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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1924/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Maria Tindara
[...]
Sinagra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2017 , nato a [...] il 13 Parte_1 febbraio 1981, premesso di avere contratto in data 7 settembre 2002 matrimonio concordatario con nata a [...] l'[...] (atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo di Brolo al numero 9, p.
1 Per_ II, serie A, anno 2002); che dall'unione era nata nel 2003 la figlia;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale giusta decreto di omologa del 16 maggio
2014 (dep. 30 maggio 2014); che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio.
Evidenziava, tra l'altro, che in sede di separazione era stato concordato l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia e che erano state poste a suo carico e per l'intero le spese straordinarie fino a quando la moglie non avrebbe avuto redditi mensili superiori ad
€ 500; che le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, giacché entrambe si erano dichiarate economicamente indipendenti.
Rilevava che la sua condizione economica era medio tempore peggiorata e chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo corrisposto (i.e. € 200,00 invece di € 250,00).
Con comparsa del 13 marzo 2018 si costituiva che, resistendo, CP_1 non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma chiedeva, tra l'altro, che l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia venisse incrementato fino a € 350,00 con conferma dell'allocazione delle spese straordinarie per l'intero a carico del padre.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui al decreto di omologa, affidando tuttavia la minore in via esclusiva alla madre e disponendo che il ricorrente versasse alla resistente la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile provvisorio. Delegava il Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 481/2019, pubblicata il 16 settembre 2019 ed emessa ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/70, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre questioni.
2 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice – insediatosi il
30 novembre 2022 – dopo la conclusione dell'istruttoria delegata al G.O.P. in affiancamento, i.e. all'udienza del 13 giugno 2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
All'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo venticinque giorni per il deposito di comparse conclusioni e venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica e disponendo la comunicazione al Pubblico Ministero.
In premessa va dato atto che, essendo stata già emessa sentenza non definitiva sul vincolo, non occorre pronunciarsi sullo stato coniugale;
che, avendo medio tempore la figlia raggiunto la maggiore età, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulle domande relative al suo affidamento e al diritto di visita del genitore non collocatario;
che parte resistente, pur avendo ritualmente introdotto la domanda di corresponsione di un assegno divorzile con la memoria integrativa del 4 giugno 2018 non l'ha espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusione, confermando in comparsa conclusionale di avervi rinunciato (Cass., n. 12756/2024).
L'oggetto della controversia risulta allora circoscritto all'ammontare dell'assegno di mantenimento dei confronti della figlia, oramai divenuta maggiorenne, giacché
ha chiesto di versare la somma di € 200,00 (in luogo di € 250,00), Parte_1 mentre quella di € 350,00. Deve infatti ritenersi intempestiva e, CP_1 dunque, inammissibile la domanda di revoca dell'attribuzione patrimoniale nei confronti della figlia formulata dal ricorrente per la prima volta in comparsa conclusionale.
In altre parole, in ragione della domanda del ricorrente, non vi è contestazione sull'an dell'assegno, ma deve valutarsi la congruità dell'importo, tenendo conto che non è stata provata l'instaurazione di una convivenza della figlia in luogo diverso dalla residenza e che abbia il carattere, si noti, di stabilità.
3 Nella specie, è emerso che parte ricorrente, dopo la separazione, pur avendo ottenuto un contratto a tempo indeterminato (v. le sue dichiarazioni in sede di interrogatorio formale), è divenuto genitore di altri due figli.
È chiaro che tale circostanza non esclude affatto l'obbligo di mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione, i cui bisogni devono ritenersi aumentati nel corso del tempo, nondimeno essa è idonea a dimostrare che la condizione economica della parte si è modificata in peius e, da un lato, lascia ritenere equa la rideterminazione dell'importo dell'assegno in € 200,00 mentre, dall'altro, consente di allocare le spese straordinarie a suo carico non più per l'intero, ma per il 60 %, tenendo conto della condizione economica oggettivamente deteriore di controparte, che è comunque tenuta a concorrere al mantenimento della figlia ex art. 316 bis c.c.
Al contrario, le allegazioni e le prove fornite dalla resistente non hanno fatto emergere circostanze idonee a giustificare l'incremento dell'importo dalla stessa richiesto. Infatti, pur non essendo allo stato dimostrato il raggiungimento Per_ dell'autosufficienza economica di e pur essendo le sue esigenze naturalmente incrementate nel corso degli anni, il Collegio evidenzia che quest'ultima ha comunque raggiunto un'età tale da potersi certamente impegnare per il reperimento di opportunità lavorative che la rendano autonoma alla luce del principio di auto- responsabilità, specie in difetto di prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore ovvero di avere intrapreso percorsi universitari.
Visti l'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo, l'inutilità sopravvenuta di una pronuncia sull'affidamento della prole maggiorenne, la rinuncia alla domanda di assegno divorzile, l'inammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e l'allocazione delle spese straordinarie in misura diversa dalla richiesta di parte ricorrente, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1924/2017
R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) prende atto della rinuncia di alla domanda di CP_1 corresponsione di un assegno divorzile;
4 2) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di nelle more Per_2 divenuta maggiorenne;
3) dispone che versi a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 200,00 mensili da Per_2 corrispondere entro il giorno 5 del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia per il 60 % a carico del padre e per il resto a carico della madre;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
5
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1924/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Maria Tindara
[...]
Sinagra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2017 , nato a [...] il 13 Parte_1 febbraio 1981, premesso di avere contratto in data 7 settembre 2002 matrimonio concordatario con nata a [...] l'[...] (atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo di Brolo al numero 9, p.
1 Per_ II, serie A, anno 2002); che dall'unione era nata nel 2003 la figlia;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale giusta decreto di omologa del 16 maggio
2014 (dep. 30 maggio 2014); che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio.
Evidenziava, tra l'altro, che in sede di separazione era stato concordato l'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia e che erano state poste a suo carico e per l'intero le spese straordinarie fino a quando la moglie non avrebbe avuto redditi mensili superiori ad
€ 500; che le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, giacché entrambe si erano dichiarate economicamente indipendenti.
Rilevava che la sua condizione economica era medio tempore peggiorata e chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo corrisposto (i.e. € 200,00 invece di € 250,00).
Con comparsa del 13 marzo 2018 si costituiva che, resistendo, CP_1 non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma chiedeva, tra l'altro, che l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia venisse incrementato fino a € 350,00 con conferma dell'allocazione delle spese straordinarie per l'intero a carico del padre.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui al decreto di omologa, affidando tuttavia la minore in via esclusiva alla madre e disponendo che il ricorrente versasse alla resistente la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile provvisorio. Delegava il Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 481/2019, pubblicata il 16 settembre 2019 ed emessa ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/70, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre questioni.
2 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice – insediatosi il
30 novembre 2022 – dopo la conclusione dell'istruttoria delegata al G.O.P. in affiancamento, i.e. all'udienza del 13 giugno 2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
All'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo venticinque giorni per il deposito di comparse conclusioni e venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica e disponendo la comunicazione al Pubblico Ministero.
In premessa va dato atto che, essendo stata già emessa sentenza non definitiva sul vincolo, non occorre pronunciarsi sullo stato coniugale;
che, avendo medio tempore la figlia raggiunto la maggiore età, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulle domande relative al suo affidamento e al diritto di visita del genitore non collocatario;
che parte resistente, pur avendo ritualmente introdotto la domanda di corresponsione di un assegno divorzile con la memoria integrativa del 4 giugno 2018 non l'ha espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusione, confermando in comparsa conclusionale di avervi rinunciato (Cass., n. 12756/2024).
L'oggetto della controversia risulta allora circoscritto all'ammontare dell'assegno di mantenimento dei confronti della figlia, oramai divenuta maggiorenne, giacché
ha chiesto di versare la somma di € 200,00 (in luogo di € 250,00), Parte_1 mentre quella di € 350,00. Deve infatti ritenersi intempestiva e, CP_1 dunque, inammissibile la domanda di revoca dell'attribuzione patrimoniale nei confronti della figlia formulata dal ricorrente per la prima volta in comparsa conclusionale.
In altre parole, in ragione della domanda del ricorrente, non vi è contestazione sull'an dell'assegno, ma deve valutarsi la congruità dell'importo, tenendo conto che non è stata provata l'instaurazione di una convivenza della figlia in luogo diverso dalla residenza e che abbia il carattere, si noti, di stabilità.
3 Nella specie, è emerso che parte ricorrente, dopo la separazione, pur avendo ottenuto un contratto a tempo indeterminato (v. le sue dichiarazioni in sede di interrogatorio formale), è divenuto genitore di altri due figli.
È chiaro che tale circostanza non esclude affatto l'obbligo di mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione, i cui bisogni devono ritenersi aumentati nel corso del tempo, nondimeno essa è idonea a dimostrare che la condizione economica della parte si è modificata in peius e, da un lato, lascia ritenere equa la rideterminazione dell'importo dell'assegno in € 200,00 mentre, dall'altro, consente di allocare le spese straordinarie a suo carico non più per l'intero, ma per il 60 %, tenendo conto della condizione economica oggettivamente deteriore di controparte, che è comunque tenuta a concorrere al mantenimento della figlia ex art. 316 bis c.c.
Al contrario, le allegazioni e le prove fornite dalla resistente non hanno fatto emergere circostanze idonee a giustificare l'incremento dell'importo dalla stessa richiesto. Infatti, pur non essendo allo stato dimostrato il raggiungimento Per_ dell'autosufficienza economica di e pur essendo le sue esigenze naturalmente incrementate nel corso degli anni, il Collegio evidenzia che quest'ultima ha comunque raggiunto un'età tale da potersi certamente impegnare per il reperimento di opportunità lavorative che la rendano autonoma alla luce del principio di auto- responsabilità, specie in difetto di prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore ovvero di avere intrapreso percorsi universitari.
Visti l'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo, l'inutilità sopravvenuta di una pronuncia sull'affidamento della prole maggiorenne, la rinuncia alla domanda di assegno divorzile, l'inammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e l'allocazione delle spese straordinarie in misura diversa dalla richiesta di parte ricorrente, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1924/2017
R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) prende atto della rinuncia di alla domanda di CP_1 corresponsione di un assegno divorzile;
4 2) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di nelle more Per_2 divenuta maggiorenne;
3) dispone che versi a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 200,00 mensili da Per_2 corrispondere entro il giorno 5 del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia per il 60 % a carico del padre e per il resto a carico della madre;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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