Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5441/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5441/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRAGANTINI GIOVANNA e dell'avv. FEZZI ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOLA Controparte_1 C.F._2
SILVIO
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Conclusioni attore opponente ex art. 615 c.p.c. Parte_1
“… rinunciando espressamente alla pronuncia di improcedibilità avanzata, si insiste per le domande introdotte nel presente giudizio che qui di seguito si precisano:
- dichiararsi la compensazione legale tra il credito precettato di euro 6.271,44 con il credito di euro 8.061,40 vantato dal signo nei confronti della Parte_1 signora di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 319/2019 e CP_1 dichiararsi, conseguentemente, che nulla è dovuto dal signor Parte_1 alla signor per i titoli dedotti in giudizio;
Controparte_1 pagina 1 di 6
Conclusioni convenuta opposta ex art. 615 c.p.c. : Controparte_1
“…Rigettarsi integralmente le domande tutte formulate dal sig. poiché Pt_1 infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimb. Forf. Spese generali, IVA e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione della comparsa di costituzione dei convenuti quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve ha proposto Parte_1 opposizione a precetto, invocando la nullità del titolo esecutivo e comunque la improcedibilità della formula esecutiva, per avere il giudice di merito che ebbe a riconoscere alla ex coniuge il diritto ad una quota di indennità di fine rapporto ai Controparte_1 sensi dell'art. 12 bis L. 878/1970 (d'ora in avanti anche soltanto IFR), omesso di statuire una puntuale pronuncia di condanna dell'obbligato al pagamento della somma ivi indicata a favore della odierna convenuta;
l'attore ha inoltre eccepito la compensazione del credito azionato in precetto con il proprio controcredito, a sua volta fondato su titolo giudiziale divenuto irrevocabile;
in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore opponente ha insistito sulla sola eccezione di compensazione, rinunciando alla principale domanda di nullità del titolo esecutivo;
la convenuta, nel costituirsi, ha contestato la prospettazione attorea, evidenziando la piena efficacia del titolo giudiziale azionato in precetto e l'impossibilità di operare la compensazione invocata, per essere il controcredito opposto da Controparte_2 antecedente al proprio e tenuto conto del rigetto della analoga domanda, già disposta dal giudice dei merito della causa sul riconoscimento della quota di indennità di fine rapporto lavorativo;
rilevato che in corso di causa, con provvedimento emesso in data 12.10.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione del precetto, sul rilievo che “il tema della compensabilità del controcredito azionato dall'opponente è già stato oggetto di negativa valutazione nel giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 3751/2022 azionato e non può dunque essere riproposto in sede di opposizione a precetto ove possono essere fatte valere solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”;
pagina 2 di 6 ritenuto di non dover statuire sulla originaria domanda di nullità del titolo esecutivo, poiché oggetto di esplicita rinuncia;
titolo che dunque, anche per la stessa parte opponente, deve ritenersi valido ed efficace, come già statuito in fase cautelare, con il menzionato provvedimento del 12.11.2022; ritenuto, quanto alla domanda di compensazione svolta dall'opponente Parte_1 res melius perpensa, di dovere accogliere l'eccezione, secondo le ragioni e le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto preliminarmente di dover ribadire il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. civ. sez. I n. 17306 del 16/08/2011; Cass. civ. sez. III n. 9347 del 20/04/2009; Cass. civ. sez. I n. 9912 del 24/04/2007; Cass. civ. sez. III 11449 del 23/07/2003; Cass. civ. sez. III n. 2822 del 25/03/1999); dunque, non rileva che nel caso di specie il controcredito opposto in compensazione dall'opponente sia fondato sua altra diversa statuizione giudiziale, divenuta irrevocabile (circostanza non contestata), con la quale la odierna convenuta fu condannata alla refusione delle spese processuali in favore di;
Controparte_2 ritenuto altresì di respingere, poiché infondata, la tesi difensiva attorea secondo la quale il controcredito di sarebbe successivo rispetto a quello azionato con Parte_1 precetto da , poiché disposto con sentenza di condanna dell'odierna Controparte_1 convenuta alle spese processuali del relativo giudizio di reclamo avverso provvedimento possessorio di reintegra, siccome emessa in data 04.02.2019 (doc. 3 fascicolo attoreo), a fronte del credito ex art. 12 bis L. 898/1970 che l'opponente pretende essere maturato nel 2017; a prescindere dall'osservazione che non risulta chiaro il criterio con il quale l'attore ha ritenuto di fissare la maturazione del credito avversario, risultando il suo rapporto lavorativo cessato in data 12.03.2015 (cfr. decreto 3751/2022 di cui al doc. 1 p. 6, terzultimo rigo, fascicolo parte convenuta), deve per contro rilevarsi che il credito di ai sensi dell'art. 12 Controparte_1 bis L. 898/1970 quale diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e riferibile agli anni in cui il rapporto lavorativo è coinciso con il matrimonio, è sorto non già al momento in cui il lavoratore ha maturato il IFR, ma con il provvedimento giudiziale, decreto 3751/2022 del 22.04.2022 e depositato in data 19.05.2022, che ha riconosciuto al di lui coniuge il diritto alla relativa quota di IFR;
anche volendo considerare il diritto ex lege alla quota di IFR sorto prima della sentenza di divorzio, come indirettamente evincibile dall'inciso di cui all'art. 12 bis cit., primo comma, seconda parte, in ogni caso, la disposizione in esame, nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza
“… deve essere interpretata nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza pagina 3 di 6 di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo <> e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda” (Cass. civ. sez. VI – I ord. n. 7239 del 22/03/2018; Cass. civ. sez. I n. 19309 del 17/12/2003); nel caso di specie, risulta dal menzionato decreto n. 3751/2022 che il procedimento di divorzio si è concluso nel mese di luglio 2019; la sentenza di divorzio non è stata prodotta dalle parti, né è stato precisato se vi sia stata impugnazione;
dunque, non può affermarsi che il controcredito opposto in compensazione da sia Parte_1 sopravvenuto e , dunque, successivo, al credito azionato da in precetto;
Controparte_1 rilevato, peraltro, che nel giudizio nel quale è stato riconosciuto alla odierna convenuta il diritto alla quota di IFR maturato dall'ex coniuge quest'ultimo si è Parte_1 premurato di opporre la medesima odierna eccezione di compensazione, senza che sul punto vi sia stata alcuna statuizione di merito, avendo il giudice di quel giudizio dichiarato l'eccezione inammissibile per questioni di rito, in ragione della ritenuta mancanza di idoneo vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 c.p.c.; dunque, sul credito indicato, oggi pacificamente fondato su sentenza passata in giudicato, non vi è stata alcuna valutazione o pronuncia di insussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione legale ai sensi dell'art. 1243 c.c.; ritenuto, dunque, che nel caso di specie qui in esame, sia necessario tenere in considerazione l'impossibilità riscontrata dall'odierno opponente di far valere il proprio controcredito nel giudizio, soggetto a rito speciale ex artt. 9 e 12 bis L. 898/1970, diverso da quello ordinario di cognizione, da cui è originato il credito di ed azionato con il precetto Controparte_1 opposto in questa sede;
in particolare si ritiene che detta impossibilità giustifichi la facoltà dell'opponente di riproporre in questa sede l'eccezione invocata, ancorché inerente ad un credito fondato su un titolo giudiziale anteriore rispetto a quello posto in esecuzione;
diversamente opinando, si finirebbe per impedire all'avente diritto di far valer il proprio credito, ovvero, di imporre allo stesso di agire successivamente ed in via autonoma per conseguirne soddisfazione;
a tale riguardo, deve evidenziarsi il precedente formatosi (seppur in epoca risalente) su caso differente, ma analogo, il cui principio si reputa estensibile anche alla ipotesi in esame, nel quale si è affermato che “… in sede di esecuzione può farsi luogo a compensazione, allorché il debitore opponga un credito che non avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l'esecuzione è stata promossa. ciò si verifica, anche se il credito opposto in compensazione è anteriore alla formazione del giudicato, allorché il credito contrapposto, per il quale il creditore procede in via esecutiva, non esisteva allorché si svolse il giudizio di cognizione ed e sorto proprio in virtù della sentenza (nella specie, credito per le spese giudiziali liquidate in sentenza): perché, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti (art 1242 c.c.), e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di esecuzione” (Cass. civ. sez. un. n. 2865 del 06/10/1962); ritenuta pertanto ammissibile l'eccezione di compensazione opposta da Parte_1 ritenuto inoltre che l'eccezione di compensazione non possa essere paralizzata da quella contrapposta a sua volta sollevata da , secondo la quale il proprio credito Controparte_1 ex art. 12 bis L. 898/1970 avrebbe natura alimentare, insuscettibile di essere sottoposto a pagina 4 di 6 compensazione o pignoramento, poiché speculare e complementare al credito derivante dal riconoscimento dell'assegno divorzile;
ritenuto infatti che non rileva la pur condivisibile prospettazione secondo cui i due diritti (all'assegno divorzile alla quota di IFR) sebbene non fra loro sovrapponibili ed equiparabili, condividono la medesima ratio e rispondono ad una analoga funzione non soltanto compensativa, ma anche contestualmente assistenziale, che peraltro si riflette sull'individuazione delle attribuzioni patrimoniali suscettibili di essere ricomprese nella fattispecie normativa di cui all'art. 12 bis L. 898/1970, come espressamente riconosciuto dalla recente sentenza della cassazione civile a sezioni unite (n. 6229 del 07/03/2024); ritenuto peraltro che anche a voler riconoscere all'assegno in parola una funzione prevalentemente assistenziale - come in effetti deve concludersi nel caso in esame, avuto riguardo ai valori economici in gioco (sia dell'assegno divorzile, non revocato con la pronuncia che nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, sia di detta indennità) - deve osservarsi la funzione in ogni caso composita del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto (così come pure dell'assegno divorzile), non immediatamente scomponibile dall'altra, perequativa
– compensativa, nonché la distinzione del credito in esame dal credito per alimenti di cui agli artt. 433 e ss c.c.; se dunque potrebbe venire in rilievo una questione di non ripetibilità dei crediti derivanti da assegno di divorzio (come pure di mantenimento, o di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti) o dal diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, ciò nondimeno, la funzione (anche) assistenziale che li contraddistingue non appare idonea a giustificare un divieto assoluto di compensazione con controcrediti, la cui esistenza risulti parimenti certa;
a tale riguardo deve richiamarsi il precedente giurisprudenziale secondo cui “… con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un <>, l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass. civ. sez. III n. 9686 del 26/05/2020); ritenuto che inoltre sia da evidenziarsi la peculiarità del credito ex art. 12 bis L. 898/1970 rispetto a quello derivante dal riconoscimento dell'assegno divorzile;
pur dovendosi convenire che il diritto all'assegno divorzile e la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge condividano la medesima funzione assistenziale e perequativa – compensativa e che si pongano fra loro in rapporto di univoca operatività, per il quale riconosciuto il primo, ad esso consegue il secondo, tuttavia non vi è coincidenza di regime giuridico fra i due crediti: il riconoscimento della quota di IFR non comporta la revoca dell'assegno divorzile, né incide univocamente sulla sua determinazione;
inoltre la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota del IFR dell'altro coniuge ai sensi dell'art. art. 12 bis L. 898/1970 le medesime tutele disposte invece all'avente diritto all'assegno di divorzio;
soltanto a favore di quest'ultimo, è disposta la facoltà di azione diretta esecutiva nei confronti dei terzi per il pagamento delle somme dovutegli, siccome originariamente stabilito dall'art. 8 comma terzo L. 898/1970 ed oggi dall'art. 473 bis n. 37 c.p.c., con riordino dell'intera materia, idonea a ricomprendere sotto la medesima tutela esecutiva diretta anche l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli, del pagina 5 di 6 coniuge separato, dei figli di coppie divorziate o di coppie non sposate (cfr. Cass. civ. sez. I ord. n. 7733 del 09/03/2022; Cass. civ. sez. I n. 5719 del 23/03/2004; ritenuto pertanto che non vi siano ragione per escludere il diritto dell'opponente a far valer in questa sede il proprio controcredito;
conseguentemente deve essere accolta l'opposizione e dichiararsi la compensazione legale tra il credito precettato di € 6.271,44 con il credito di € 8.061,40 vantato dal nei confronti di di cui alla Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Brescia n. 319/2019; ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità del caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5441/2022 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione;
DICHIARA la compensazione legale tra il credito di € 6.271,44 di parte convenuta CP_1 con il credito di € 8.061,40 della parte opponente per le
[...] Parte_1 ragioni indicate in parte motiva.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 01.04.2025. Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 6 di 6