità nel rapporto contrattuale tra l’amministrazione segnalante e l’operatore economico (situazione che impone che ogni decisione sia adottata dopo aver sentito effettivamente la versione delle due parti contrattuali).
19. Tutto quanto sopra evidenziato consente di ritenere fondate le censure – spiegate trasversalmente nei tre motivi di ricorso – con cui gli operatori economici ricorrenti hanno lamentato l’illegittimo esercizio del potere di annotazione da parte di AC per eccesso di potere ( sub specie di difetto di istruttoria) e violazione del principio del contraddittorio.
20. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato e il provvedimento gravato deve essere annullato, dovendo ribadirsi, tuttavia, quanto già notato in sede cautelare in ordine al fatto che l’annullamento di un’annotazione per motivi concernenti il procedimento svoltosi innanzi all’Autorità « non fa venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione [quale grave illecito professionale]» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061, 10 novembre 2025, n. 19843 e 7 gennaio 2026, n. 179, cui sul punto si fa integrale rinvio).
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa l’evidente peculiarità della vicenda – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LI, Presidente
IN IU FA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IU FA | ZI LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.