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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19/09/2025 , RGC n. 1835 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Bellusci per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
La parte precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione e la liquidazione del gratuito patrocinio;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1835 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento e ver tente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Bellusci
Opponente
E
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Gustavo Birio
Opposta
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in persona dell'avv. Maria Vittoria Rosignuolo
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intimazione di pagamento Parte_1
n. 03420249011561656/000 notificata il 13/09/2024 con la quale è stato intimato il pagamento di euro 36.292,55.
Ha dedotto: a) l'inesistenza del titolo per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
b) l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
03420200026781689000; c) l'intervenuta prescrizione del credito.
1.2. Si è costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto della domanda.
1.3. Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento n. 03420180016806164000, in quanto è presente in atti la relata di notifica, da cui risulta che l'atto è stato consegnato al destinatario in data 29 marzo 2022.
Alcuna contestazione al riguardo è stata mossa dall'opponente.
Tale notifica implica il rigetto del relativo motivo di opposizione, nonché l'inammissibilità degli altri.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scaden za del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli en ti previdenziali, ovvero di crediti relativi
a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributa rie o amministrative e così via” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 5, 7 febbraio 2020, n. 3005, secondo cui “qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine pres crizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitiv o perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con
2 la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (c fr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata" (Cass. n. 23046 del 2016)”);
Ebbene, l'omessa notifica degli atti sanzionatori e la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica della cartella avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione di quest'ultima, in mancanza della quale il credito deve ritenersi ormai irretrattabile.
L'opposizione è, quindi, respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciand o sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte che liquida in euro 4.000,00 (di cui 900,00 per la fas e di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per ciascuna di esse, per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 19 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
3
L'avv. Bellusci per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
La parte precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione e la liquidazione del gratuito patrocinio;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1835 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento e ver tente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Bellusci
Opponente
E
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Gustavo Birio
Opposta
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in persona dell'avv. Maria Vittoria Rosignuolo
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intimazione di pagamento Parte_1
n. 03420249011561656/000 notificata il 13/09/2024 con la quale è stato intimato il pagamento di euro 36.292,55.
Ha dedotto: a) l'inesistenza del titolo per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
b) l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
03420200026781689000; c) l'intervenuta prescrizione del credito.
1.2. Si è costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_3 inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto della domanda.
1.3. Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento n. 03420180016806164000, in quanto è presente in atti la relata di notifica, da cui risulta che l'atto è stato consegnato al destinatario in data 29 marzo 2022.
Alcuna contestazione al riguardo è stata mossa dall'opponente.
Tale notifica implica il rigetto del relativo motivo di opposizione, nonché l'inammissibilità degli altri.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scaden za del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli en ti previdenziali, ovvero di crediti relativi
a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributa rie o amministrative e così via” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 5, 7 febbraio 2020, n. 3005, secondo cui “qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine pres crizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitiv o perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con
2 la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (c fr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata" (Cass. n. 23046 del 2016)”);
Ebbene, l'omessa notifica degli atti sanzionatori e la prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica della cartella avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione di quest'ultima, in mancanza della quale il credito deve ritenersi ormai irretrattabile.
L'opposizione è, quindi, respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciand o sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti opposte che liquida in euro 4.000,00 (di cui 900,00 per la fas e di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per ciascuna di esse, per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 19 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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