Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/12/2023, n. 18341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18341 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2023
N. 18341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05908/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5908 del 2020, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza datato 6 maggio 2020, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno l’11 maggio 2020 al n. 790, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno dell’11 maggio 2020, supplemento straordinario n. 1/19;
-della graduatoria del 25 ottobre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/49 bis del 25 ottobre 2019 del concorso interno, per titoli ed esame, per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 3 novembre 2017, supplemento straordinario n. 1/31 ter;
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 marzo 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2019, supplemento straordinario n. 1/13 bis, recante “rettifica del decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante ‘modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di Stato mediante concorso interni ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;
-del verbale n. 78 della commissione esaminatrice del concorso interno sopra indicato, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2019, supplemento straordinario n. 1/43 bis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in data 06/11/2023, con cui parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente gravame, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.