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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3229/2024 V.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Letto il ricorso presentato da con Parte_1 sede in Pagno, con cui si chiede la conferma delle misure protettive e cautelari previste dagli artt. 18 e 19 CCI;
verificato il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentito il ricorrente e l'esperto nominato;
rilevato che i creditori non sono comparsi all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCI;
considerato che
l'attuale stato di crisi in cui versa la ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, ha determinato la decisione della medesima di accedere alla procedura di composizione negoziata ex art. 17 CCI, con richiesta di misure protettive;
letta la documentazione e segnatamente piano industriale e progetto di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione;
rilevato che l'esperto nominato ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive e cautelari;
ritenuto che
in tale prospettiva le misure protettive richieste (consistenti nella inibizione di azioni esecutive e cautelari, nel divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e nel divieto di far dichiarare la liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori della Società qualificati come interessati dalla procedura di CNC) appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori;
rilevato che i creditori non si sono opposti alla concessione delle misure richieste;
ritenuto quindi che le misure protettive possono essere confermate per la durata di 90 giorni;
visto l'art. 19 CCI
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste da Parte_1 [...] con sede in Pagno, per il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di Parte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, CCI, mandando la Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCI.
Si comunichi.
Cuneo 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
1
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Letto il ricorso presentato da con Parte_1 sede in Pagno, con cui si chiede la conferma delle misure protettive e cautelari previste dagli artt. 18 e 19 CCI;
verificato il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentito il ricorrente e l'esperto nominato;
rilevato che i creditori non sono comparsi all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCI;
considerato che
l'attuale stato di crisi in cui versa la ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, ha determinato la decisione della medesima di accedere alla procedura di composizione negoziata ex art. 17 CCI, con richiesta di misure protettive;
letta la documentazione e segnatamente piano industriale e progetto di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione;
rilevato che l'esperto nominato ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive e cautelari;
ritenuto che
in tale prospettiva le misure protettive richieste (consistenti nella inibizione di azioni esecutive e cautelari, nel divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e nel divieto di far dichiarare la liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori della Società qualificati come interessati dalla procedura di CNC) appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori;
rilevato che i creditori non si sono opposti alla concessione delle misure richieste;
ritenuto quindi che le misure protettive possono essere confermate per la durata di 90 giorni;
visto l'art. 19 CCI
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste da Parte_1 [...] con sede in Pagno, per il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di Parte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, CCI, mandando la Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCI.
Si comunichi.
Cuneo 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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