Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Turchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Monteroduni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Renzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monteroduni, via Italo Balbo 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- adottato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ad oggetto “ ordinanza per la rimozione di arredi nel cortile in via -OMISSIS- e vicolo -OMISSIS- -OMISSIS- e riapertura portone di accesso da via -OMISSIS- ”;
- del verbale del 23.08.2021 confluito all’interno del procedimento;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroduni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è proprietaria di una abitazione sita in -OMISSIS-, unità identificata nei registri catastali al Fg.-OMISSIS-, all’interno del complesso edilizio denominato “Palazzo -OMISSIS-” (o “-OMISSIS-”).
In loco è presente anche un’area esterna che l’interessata ha indicato come “ cortile comune di pertinenza ”, consistente in una “ area cortilizia ” che “ Dal momento dell’acquisto ” sarebbe stata “ pacificamente posseduta della ricorrente che l’ha sempre utilizzata a suo piacimento e l’ha utilizzata anche per il deposito dei materiali da costruzione in occasione dei lavori di restauro del Palazzo ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
L’interessata, sul presupposto che si trattasse di proprietà privata, ha recentemente occupato detta area esterna con tavolini e sedie.
2. Il Comune di Monteroduni, sull’assunto che detta area esterna fosse, invece, di proprietà pubblica, ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- di provvedere immediatamente:
- “ alla rimozione immediata degli arredi con le annesse suppellettili posizionate nella corte di proprietà comunale ed evitandone un so pubblico ”;
- “ di ripristinare ad horas il passaggio tra -OMISSIS- al -OMISSIS- rimuovendo il dispositivo di chiusura ” (cfr. l’ordinanza comunale n. -OMISSIS-).
Una simile ordinanza è stata adottata sulla scorta di un verbale di sopralluogo del 23.08.2021, ed è stata motivata dal fatto che l’interessata avrebbe preteso di esercitare “ un diritto esclusivo di proprietà privata su una cosa pubblica ” (cfr. l’ordinanza comunale cit.).
3. Contro siffatta ordinanza la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ha proposto l’odierna impugnativa, affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento relativamente al provvedimento impugnato - violazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e del giusto procedimento »;
II- « Erroneità in fatto del presupposto (cioè erronea qualificazione della natura pubblica del cortile), violazione di legge, art. 42 Cost., artt. 822, 824 e 833 c.c., violazione del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e della violazione del giusto procedimento, difetto di presupposto e travisamento dei fatti - Eccesso di potere - Disparità di trattamento »;
III- « Quale ulteriore motivo argomentativo la -OMISSIS- evidenzia che il provvedimento impugnato merita di essere annullato anche nella parte in cui le ha ordinato di rimuovere il dispositivo di chiusura dal portale di sua proprietà e non semplicemente di mantenere aperto tale portale senza chiuderlo a chiave » (motivo III).
In estrema sintesi, la ricorrente si è doluta del fatto che il “ Comune di Monteroduni ha ritenuto la proprietà pubblica del suo cortile privato, ordinandole la rimozione degli arredi e del dispositivo di chiusura del portale, basandosi solo sulle mappe catastali, senza indicare alcun titolo di proprietà pubblica né valutare i titoli di proprietà della ricorrente e le mappe del catasto fabbricati, senza eseguire un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova e senza rispettare le norme del giusto procedimento amministrativo ” (cfr. il ricorso a pag. 1).
Con il primo mezzo di gravame la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per non avere l’Amministrazione preventivamente comunicato all’interessata l’avvio del procedimento, così precludendole la possibilità di “ fornire il suo contributo chiarificatore ed evidenziare le sua ragioni sulla scorta dei suoi titoli di proprietà e delle mappe del catasto fabbricati risalenti al 1939 nonché degli argomenti anzidetti e di quelli ulteriori evidenziati nel motivo che segue, del tutto omessi dall’Ente resistente ” (cfr. il ricorso a pag. 4, motivo I).
Con il secondo motivo, invece, nel ricorso si è contestata la presenza di un irrimediabile deficit istruttorio dell’azione amministrativa, nella misura in cui si sarebbe giunti alla conclusione della natura pubblica dell’area sulla base di una mera “ personale interpretazione delle mappe catastali ” da parte del tecnico comunale, e senza tenere conto “ dei titoli di proprietà ” (cfr. il ricorso a pag. 7), laddove le mappe risalenti al 1939 riporterebbero “ chiaramente la natura privata del cortile (o atrio) in questione (cfr. il ricorso a pag. 8, motivo II).
4. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Monteroduni, il quale ha opposto l’infondatezza dell’impugnativa sulla base dei seguenti argomenti:
a) l’avviso di avvio del procedimento non sarebbe stato dovuto, “ in quanto la ricorrente era precedentemente a conoscenza della questione ” (cfr. la memoria della difesa comunale del 5.11.2023 a pag. 4);
b) “ Il verbale redatto dall’Ing. -OMISSIS- quale precedente tecnico comunale è stato redatto nella qualità di Ausiliario del P.M. nel procedimento penale a carico della … Trattasi, quindi, di atto di polizia giudiziaria non di atto amministrativo del Comune di Monteroduni e conseguentemente non censurabile in questa sede. Le argomentazioni spiegate nel II motivo del ricorso riguardano questioni eminentemente civilistiche che esulano dalla giurisdizione amministrativa ” (cfr. memoria cit. pagine 5 e 6).
5. Con l’ordinanza cautelare n. 117 del 9.11.2023, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale n. -OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione:
« Considerato, al sommario scrutinio proprio di questa fase, che l’istruttoria a base della gravata ordinanza, e la motivazione che correda questa seconda, non si presentano a tutta prima sufficienti, giusta le articolate deduzioni e risultanze che la ricorrente ha allegato a fondamento della propria rivendica della proprietà del bene in contesa;
Valutata, medio tempore, meritevole di tutela la posizione del privato dinanzi al periculum in mora derivante dallo spoglio che il medesimo ascrive al provvedimento comunale;
Osservato, infine, che la controversia sulla titolarità della proprietà della corte interna in discussione potrà essere più congruamente vagliata, ai limitati fini della cognizione meramente incidentale permessa a questo Tribunale in materia, all’esito del più approfondito esame del ricorso in sede di merito » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 117 del 9.11.2023).
6. Nel prosieguo del giudizio la parte ricorrente, con la richiesta del 15.10.2024 di rinvio della successiva udienza pubblica di discussione, ha rappresentato che “ a seguito dell’emissione del provvedimento impugnato la ricorrente è stata imputata innanzi Tribunale Penale di Isernia per il reato di occupazione della corte asseritamente di proprietà del Comune ai sensi dell’art 633 e 639 bis C.P. (All. 1 - copia del decreto di citazione a giudizio). Nel corso della scorsa udienza del 01.10.24 ha deposto il tecnico comunale ing. -OMISSIS- al quale la difesa ha mostrato gli stessi documenti giustificativi del diritto di proprietà della -OMISSIS- prodotti innanzi a Codesto Tribunale. Nel corso dell’interrogatorio il tecnico ha ammesso di non aver visionato alcun atto al di fuori della mappa comunale ed ha ammesso, altresì, che, se avesse visto la documentazione prodotta dalla -OMISSIS-, avrebbe dovuto sicuramente approfondire la sua verifica non ritenendo di poter più confermare il suo giudizio. L’udienza del 01.10.24 è stata fono-registrata ma le trascrizioni integrali dell’udienza saranno pronte in prossimità della udienza del 16.9.2025 fissata per il prosieguo ”.
Da qui la sua domanda di differimento dell’udienza pubblica fissata alla data del 4.12.2024, “ al fine di permettere da parte del difensore l’acquisizione della trascrizione dell’udienza penale ai fini sopra indicati e la sua produzione nel presente giudizio ” (cfr. la menzionata richiesta di rinvio).
7. L’udienza del 4.12.2024 è stata quindi rinviata al 5.11.2025, come da verbale.
8. Nel frattempo le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti, ribadendo le rispettive posizioni.
In particolare, la difesa della parte ricorrente ha depositato il documento contenente la “ trascrizione udienza penale ” in data 24.03.2025.
9. All’udienza pubblica del 5.11.2025, infine, alla sola presenza del difensore del Comune resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del primo e del secondo motivo di gravame.
Di seguito si illustrerà innanzitutto la fondatezza della censura appuntata sul deficit istruttorio dell’azione amministrativa, giudizio dal quale emergerà la fondatezza anche del primo mezzo ricorsuale, nella misura in cui con questo si è dedotto come l’omesso avviso dell’avvio del procedimento abbia precluso all’interessata di presentare nel corso del procedimento materiali utili da valutare nell’ambito dell’attività istruttoria comunale.
E l’accoglimento del ricorso sotto i dianzi accennati profili assorbirà le censure avanzate nella terza parte dell’impugnativa.
11. È fondato, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la lacunosità dell’istruttoria a base del provvedimento impugnato.
L’ordinanza impugnata, infatti, è stata basata unicamente sulle risultanze del sopralluogo del 23.08.2023, nonché sulla considerazione secondo cui l’interessata avrebbe esercitato “ un diritto esclusivo di proprietà privata su una cosa pubblica ” (cfr. l’ordinanza comunale n. -OMISSIS-).
Occorre poi sottolineare che il verbale di sopralluogo dl 23.08.2023, redatto dall’Ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, si è limitato, a supporto della asserita natura pubblica dello spazio occupato dall’odierna ricorrente, a rilevare quanto segue:
- “ Dalla planimetria catastale che di seguito si riporta per la porzione di interesse afferente al foglio -OMISSIS- nel Comune di Monteroduni si evince che l’atrio: - non risulta essere “graffato” ad alcuna particella limitrofa e che quindi dal punto di vista catastale nessuna di esse possiede diritto reale sul bene in questione; - non ha alcun numero di particella che lo identifica; - risulta avere la stessa colorazione (bianca e senza numero) delle strade comunali ed in particolare quella di -OMISSIS- e -OMISSIS- ”;
- “ Dalla planimetria del Piano Regolatore Comunale che di seguito si riporta in stralcio per la porzione di interesse si evince che l’atrio: - ricade in zona A “Risanamento e restauro”; - risulta avere la medesima colorazione (bianca) delle strade comunali ed in particolare quella di -OMISSIS- e -OMISSIS- ”;
- “ A seguito di opportune verifiche presso l’archivio comunale … si segnala che non sono stati rinvenuti atti/documenti che ne attestino la proprietà comunale ” (cfr. le pagine 12 e 13 dell’all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente).
In altre parole, quindi, pur non essendo stato rinvenuto negli archivi comunali alcun documento attestante la proprietà comunale dell’area, il verbalizzante ha frettolosamente concluso per la natura pubblica dell’area in esame sulla mera base del colore (bianco) con il quale la zona era stata riportata nelle planimetrie catastali e del P.R.G. comunale.
Sul punto la difesa comunale ha eccepito che il verbale di sopralluogo del 23.08.2023 non sarebbe stato un atto amministrativo, bensì un documento redatto dall’Ing. -OMISSIS- -OMISSIS- nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria delegategli dal P.M..
Anche ad accedere a quest’impostazione, però, emerge pur sempre come il Comune di Monteroduni non abbia svolto alcuna reale attività istruttoria prima di adottare il provvedimento impugnato, in pratica basandosi su un documento per sua stessa ammissione estraneo al procedimento amministrativo.
Se questa notazione già avvia all’accoglimento del gravame per l’evidente inadeguatezza dell’attività istruttoria comunale posta in essere nella vicenda, una conferma del deficit istruttorio che ha inficiato l’ordinanza in epigrafe si rinviene comunque nella deposizione resa dall’Ing. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico dell’odierna ricorrente.
In quel contesto, infatti, si è manifestata una certa incertezza del dichiarante sulla natura privata o pubblica dell’area in questione, e, soprattutto, l’ing. -OMISSIS- ha dichiarato di aver redatto il citato verbale di sopralluogo dopo aver “ consultato il Catasto e il PRG come sta scritto in relazione ”, ma senza aver visionato i pertinenti titoli di proprietà (cfr. all. denominato “ all.1-trascrizione udienza penale ” alla produzione della parte ricorrente del 24.03.2025, pag. 17 e 18).
Nella medesima deposizione, inoltre, l’ing. -OMISSIS-, dopo aver visionato gli atti di acquisto della proprietà esibiti in quel contesto dal difensore dell’imputata, e confermato che i medesimi riguardavano le stesse aree di cui aveva verbalizzato, invece, la proprietà comunale, ha altresì dichiarato di non avere mai visionato prima quella documentazione.
Inoltre, alla domanda del giudice penale se, ove tale tecnico “ avesse avuto a disposizione questa altra documentazione avrebbe confermato la classificazione che ha fatto o sarebbe arrivato a conclusioni diverse? ”, l’Ing. -OMISSIS- ha risposto: “Avrei comunque approfondito ulteriormente nel senso che devo capire ”.
Dopo di che, infine, incalzato dal difensore dell’odierna ricorrente, il testimone, alla domanda “ possiamo dire non avrebbe comunque espresso quel giudizio che ha espresso nella sua consulenza ?”, lungi dal confermare la posizione assunta nel verbale di sopralluogo del 23.08.2023, ha risposto “ Sì, però, no, no …”, per poi concludere nel senso che, ove avesse potuto visionare prima i titoli di proprietà esibiti dalla difesa dell’interessata, egli avrebbe rilevato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti (cfr. pagina 22 del allegato citato).
Alla stregua di tutto ciò, il Collegio deve osservare che gli approfondimenti ulteriori ai quali l’ing. -OMISSIS- ha fatto cenno nell’ambito del procedimento penale avrebbero dovuto essere espletati dall’Amministrazione comunale già prima di adottare l’ordinanza n. 2/2023.
Il quadro sopra delineato mostra quindi con chiarezza l’inadeguatezza delle attività istruttorie poste in essere dal Comune di Monteroduni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
Onde la manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso.
12. Quanto appena esposto lascia emergere con meridiana evidenza la fondatezza anche del primo mezzo di gravame, con il quale il ricorso ha lamentato che, ove all’interessata fosse stato dato avviso dell’avvio del procedimento, essa avrebbe potuto presentare nell’ambito di quel procedimento i titoli di proprietà attestanti la natura privata dell’area in questione.
Le dichiarazioni rese dall’ing. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale dimostrano, infatti, che i titoli a disposizione dell’interessata integravano materiale istruttorio rilevante, in grado quantomeno di porre in dubbio la natura pubblica delle aree in questione.
Per stessa ammissione del tecnico verbalizzante, infine, ove nel corso dell’istruttoria fossero stati acquisiti quei titoli di proprietà, l’Amministrazione, a quel punto, avrebbe quantomeno dovuto svolgere ulteriori approfondimenti.
Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
13. In definitiva, il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo in quanto affetto da un grave deficit istruttorio e adottato in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990
14. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e con l’assorbimento del residuo motivo di gravame (di valenza inifluente), il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Monteroduni n. -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Monteroduni al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di 1.800,00 €, oltre accessori di legge ove dovuti, somme tutte da distrarsi in favore dell’antescritto difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.