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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
entenza N. 650/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 919/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 14 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti Concettina Colantonio e Claudio Cappabianca Parte_1
APPELLANTE E
con gli avv.ti Andrea Pellegrin e Massimo Miraglia Controparte_1
APPELLATA E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.8921/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 27.10.2022. Conclusioni: Per l'appellante: “che la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza (…) 1. accertare e dichiarare che tra l'appellante e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.4.2016 al 30.6.2018, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'inquadramento per tutta la durata del rapporto, nel 4° livello ed al relativo trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato, o nel diverso livello o CCNL ritenuto di giustizia;
conseguentemente e comunque, anche ex art. 36 Cost., condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di Euro 38.661,75 per i titoli indicati in narrativa e come specificamente descritti nei conteggi
Corte di Appello di Roma
allegati, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio con detrazione degli importi già corrisposti dalla convenuta, in ottemperanza alla sentenza di 1° grado (euro 1122,00);
3. ordinare, in ogni caso, alla società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dell'appellante;
4. condannare, in ogni caso, la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429
c.p.c., della spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado del giudizio (…) da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”. Per l'appellata: “La (…) chiede nel merito, ed in via principale che codesta Ecc.ma Controparte_1 Corte (…) voglia respingere il ricorso in appello del Signor in quanto destituito di ogni Pt_1 fondamento, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, conveniva in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di fare accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2016 al 30.6.2018, del diritto all' inquadramento, per tutta la durata del rapporto, nel quarto livello (4°) del contratto collettivo applicato, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e delle competenze di fine rapporto, per un totale di €38.661,75, oltre accessori di legge sulle somme dovute, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. 1.1 Deduceva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 1.4.2016 al 30.6.2018 e di essere stato inquadrato nel 6° livello CCNL aziende commercio e terziario con mansioni di informatore pubblicitario;
che il rapporto era stato regolarizzato come rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 20 ore settimanali solo a partire dal 5.6.2017; che il rapporto si era concluso per sue dimissioni decorrenti dal 30.6.2018; che aveva rispettato il seguente orario di lavoro: dalle 9 alle 18 con un' ora di pausa per il pranzo;
che al mattino si recava presso gli uffici della convenuta in via Frattina 62 dove ritirava la borsa contenente i biglietti da vendere ed un POS per i pagamenti nonché un monopattino elettrico;
che indossava la divisa e poi si recava al centro della città a vendere i biglietti per il bus turistico Open Bus incassando il corrispettivo in denaro contante o attivando il pos;
che la sera alle 18 ritornava in ufficio dove riconsegnava la borsa, il pos ed il monopattino;
che presso gli uffici della convenuta, i dipendenti di quest' ultima tra cui e contavano i biglietti ed il denaro, verificavano la CP_3 CP_4 corrispondenza tra i biglietti venduti ed il denaro incassato;
che il sig. controllava CP_4
l'orario di lavoro per verificare eventuali ritardi ed esercitava il potere direttivo e disciplinare nei confronti del ricorrente;
che in caso di assenza, era tenuto a darne comunicazione ed a chiedere preventivamente l'autorizzazione; che per il periodo dal 1.4.2016 al 30.6.2016 aveva percepito € 1.000,00 mensili;
che non aveva usufruito di ferie e permessi, né della 13 ma, e della 14ma mensilità; che non aveva percepito la retribuzione di giugno 2018 ed il tfr. Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda avanzata.
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2. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Avanzava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte ricorrente al pagamento della somma di euro 395,89 a titolo di indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Previa ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva in CP_2 caso di accertamento del diritto rivendicato, la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi, oltre accessori e sanzioni, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. Espletata prova per testi, a definizione del giudizio, il Tribunale, riteneva non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini richiesti dal ricorrente, sia cioè con riferimento al contenuto delle mansioni svolte ed all'orario osservato, che con riguardo alla dedotta natura subordinata del rapporto per il primo periodo, stante il contrasto tra le deposizioni testimoniali raccolte;
- rigettava pertanto la domanda avanzata, ritenendo sussistente il solo diritto “alle competenze di fine rapporto, ed alle altre competenze come riportate nell' ultima busta paga prodotta dalla convenuta”, avendo il isconosciuto la sottoscrizione apposta in Pt_1 calce alla busta paga, e condannava pertanto la convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 1.122,00, oltre accessori come per legge.
- respingeva la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso posto che “il ricorrente, nella memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale, (aveva) precisato di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, per il mancato pagamento delle competenze espressamente indicate;
e(che) sul punto non vi è stata contestazione da parte della resistente”.
- compensava i 4/5 delle spese di lite e condannava la convenuta alla restante parte da distrarsi, mentre compensava le spese nei confronti dell' . CP_2
5. Avverso la sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due Parte_1 motivi di censura;
I) violazione e falsa applicazione di nome di legge (artt.116, 253 e 257 c.p.c.) per avere il Tribunale deciso “per il rigetto in maniera apodittica sul presupposto che le testimonianze fossero “contrastanti” e senza fornire alcuna altra motivazione”, e comunque omettendo di effettuare quel necessario confronto tra le deposizione raccolte, oltre che il dovuto vaglio di attendibilità soprattutto nel caso di contrasto di deposizioni;
II) vizio di motivazione su fatti decisivi della controversia tra cui, in primo luogo, la pacificità dell'esistenza di un rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso, della
“natura subordinata del rapporto e (del)le mansioni di venditore di biglietti svolta, anche nel periodo precedente all'assunzione” (pag. 9 atto di appello) in quanto emergente dalla documentazione versata in atti. Lamentava comunque l'erronea valutazione delle prove testimoniali da cui emergeva non solo l'assenza di una sostanziale differenziazione nelle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa nei due periodi di lavoro dedotti, ma anche di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe. 6. Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, mentre l' è rimasto contumace. CP_2
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7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
8. Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente stante la stretta connessione tra loro. 8.1 L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle prove testimoniali compiuta dal Tribunale che ha ritenuto non provata la prestazione di attività subordinata alle dipendenze della convenuta e respinto la domanda sul punto. 8.2 La censura è destituita di fondamento, dovendosi condividere le valutazioni del primo giudice in ordine al difetto di prova dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree. 8.3 Va rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per parte convenuta dal 1.4.2016 al 30.6.2018 e di essere stato inquadrato nel 6° livello CCNL aziende commercio e terziario con mansioni di informatore pubblicitario e che tra le parti, sia nel periodo dall'1.4.2016 al 4.6.2017, che in quello dal 5.6.2017 al 30.6.2018, quando cioè il rapporto è stato formalmente regolarizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali, lo stesso aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta stante la sussistenza degli indici rilevatori dell'”eterodirezione” richiamati in ricorso.
Così come ha dedotto che, pur essendo formalmente inquadrato nel 6° livello del CCNL terziario, di fatto svolgeva mansioni rientranti nel quarto livello. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente al primo periodo escluso dalle stesse parti contraenti secondo la volontà esplicitata nel contratto di collaborazione allegato;
ha eccepito che il ricorrente assolveva agli impegni contrattuali con la più ampia autonomia, senza ricevere direttive da parte della convenuta, alla quale era tenuta unicamente a garantire l'oggetto della prestazione dedotta in contratto. Ha contestato parimenti lo svolgimento delle superiori mansioni rivendicate in quanto destituite di ogni fondamento, oltre che carenti di specifiche allegazioni e prove. 8.4 Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, non emerge alcun riscontro in ordine alla dedotta prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del ricorrente nel periodo decorrente dal 1 aprile 2016 al 4 giugno 2017. 8.5 Non sono idonee a dimostrare l'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa, le dichiarazioni del teste Testimone_1
Detto teste, escusso all'udienza del 28 maggio 2021, ha dichiarato: “quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta il ricorrente già lavorava;
anche il ricorrente faceva il venditore di biglietti. Io ed il ricorrente abbiamo lavorato in posti diversi: io ho lavorato in zona Colosseo, mentre il ricorrente in zona Fontana di Trevi”. Ha inoltre dichiarato “io venivo pagato a fine mese in percentuale dei biglietti venduti. ADR, ciò valeva anche per il ricorrente ADR io ero libero di non andare al lavoro e non ero tenuto ad avvisare. Così faceva anche il ricorrente”. Lo stesso teste escusso nuovamente all'udienza del 25 febbraio 2022 ha dichiarato “io non ho mai visto il ricorrente;
lavoravamo in posti diversi. ADR, io lavoravo al Colosseo o piazza Venezia”. Al di là del fatto che dal tenore della testimonianza non è dato evincere uno svolgimento di attività lavorativa del ricorrente con le caratteristiche della subordinazione, dall'altro non emerge con chiarezza se il teste possa avere fatto riferimento, con la sua deposizione, all'arco temporale che va dal 1 aprile 2016 al 4 giugno 2017, avendo egli espressamente
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dichiarato di avere iniziato a lavorare per la convenuta da fine 2017 (v. testimonianza del 25 febbraio 2022) Quanto al teste , lo stesso, con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, Tes_2 ha dichiarato: “il ricorrente faceva il promoter nel senso che utilizzava il monopattino che faceva pubblicità ai giri sugli autobus e per i vari musei romani;
i turisti che erano interessati ai giri in autobus o ai musei chiedevano al ricorrente i punti vendita della convenuta dove acquistare i biglietti”. Lo stesso ha riferito, altresì, “la società aveva 7 promoter circa i quali erano liberi di organizzarsi nel senso che potevano decidere di lavorare o meno; Non avevo un orario preciso e in caso di assenza neanche chiamavano. ADR, non so come fossero pagati”. Anche dalla deposizione del teste la cui dichiarazione veniva acquisita dal Tes_3 fascicolo n. 9195/2020, non è dato trarre elementi in ordine allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel primo periodo, avendo questi riferito:” Ho lavorato per la convenuta dal 2013 al 2016; Ho conosciuto il ric.te presso la convenuta ma non so essere preciso sul periodo. ADR. Io e il ric.te facevamo lo stesso lavoro, vedevamo biglietti per i bus turistici;
eravamo all' inizio quattro e poi siamo diventati 8 o 9. ADR Iniziavamo a lavorare alle 8, 30 e finivamo alle 18 per tutti i giorni della settimana tranne uno o due giorni al mese. ADR L'orario era stabilito da , ma eravamo liberi di andare o Persona_1 meno al lavoro. ADR eravamo pagati in base alla nostra presenza al lavoro; in caso di assenza, mandano un messaggio o chiamavamo o suo padre;
ma non mi Persona_1 dovevo giustificare. ADR ciò valeva anche per gli altri.” Quanto alle dichiarazioni del teste , titolare di una ditta di bus turistici e Testimone_4 legato da un rapporto di collaborazione convenuta avente ad oggetto la promozione turistica del prodotto Open bus, questi si è limitato a riferire che il ricorrente promuoveva il prodotto della società convenuta su una certa zona. Il teste ha, nello specifico, dichiarato di avere “.. visto quelle persone (cioè i promoter) lavorare per la convenuta per un periodo che non so indicare;
non so quanti giorni a settimana lavorassero. ADR ho visto che si avvicinavano ai turisti, mostrando la mappa di Roma con l'indicazione delle fermate, non vendevano i biglietti che erano venduti nei punti vendita siti all'interno della stazione Metro Ottaviano e Colosseo” e che il “ricorrente ed i colleghi dovevano accompagnare i turisti alle due stazioni metro che ho sopra indicato”. Al di là del fatto di avere riferito che i promoter della convenuta indossavano una divisa (ricordo che indossavano la divisa della , nulla di specifico ha detto in ordine CP_1 alla tipologia di rapporto di lavoro tra i promoter e la convenuta (“nulla so in merito al rapporto tra quelle persone e la convenuta”).
Né gli elementi della subordinazione possono ricavarsi dal fatto che il ricorrente facesse uso della divisa della né che utilizzasse il monopattino per andare in giro per la CP_1 città per la promozione del prodotto turistico open Bus non potendosi trarre da detti elementi, i tratti distintivi della subordinazione trattandosi di aspetti coessenziali alla natura del lavoro pubblicitario e promozionale espletato. 8.6 Né è emerso riscontro alcuno in ordine alla sottoposizione del ricorrente al potere organizzativo e direttivo dell'azienda a far data dal 1 aprile 2016 e cioè che Parte_1 fosse stato soggetto al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro , nulla avendo riferito i testi cerca eventuali direttive, su modalità e Persona_1
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tempi della prestazione, nonché su eventuali forme di controllo sulla presenza e sullo svolgimento delle mansioni. 8.7 Anche la doglianza inerente il mancato riconoscimento del superiore IV livello a fronte del VI di appartenenza, è infondata andando rigettato il relativo motivo di censura. Al di là del fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sono indicati genericamente i compiti espletati ed è richiamata la contrattazione collettiva, ma difetta qualsivoglia allegazione dell'inquadramento rivestito e quindi della comparazione fra la declaratoria contrattuale assegnata e quella pretesa (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025), la Corte condivide le valutazioni del primo giudice in ordine al difetto di prova anche sui fatti posti a fondamento di detta pretesa. Nessuna delle deposizioni rese dai testi escussi consente di ritenere che l'originario ricorrente, il quale promuoveva i vari prodotti della società avvicinando i turisti, consegnando loro materiale pubblicitario ed illustrando dove potevano acquistare i biglietti per visitare la città con i bus scoperti, possedesse quelle “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite” menzionate con riferimento ai lavoratori appartenenti al livello rivendicato, quanto piuttosto espletasse mansioni “che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, proprie del livello riconosciuto nel contratto di assunzione.
8.8 Del resto, è lo stesso appellante ad ammettere che l'attività del ricorrente si svolgeva fuori dai locali aziendali e che si trattava di “una attività semplice e ripetitiva preordinata dal datore di lavoro” e che la stessa “(poteva) essere paragonata a quella del piazzista” (pag. 12 atto di appello).
9. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di prime cure confermata. 9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo, mentre nulla si statuisce sulle spese nei confronti dell in quanto non costituito in giudizio. CP_2
Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 3.473,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
nulla sulle spese nei confronti dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 14 febbraio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Giovanna Ciard
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 919/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 14 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti Concettina Colantonio e Claudio Cappabianca Parte_1
APPELLANTE E
con gli avv.ti Andrea Pellegrin e Massimo Miraglia Controparte_1
APPELLATA E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.8921/2022 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 27.10.2022. Conclusioni: Per l'appellante: “che la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza (…) 1. accertare e dichiarare che tra l'appellante e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.4.2016 al 30.6.2018, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'inquadramento per tutta la durata del rapporto, nel 4° livello ed al relativo trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato, o nel diverso livello o CCNL ritenuto di giustizia;
conseguentemente e comunque, anche ex art. 36 Cost., condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di Euro 38.661,75 per i titoli indicati in narrativa e come specificamente descritti nei conteggi
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allegati, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio con detrazione degli importi già corrisposti dalla convenuta, in ottemperanza alla sentenza di 1° grado (euro 1122,00);
3. ordinare, in ogni caso, alla società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dell'appellante;
4. condannare, in ogni caso, la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429
c.p.c., della spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado del giudizio (…) da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”. Per l'appellata: “La (…) chiede nel merito, ed in via principale che codesta Ecc.ma Controparte_1 Corte (…) voglia respingere il ricorso in appello del Signor in quanto destituito di ogni Pt_1 fondamento, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, conveniva in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di fare accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2016 al 30.6.2018, del diritto all' inquadramento, per tutta la durata del rapporto, nel quarto livello (4°) del contratto collettivo applicato, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e delle competenze di fine rapporto, per un totale di €38.661,75, oltre accessori di legge sulle somme dovute, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. 1.1 Deduceva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 1.4.2016 al 30.6.2018 e di essere stato inquadrato nel 6° livello CCNL aziende commercio e terziario con mansioni di informatore pubblicitario;
che il rapporto era stato regolarizzato come rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 20 ore settimanali solo a partire dal 5.6.2017; che il rapporto si era concluso per sue dimissioni decorrenti dal 30.6.2018; che aveva rispettato il seguente orario di lavoro: dalle 9 alle 18 con un' ora di pausa per il pranzo;
che al mattino si recava presso gli uffici della convenuta in via Frattina 62 dove ritirava la borsa contenente i biglietti da vendere ed un POS per i pagamenti nonché un monopattino elettrico;
che indossava la divisa e poi si recava al centro della città a vendere i biglietti per il bus turistico Open Bus incassando il corrispettivo in denaro contante o attivando il pos;
che la sera alle 18 ritornava in ufficio dove riconsegnava la borsa, il pos ed il monopattino;
che presso gli uffici della convenuta, i dipendenti di quest' ultima tra cui e contavano i biglietti ed il denaro, verificavano la CP_3 CP_4 corrispondenza tra i biglietti venduti ed il denaro incassato;
che il sig. controllava CP_4
l'orario di lavoro per verificare eventuali ritardi ed esercitava il potere direttivo e disciplinare nei confronti del ricorrente;
che in caso di assenza, era tenuto a darne comunicazione ed a chiedere preventivamente l'autorizzazione; che per il periodo dal 1.4.2016 al 30.6.2016 aveva percepito € 1.000,00 mensili;
che non aveva usufruito di ferie e permessi, né della 13 ma, e della 14ma mensilità; che non aveva percepito la retribuzione di giugno 2018 ed il tfr. Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda avanzata.
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2. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Avanzava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte ricorrente al pagamento della somma di euro 395,89 a titolo di indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Previa ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva in CP_2 caso di accertamento del diritto rivendicato, la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi, oltre accessori e sanzioni, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. Espletata prova per testi, a definizione del giudizio, il Tribunale, riteneva non provato lo svolgimento del rapporto di lavoro nei termini richiesti dal ricorrente, sia cioè con riferimento al contenuto delle mansioni svolte ed all'orario osservato, che con riguardo alla dedotta natura subordinata del rapporto per il primo periodo, stante il contrasto tra le deposizioni testimoniali raccolte;
- rigettava pertanto la domanda avanzata, ritenendo sussistente il solo diritto “alle competenze di fine rapporto, ed alle altre competenze come riportate nell' ultima busta paga prodotta dalla convenuta”, avendo il isconosciuto la sottoscrizione apposta in Pt_1 calce alla busta paga, e condannava pertanto la convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 1.122,00, oltre accessori come per legge.
- respingeva la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso posto che “il ricorrente, nella memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale, (aveva) precisato di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, per il mancato pagamento delle competenze espressamente indicate;
e(che) sul punto non vi è stata contestazione da parte della resistente”.
- compensava i 4/5 delle spese di lite e condannava la convenuta alla restante parte da distrarsi, mentre compensava le spese nei confronti dell' . CP_2
5. Avverso la sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due Parte_1 motivi di censura;
I) violazione e falsa applicazione di nome di legge (artt.116, 253 e 257 c.p.c.) per avere il Tribunale deciso “per il rigetto in maniera apodittica sul presupposto che le testimonianze fossero “contrastanti” e senza fornire alcuna altra motivazione”, e comunque omettendo di effettuare quel necessario confronto tra le deposizione raccolte, oltre che il dovuto vaglio di attendibilità soprattutto nel caso di contrasto di deposizioni;
II) vizio di motivazione su fatti decisivi della controversia tra cui, in primo luogo, la pacificità dell'esistenza di un rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso, della
“natura subordinata del rapporto e (del)le mansioni di venditore di biglietti svolta, anche nel periodo precedente all'assunzione” (pag. 9 atto di appello) in quanto emergente dalla documentazione versata in atti. Lamentava comunque l'erronea valutazione delle prove testimoniali da cui emergeva non solo l'assenza di una sostanziale differenziazione nelle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa nei due periodi di lavoro dedotti, ma anche di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe. 6. Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, mentre l' è rimasto contumace. CP_2
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
8. Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente stante la stretta connessione tra loro. 8.1 L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle prove testimoniali compiuta dal Tribunale che ha ritenuto non provata la prestazione di attività subordinata alle dipendenze della convenuta e respinto la domanda sul punto. 8.2 La censura è destituita di fondamento, dovendosi condividere le valutazioni del primo giudice in ordine al difetto di prova dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree. 8.3 Va rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per parte convenuta dal 1.4.2016 al 30.6.2018 e di essere stato inquadrato nel 6° livello CCNL aziende commercio e terziario con mansioni di informatore pubblicitario e che tra le parti, sia nel periodo dall'1.4.2016 al 4.6.2017, che in quello dal 5.6.2017 al 30.6.2018, quando cioè il rapporto è stato formalmente regolarizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali, lo stesso aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta stante la sussistenza degli indici rilevatori dell'”eterodirezione” richiamati in ricorso.
Così come ha dedotto che, pur essendo formalmente inquadrato nel 6° livello del CCNL terziario, di fatto svolgeva mansioni rientranti nel quarto livello. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente al primo periodo escluso dalle stesse parti contraenti secondo la volontà esplicitata nel contratto di collaborazione allegato;
ha eccepito che il ricorrente assolveva agli impegni contrattuali con la più ampia autonomia, senza ricevere direttive da parte della convenuta, alla quale era tenuta unicamente a garantire l'oggetto della prestazione dedotta in contratto. Ha contestato parimenti lo svolgimento delle superiori mansioni rivendicate in quanto destituite di ogni fondamento, oltre che carenti di specifiche allegazioni e prove. 8.4 Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, non emerge alcun riscontro in ordine alla dedotta prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del ricorrente nel periodo decorrente dal 1 aprile 2016 al 4 giugno 2017. 8.5 Non sono idonee a dimostrare l'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa, le dichiarazioni del teste Testimone_1
Detto teste, escusso all'udienza del 28 maggio 2021, ha dichiarato: “quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta il ricorrente già lavorava;
anche il ricorrente faceva il venditore di biglietti. Io ed il ricorrente abbiamo lavorato in posti diversi: io ho lavorato in zona Colosseo, mentre il ricorrente in zona Fontana di Trevi”. Ha inoltre dichiarato “io venivo pagato a fine mese in percentuale dei biglietti venduti. ADR, ciò valeva anche per il ricorrente ADR io ero libero di non andare al lavoro e non ero tenuto ad avvisare. Così faceva anche il ricorrente”. Lo stesso teste escusso nuovamente all'udienza del 25 febbraio 2022 ha dichiarato “io non ho mai visto il ricorrente;
lavoravamo in posti diversi. ADR, io lavoravo al Colosseo o piazza Venezia”. Al di là del fatto che dal tenore della testimonianza non è dato evincere uno svolgimento di attività lavorativa del ricorrente con le caratteristiche della subordinazione, dall'altro non emerge con chiarezza se il teste possa avere fatto riferimento, con la sua deposizione, all'arco temporale che va dal 1 aprile 2016 al 4 giugno 2017, avendo egli espressamente
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dichiarato di avere iniziato a lavorare per la convenuta da fine 2017 (v. testimonianza del 25 febbraio 2022) Quanto al teste , lo stesso, con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, Tes_2 ha dichiarato: “il ricorrente faceva il promoter nel senso che utilizzava il monopattino che faceva pubblicità ai giri sugli autobus e per i vari musei romani;
i turisti che erano interessati ai giri in autobus o ai musei chiedevano al ricorrente i punti vendita della convenuta dove acquistare i biglietti”. Lo stesso ha riferito, altresì, “la società aveva 7 promoter circa i quali erano liberi di organizzarsi nel senso che potevano decidere di lavorare o meno; Non avevo un orario preciso e in caso di assenza neanche chiamavano. ADR, non so come fossero pagati”. Anche dalla deposizione del teste la cui dichiarazione veniva acquisita dal Tes_3 fascicolo n. 9195/2020, non è dato trarre elementi in ordine allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel primo periodo, avendo questi riferito:” Ho lavorato per la convenuta dal 2013 al 2016; Ho conosciuto il ric.te presso la convenuta ma non so essere preciso sul periodo. ADR. Io e il ric.te facevamo lo stesso lavoro, vedevamo biglietti per i bus turistici;
eravamo all' inizio quattro e poi siamo diventati 8 o 9. ADR Iniziavamo a lavorare alle 8, 30 e finivamo alle 18 per tutti i giorni della settimana tranne uno o due giorni al mese. ADR L'orario era stabilito da , ma eravamo liberi di andare o Persona_1 meno al lavoro. ADR eravamo pagati in base alla nostra presenza al lavoro; in caso di assenza, mandano un messaggio o chiamavamo o suo padre;
ma non mi Persona_1 dovevo giustificare. ADR ciò valeva anche per gli altri.” Quanto alle dichiarazioni del teste , titolare di una ditta di bus turistici e Testimone_4 legato da un rapporto di collaborazione convenuta avente ad oggetto la promozione turistica del prodotto Open bus, questi si è limitato a riferire che il ricorrente promuoveva il prodotto della società convenuta su una certa zona. Il teste ha, nello specifico, dichiarato di avere “.. visto quelle persone (cioè i promoter) lavorare per la convenuta per un periodo che non so indicare;
non so quanti giorni a settimana lavorassero. ADR ho visto che si avvicinavano ai turisti, mostrando la mappa di Roma con l'indicazione delle fermate, non vendevano i biglietti che erano venduti nei punti vendita siti all'interno della stazione Metro Ottaviano e Colosseo” e che il “ricorrente ed i colleghi dovevano accompagnare i turisti alle due stazioni metro che ho sopra indicato”. Al di là del fatto di avere riferito che i promoter della convenuta indossavano una divisa (ricordo che indossavano la divisa della , nulla di specifico ha detto in ordine CP_1 alla tipologia di rapporto di lavoro tra i promoter e la convenuta (“nulla so in merito al rapporto tra quelle persone e la convenuta”).
Né gli elementi della subordinazione possono ricavarsi dal fatto che il ricorrente facesse uso della divisa della né che utilizzasse il monopattino per andare in giro per la CP_1 città per la promozione del prodotto turistico open Bus non potendosi trarre da detti elementi, i tratti distintivi della subordinazione trattandosi di aspetti coessenziali alla natura del lavoro pubblicitario e promozionale espletato. 8.6 Né è emerso riscontro alcuno in ordine alla sottoposizione del ricorrente al potere organizzativo e direttivo dell'azienda a far data dal 1 aprile 2016 e cioè che Parte_1 fosse stato soggetto al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro , nulla avendo riferito i testi cerca eventuali direttive, su modalità e Persona_1
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tempi della prestazione, nonché su eventuali forme di controllo sulla presenza e sullo svolgimento delle mansioni. 8.7 Anche la doglianza inerente il mancato riconoscimento del superiore IV livello a fronte del VI di appartenenza, è infondata andando rigettato il relativo motivo di censura. Al di là del fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sono indicati genericamente i compiti espletati ed è richiamata la contrattazione collettiva, ma difetta qualsivoglia allegazione dell'inquadramento rivestito e quindi della comparazione fra la declaratoria contrattuale assegnata e quella pretesa (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025), la Corte condivide le valutazioni del primo giudice in ordine al difetto di prova anche sui fatti posti a fondamento di detta pretesa. Nessuna delle deposizioni rese dai testi escussi consente di ritenere che l'originario ricorrente, il quale promuoveva i vari prodotti della società avvicinando i turisti, consegnando loro materiale pubblicitario ed illustrando dove potevano acquistare i biglietti per visitare la città con i bus scoperti, possedesse quelle “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite” menzionate con riferimento ai lavoratori appartenenti al livello rivendicato, quanto piuttosto espletasse mansioni “che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, proprie del livello riconosciuto nel contratto di assunzione.
8.8 Del resto, è lo stesso appellante ad ammettere che l'attività del ricorrente si svolgeva fuori dai locali aziendali e che si trattava di “una attività semplice e ripetitiva preordinata dal datore di lavoro” e che la stessa “(poteva) essere paragonata a quella del piazzista” (pag. 12 atto di appello).
9. L'appello va pertanto respinto e la sentenza di prime cure confermata. 9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo, mentre nulla si statuisce sulle spese nei confronti dell in quanto non costituito in giudizio. CP_2
Infine, occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 3.473,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
nulla sulle spese nei confronti dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 14 febbraio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Giovanna Ciard
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