TAR Campobasso, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 136
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, poiché l'omessa comunicazione ha precluso alla ricorrente la presentazione di documenti istruttori rilevanti, come emerso dalle dichiarazioni del tecnico comunale nel procedimento penale.

  • Accolto
    Deficit istruttorio e erronea qualificazione della natura pubblica del cortile

    Il Collegio ha accertato la manifesta fondatezza del motivo, evidenziando come il Comune non abbia svolto una reale attività istruttoria prima di adottare il provvedimento, basandosi su un documento (verbale di sopralluogo) la cui natura e le cui conclusioni sono state messe in dubbio dallo stesso tecnico verbalizzante in sede penale.

  • Altro
    Annullamento parziale dell'ordinanza per la rimozione del dispositivo di chiusura del portale

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi relativi al deficit istruttorio e alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 136
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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