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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3609 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
10/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. DI GIACOMO Parte_1 P.IVA_1
ENRICO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), difeso dall'Avv. LECCA SILVIO (c.f.
[...] P.IVA_2
); C.F._2
APPELLATO
E
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA, CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6671/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 03/05/2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, riformare la sentenza impugnata e in accoglimento del presente: in via principale: respingere le domande dell'appellato perché infondate in r.g. n. 1 fatto ed in diritto e sprovviste di qualsivoglia prova;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse risolvere il contratto di compravendita in oggetto, accertare e dichiarare il credito della nei confronti del Parte_1
Fallimento n. 492/2018 della pari ad € Controparte_1
1.044.200,91. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e riserva di danni in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva.”.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: In via principale: – dichiarare inammissibile o comunque rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, l'appello avversario, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Roma n. 6671/2022, emessa in data 2 maggio 2022 e pubblicata 3 maggio 2022 a definizione del giudizio contrassegnato da R.G. 67562/2019; In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma del capo della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, L.F., dei due contratti del 27 marzo
2018: – disporre la risoluzione, per grave inadempimento dell'acquirente, del contratto di compravendita immobiliare concluso da e Controparte_1
da in data 27 marzo 2018, Controparte_3
dinnanzi al Notaio (rep n. 45280; racc. n. 31221) ed avente ad oggetto Persona_1
i terreni siti nel Comune di località Grottarossa, Via dei Due Ponti n. 110, CP_1
elencati nelle pagine da 22 a 29 della sentenza di primo grado (elenco da intendersi qui integralmente ritrascritto), condannando a Controparte_2 CP_1
responsabilità limitata a restituire al Parte_2
i suddetti terreni, liberi da persone e cose e ordinando al Conservatore dei
[...]
Registri Immobiliari di la trascrizione della sentenza di risoluzione;
– disporre la CP_1 risoluzione, per grave inadempimento dell'acquirente, del contratto di compravendita concluso da e da semplificata in Controparte_1 CP_4
data 27 marzo 2018, dinnanzi al Notaio (rep n. 45278; racc. n. 31220) Persona_1 ed avente ad oggetto l'intero capitale sociale della Controparte_3
, condannando la semplificata alla restituzione della
[...] CP_4
partecipazione compravenduta. Con vittoria di onorari, spese generali, spese vive, CPA
e IVA.”.
FATTO E DIRITTO
Lo svolgimento del processo di prime cure è documentato negli atti introduttivi r.g. n. 2 delle parti costituite in questo grado ed è pertanto sufficiente richiamarli.
Per quanto di specifico interesse va solo ricordato che: in data 27 marzo 2018, tre mesi prima della dichiarazione di fallimento, Controparte_1
trasferiva a , una serie di terreni Controparte_3
siti in località Grottarossa, Via dei Due Ponti n. 110 per il prezzo di euro CP_1
1.100.000,00, non corrisposto dall'acquirente al momento del rogito in quanto l'articolo 6 del contratto prevedeva che il prezzo sarebbe stato pagato, (i) quanto ad
Euro 1.044.200,00 “nei modi di legge, in una o più soluzioni, entro il 31 maggio 2018”,
(ii) quanto ad Euro 50.000,00 “mediante 9 (nove) rate mensili di Euro 5.000,00 ciascuna, scadenti il giorno 10 di ogni mese, la prima scadente il 10 luglio 2018 e l'ultima il 10 aprile 2019”, e (iii) quanto ad Euro 5.800,00 entro “e non oltre il 10 maggio 2019”. L'alienante dichiarava di rinunciare all'ipoteca legale.
Nella medesima data del 27 marzo 2018 trasferiva a Controparte_1 [...]
– società la cui attività aveva avuto inizio pochi giorni prima, il 20 marzo 2018, Pt_1
ed avente un capitale sociale di 100 (cento) Euro – l'intero capitale di Controparte_3
a responsabilità limitata (ossia l'intero capitale della società alla quale
[...] erano stati trasferiti i terreni dell'esponente) al prezzo di Euro 10.000,00 (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado della Procedura), prezzo che non veniva versato dall'acquirente al momento della vendita, essendo destinato ad essere “pagato dalla società cessionaria in favore del cedente, in una o più soluzioni, con bonifico bancario, entro e non oltre il 20 dicembre 2018”.
Di entrambi quegli atti il tribunale, su domanda del fallimento, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 67 L.F., nella contumacia di Controparte_5
soggetto che non si è costituito neppure in appello.
La pronuncia del tribunale è stata impugnata da Parte_1
N Controparte_1
492/18 ha resistito al gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene un solo motivo rubricato “errato accoglimento della domanda di inefficacia del contratto di compravendita e dell'atto di cessione delle quote - mancata prova della scientia decoctionis – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e mancanza di esame della documentazione depositata opponibile al fallimento”.
r.g. n. 3 L'appellante deduce che la scrittura di conciliazione del 28.03.2018 notificata e resa in data certa con Pec 28.03.2020 e 29.03.2018 fornisce la prova del pagamento del prezzo di €. 1.044.200,00 poiché: a) la vantava un credito di €. 1.044.200,91 Parte_1 nei confronti della Fallita;
b) la fallita vantava un credito di €. 1.100.000,00 nei confronti della a;
c) la Controparte_3 Controparte_3 Pt_1
si sostituiva alla a delle cui
[...] Controparte_3 Controparte_3 quote era proprietaria al 100% nel pagamento di €. 1.044.200,91; d) la somma di €.
1.044.200,91 veniva qualificata come finanziamento soci infruttifero;
e) la fallita accettava tale operazione e compensava per €. 1.044.200,00 il prezzo di €. 1.100.000,00 rimanendo creditrice di €. 55.800,00 nei confronti della società acquirente.
In sostanza si era trattato di una compensazione effettuata a valori di bilancio per cui l'operazione immobiliare risulta perfettamente legittima in forza dell'art. 1241 C.C. sicché non poteva ipotizzarsi il mancato pagamento del prezzo di acquisto dei terreni di
€. 1.100.000,00, in ogni caso corrisposto per €. 1.044.200,00.
In capo alla inoltre, non sussisteva la scientia decotionis che il Parte_1
tribunale aveva desunto da una istanza di fallimento presentata dalla Parte_3
e nei confronti della
[...] Parte_4 Controparte_6
[...
fallimento evitato da pagando € 840.000,00 alle società istanti. Parte_1
Ma il tribunale aveva confuso le due distinte società, ovvero e Controparte_6
e quindi erroneamente annesso a quell'istanza di fallimento la Controparte_1
consapevolezza dello stato di decozione, benché riferibile a diversa società.
Su queste basi ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il Fallimento ha eccepito l'inammissibilità dell'appello; il difetto di legittimazione dell'impugnante in ordine al capo di sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita immobiliare del 27 marzo 2018 al quale era estranea, trattandosi di un contratto concluso dalla fallita con la Controparte_2
l'irrilevanza del pagamento del prezzo ai fini della dichiarazione di inefficacia ex
[...] art. 67 L.F.; l'inopponibilità al fallimento della “scrittura di conciliazione del
28.03.2018” priva di data certa e comunque l'insussistenza del debito della fallita (di circa un milione di euro) verso la cedente del credito Golf & Country CP_1 CP_1
Club; la sicura scientia decotionis poiché il fallimento era stato chiesto dalla creditrici e anche nei confronti Parte_3 Parte_4
r.g. n. 4 della condebitrice solidale come dato atto anche nel ricorso per CP_1 Controparte_1
fallimento contro Controparte_6
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello ed in subordine reiterato la domanda di risoluzione della compravendita dei terreni per mancato pagamento del prezzo e della cessione di quote della a responsabilità limitata a Controparte_3
CP_4
Ritiene la Corte che l'appello debba essere respinto.
Il tribunale ha correttamente motivato sulla scientia decotionis sia in capo alla che alla Controparte_3 CP_4
Quanto alla prima rilevando che “In particolare, è circostanza incontestata, oltre che provata per tabulas, che al momento del trasferimento immobiliare in favore della
, il capitale sociale di quest'ultima fosse interamente Controparte_3
detenuto dalla (cfr. scrittura privata di cessione di quote, doc. n. 9 Controparte_1 allegato all'atto di citazione, richiamata nella visura storica della
[...]
doc. n. 10 ibidem). Ed è proprio alla luce di ciò – e dunque delle Controparte_5
condizioni sociali e organizzative delle predette società – che devono essere valorizzati gli ulteriori indici presuntivi indicati dal Fallimento (irregolare tenuta dei bilanci;
passività esistenti;
procedure esecutive in corso;
segnalazione della centrale rischi).
Detti indici, infatti, pur non rilevando singolarmente (ad esempio, non essendo esigibile, in astratto, la previa consultazione dei bilanci di esercizio da parte della società acquirente, non rivestendo, questa, la qualifica di operatore qualificato in materia finanziaria), tuttavia, acquisiscono rilevanza alla luce del descritto rapporto societario. Deve ritenersi, infatti, sulla base delle comuni massime d'esperienza, che la
, al momento della stipula del contratto, non potesse Controparte_3
non conoscere le condizioni economico-patrimoniali in cui versava la sua controllante,
e, in particolare, lo stato di insolvenza della stessa.”.
Quanto alla alla pagina 19 della sentenza impugnata può leggersi “Al CP_4
riguardo devono valutarsi complessivamente le seguenti circostanze: il contestuale trasferimento da parte della dei propri cespiti immobiliari ad una Controparte_1 società dalla stessa controllata e delle quote sociali di quest'ultima ad una terza società, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento;
il mancato pagamento alla cedente, , del corrispettivo (€ 10.000,00) pattuito per l'acquisto Controparte_1
delle predette quote (circostanza, questa, incontestata); il fatto che l'attività di impresa della consistente nella “assunzione di partecipazioni in altre società”, Parte_1
r.g. n. 5 ha avuto inizio pochi giorni prima della stipula dei predetti contratti (cfr. visura in atti, ove è altresì indicata quale data di inizio attività il 20.3.2018)…”.
Sicché appare del tutto coerente la ricostruzione operata dal primo giudice in questi termini “Dette circostanze sono tutte indicative del risultato economico concretamente perseguito dalle parti: il rapido trasferimento di parte consistente del patrimonio immobiliare e mobiliare della di pochi mesi prima dalla CP_1 CP_1
dichiarazione di fallimento. Peraltro, non può dubitarsi del fatto che la Parte_1
sia stata a conoscenza del contestuale trasferimento immobiliare in favore della
[...]
della quale ha acquistato le quote sociali, atteso che, nel Controparte_3
contratto di cessione del capitale, la ha dichiarato di essere a Parte_1
conoscenza della situazione economico-patrimoniale della medesima società (e dunque anche dei cespiti immobiliari appena acquisiti). Pertanto, la finalità emergente dalla predetta operazione negoziale, ossia quella di spogliarsi dei predetti beni con pregiudizio dei creditori, unitamente alla sussistenza di ben due procedure esecutive immobiliari a carico della – che, in quanto soggette a forme di Controparte_1
pubblicità, ben potevano essere conosciute dalla convenuta (cfr. doc. nn. 5 e 6 allegati all'atto di citazione) – sono tutte circostanze indicative della consapevolezza in capo alla società dello stato di decozione della controparte. A tali circostanze si Pt_1
aggiunge il fatto che la ha affermato nella comparsa di risposta e nella Parte_1 memoria ex articolo 183, VI comma, n. 2, c.p.c., di vantare crediti per €. 1.040.000,00 nei confronti della , crediti derivanti dai pagamenti effettuati, Controparte_6 nell'interesse della società predetta, a favore di e Parte_3 per €. 840.00,00, società che, come documentato dalla Parte_4
stessa parte convenuta (doc. n. 4, memoria ex articolo 183, VI comma, n. 2, c.p.c.), avevano presentato, nell'ottobre 2017, una istanza di fallimento proprio nei confronti della di che si allega alla presente. Alla luce degli elementi CP_1 CP_1
richiamati e complessivamente valutati deve reputarsi provata la scientia decoctionis anche in capo alla . Parte_1
La lettura, completa ed attenta, della motivazione smentisce che il tribunale sia incorso in errore nel valorizzare il “soccorso” patrimoniale in precedenza operato dalla a vantaggio di altra società collegata a quella fallita (la Parco di Roma S.S.D. CP_4
a rl), tanto più se si considera che tale soccorso è stato addotto dalla stessa appellante quale origine del credito poi opposto in compensazione a titolo di pagamento del prezzo dei terreni ceduti dalla fallita pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento.
r.g. n. 6 L'appellante, unico contraddittore costituito in entrambi i gradi di questo giudizio, aveva autonomamente documentato di essere consapevole della decozione della CP_1
depositando i ricorsi dei creditori che ne invocarono il fallimento.
[...] CP_1
La scrittura privata del 28 marzo 2018 sulla quale l'appellante fonda la sua qualità di creditrice (per euro 1.044.200,91) e quindi richiama la delegazione di pagamento con compensazione è poi inopponibile al fallimento in base al canone secondo il quale “Se una parte vuole far valere una propria pretesa sorretta da un contratto deve, anzitutto, poter dimostrare l'integrità e la provenienza di tale documento munendolo di una data certa (grazie ad esempio all'apposizione di una firma munita di certificato digitale) per così dire autosufficiente senza che il mero invio a mezzo PEC del documento contrattuale assolva a tale onere probatorio.” (Cassazione civile sez. I,
15/04/2024, n.10091).
L'appello è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore del delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 05/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7 r.g. n.
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