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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 2626/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per gli opponenti l'avv. Angonese nonché la dott.ssa Rallo Camilla per e per l'avv. Stecca in CP_1 CP_2 sostituzione degli avv.ti Lanza e Giarratana L'avv. Angonese precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per la condanna alle spese e per lite temeraria. L'avv. Stecca precisa le conclusioni come da comparsa di risposta per e come da atto di CP_1 intervento per , chiedendo in ogni caso la CP_2 compensazione delle spese di lite attesa la condotta di buona fede di e . CP_1 CP_2 Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2626/2024 R.G. promossa da
Parte_1 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti ANGONESE FILIPPO e CAVINATO CARLO MARIA ATTORE OPPONENTE contro LA SUA PROCURATRICE Controparte_3 [...] (C.F. ) CP P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO CONVENUTA OPPOSTA nonché con l'intervento di (C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO INTERVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
– quale procuratrice di Controparte_4 _2
- ha agito in via monitoria nei confronti di
[...]
domandando il Parte_1 pagamento della somma di euro 26.728,90, quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 20948891 sottoscritto dal in data 18 Parte_1 giugno 2019. Notificato il decreto ingiuntivo n. 650/2024, ha proposto opposizione, Parte_1 affermando:
- che il credito azionato in via monitoria da pagina 2 di 8 era già stato oggetto di altro CP_2 procedimento tra le medesime parti avanti l'intestato Tribunale (r.g. 3115/2022), conclusosi con sentenza n. 2226/2023 di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 634/2022 emesso nei suoi confronti, passata in giudicato in data 14 dicembre 2023;
- che, dunque, il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento era stato erroneamente emesso, in violazione del principio di ne bis in idem;
- che tale violazione si era altresì concretizzata in un aggiramento del giudicato e dell'onere della prova, posto che nel procedimento monitorio dal quale era scaturita la presente opposizione,
aveva depositato gli estratti conto CP_1 integrali del rapporto, non prodotti invece nel primo procedimento;
- che, in ogni caso, difettava la legittimazione attiva di in quanto l'avviso di Parte_2 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era di per sé sufficiente a provare la ricomprensione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione;
- che, inoltre, il contratto di finanziamento era invalido, poiché contenente clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 2, lett. f) ed l), 35 e 6 d.lgs. 206/2005. Per tali ragioni, ha domandato Parte_1 in via pregiudiziale accertarsi l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della sussistenza di altro titolo divenuto definitivo che statuiva sul medesimo credito oggetto del presente giudizio di opposizione, con condanna di _2
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...] Nel merito, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute;
in subordine, ha domandato di essere condannato al pagamento del minor importo risultante in corso di causa. In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della convenuta confermando la prima Parte_2 udienza per il giorno 24 ottobre 2024. In data 23 settembre 2024 si è costituita in giudizio affermando che il decreto Parte_2
pagina 3 di 8 ingiuntivo n. 650/2024 opposto nel presente procedimento era stato emesso per mero errore, chiedendone pertanto la revoca. La convenuta opposta ha evidenziato in particolare:
- di aver nuovamente ceduto a Controparte_4 con atto del 27 maggio 2024, il credito azionato in via monitoria, non essendo dunque più titolare del credito e non essendo legittimata ad agire in giudizio;
- che, accortasi dell'errore, aveva comunicato in via stragiudiziale all'opponente la volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo emesso, salvo tuttavia non perfezionare la rinuncia agli atti in quanto l'opponente aveva comunicato di vagliare la proposta solo come rinuncia tombale al credito;
- che in ogni caso il credito azionato non era mai stato contestato dall'opponente, né nell'an nè nel quantum, tenuto conto anche dei parziali rimborsi delle rate del mutuo effettuati dal medesimo e del fatto che egli non aveva mai contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- che il contegno complessivo dell'opponente, il quale aveva richiesto alla banca, pur a fronte dell'ammissione dell'errore, la rinuncia tombale al credito, integrava gli estremi la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con atto depositato in data 23 settembre 2024 è intervenuta nel presente giudizio CP
, affermandosi preliminarmente unica titolare
[...] del credito controverso in forza dell'atto di cessione sottoscritto con in data 27 Parte_2 maggio 2024; nel merito, ha affermato la validità delle clausole del contratto di finanziamento in forza della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., associandosi, per il resto, alle difese di P_ ha pertanto domandato – stante la
[...] sussistenza dei presupposti del credito di cui all'art. 633 c.p.c. - l'emissione di ordinanza- ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 21.368,00, pari alla differenza tra il capitale mutuato e l'importo delle rate rimborsate dall'opponente; nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna in ogni caso dell'opponente al pagamento della somma di euro 26.728,90 corrispondente al credito azionato, o alla diversa somma accertata in corso di causa. All'udienza del 24 ottobre 2024 parte opponente ha eccepito l'inammissibilità degli atti di pagina 4 di 8 costituzione e intervento di e Parte_2 in quanto depositati tardivamente;
CP la convenuta opposta ha invece chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese di lite tra e Parte_2 l'opponente, insistendo per l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. Con ordinanza del 31 ottobre 2024 il Giudice ha rilevato la tardività della costituzione di _2
e dell'atto di intervento di
[...] CP rigettando la richiesta di emissione di ordinanza- ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in quanto inammissibile;
ha rilevato altresì il difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta
, con conseguente necessità di revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 17 aprile 2025.
•
1. L'opposizione va accolta.
2. La convenuta opposta si è Parte_2 costituita in giudizio affermando di avere erroneamente depositato, tramite la procuratrice il ricorso monitorio a Controparte_4 seguito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 650/2024, opposto dal Parte_1 In particolare, ha affermato che «per Parte_2 mero errore, su istanza della Controparte_4 sempre in qualità di procuratrice di Parte_2 pertanto, l'intestato Tribunale in data 25/03/2024 emetteva un nuovo decreto ingiuntivo con n. 650/2024 – R.G. 1128/2024, pubblicato in data 25/03/2024, per l'importo di € 26.728,90 nei confronti del signor Parte_1 oltre interessi legali e competenze professionali (…) Dopo l'emissione del nuovo decreto ingiuntivo avente n. 650/2024 – RG n. 1128/2024, emesso a favore di in qualità di Controparte_4 procuratrice di la Parte_2 Controparte_4 inconsapevole dell'errore effettuato dalla scrivente difesa, riacquistava, come da prassi, il suddetto credito in data 27/05/2024 come emerge dalla comunicazione di cessione che si allega». La convenuta opposta ha quindi dichiarato che «l'unico soggetto titolare del credito contestato è la società ed ha chiesto la Controparte_4 revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, con compensazione delle spese di lite, avendo pagina 5 di 8 contattato l'opponente dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione manifestando la propria disponibilità a rinunciare al provvedimento monitorio, emesso in suo favore per mero errore. 2.1. Il decreto ingiuntivo n. 650/2024 va pertanto revocato in accoglimento delle convergenti conclusioni dell'opponente e della convenuta opposta (nonché della terza intervenuta, come si vedrà nel prosieguo), mancando di fatto la stessa materia del contendere tra il e Parte_1 _2
(se non in punto di spese di lite, come si
[...] dirà oltre). 3. è intervenuta in giudizio Controparte_4 ex art. 105 c.p.c. affermandosi effettiva titolare del credito azionato in via monitoria, cedutole da in data 27 maggio 2024. Parte_2 L'intervenuta ha così concluso: «previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il signor risulta Parte_1 debitore, nei confronti della Controparte_4 della somma di € 26.728,90 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di quanto sopra a favore di unica Controparte_4 titolare del credito, oltre spese legali, per i motivi già specificati nel contenuto del presente atto». Tuttavia, l'intervento in giudizio di CP
è tardivo, in quanto è avvenuto in data 23
[...] settembre 2024, quando era già scaduto il termine per la costituzione in giudizio della convenuta opposta (15 luglio 2024) nonché il termine per il deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (13 settembre 2024). La domanda proposta da – volta Controparte_4 a ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo portato nel decreto ingiuntivo emesso in favore di – è dunque inammissibile, non CP_1 essendo consentito alle parti in sede di II memoria introdurre ex novo una domanda che non fosse già stata proposta in sede di comparsa di risposta. Pertanto, al fine di poter proporre una domanda in giudizio - quale quella relativa alla condanna del al pagamento del credito in favore Parte_1 dell'intervenuta piuttosto che in favore di _2
, soggetto a favore del quale era stato
[...] emesso il decreto ingiuntivo – Controparte_4 avrebbe dovuto intervenire tempestivamente in giudizio entro il termine stabilito per la pagina 6 di 8 costituzione del convenuto, ossia almeno settanta giorni prima la data fissata per la celebrazione della prima udienza di trattazione (dunque entro il 15 luglio 2024 essendo la prima udienza fissata per il 24 ottobre 2024). Né può ritenersi che si tratti di mera modifica di una domanda già proposta da posto Parte_2 che – come già osservato – nel costituirsi in giudizio la convenuta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermandosi priva di titolarità del credito azionato in via monitoria, e non anche la condanna del all'adempimento del Parte_1 credito. La domanda proposta dalla intervenuta non può quindi essere vagliata nel merito, in quanto tardiva e dunque inammissibile.
4. In conclusione, per i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo n. 650/2024 va revocato – essendo pacifico che l'opponente nulla deve a in relazione al titolo indicato nel Parte_2 ricorso monitorio – e la domanda proposta da nei confronti del va Controparte_4 Parte_1 dichiarata inammissibile (con assorbimento delle eccezioni sollevate dall'opponente in sede di atto di citazione in opposizione).
5. La convenuta opposta e l'intervenuta vanno condannate in solido fra loro al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, in quanto soccombenti ed in quanto soggetti che hanno un interesse comune nella presente causa (art. 97, comma 1, c.p.c.). Non può infatti procedersi alla compensazione delle spese di lite fra l'opponente e Parte_2 atteso che il rifiuto della proposta transattiva formulata dalla convenuta opposta in sede stragiudiziale non rappresenta «grave ed eccezionale ragione» che legittima la compensazione delle spese, essendo le parti libere di addivenire o meno ad un accordo senza necessità di motivare in ordine alle ragioni della propria decisione (salvo che la proposta conciliativa provenga dal giudice, nel qual caso la parte che la rifiuta ha l'onere di esplicitarne le ragioni, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.). Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusi i compensi per la fase di trattazione, considerato che l'opponente non ha depositato memorie integrative).
pagina 7 di 8 Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna di convenuta e intervenuta per lite temeraria, che presuppone la ricorrenza di una vera e propria colpa grave – non identificabile nell'errore commesso da nel deposito Parte_2 del ricorso monitorio né nell'essersi CP_2 CP
costituta tardivamente in giudizio – ovvero
[...] della mala fede della parte, stato soggettivo anch'esso non riscontrabile nel caso di specie.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2024 emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di
[...]
Parte_1
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di Controparte_4 [...]
Parte_1
3. CONDANNA e , in Parte_2 Controparte_4 solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in euro 286,00 per spese specifiche;
euro 5.810,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge Padova, 17 aprile 2025 Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 8 di 8
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per gli opponenti l'avv. Angonese nonché la dott.ssa Rallo Camilla per e per l'avv. Stecca in CP_1 CP_2 sostituzione degli avv.ti Lanza e Giarratana L'avv. Angonese precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per la condanna alle spese e per lite temeraria. L'avv. Stecca precisa le conclusioni come da comparsa di risposta per e come da atto di CP_1 intervento per , chiedendo in ogni caso la CP_2 compensazione delle spese di lite attesa la condotta di buona fede di e . CP_1 CP_2 Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2626/2024 R.G. promossa da
Parte_1 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti ANGONESE FILIPPO e CAVINATO CARLO MARIA ATTORE OPPONENTE contro LA SUA PROCURATRICE Controparte_3 [...] (C.F. ) CP P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO CONVENUTA OPPOSTA nonché con l'intervento di (C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO INTERVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
– quale procuratrice di Controparte_4 _2
- ha agito in via monitoria nei confronti di
[...]
domandando il Parte_1 pagamento della somma di euro 26.728,90, quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 20948891 sottoscritto dal in data 18 Parte_1 giugno 2019. Notificato il decreto ingiuntivo n. 650/2024, ha proposto opposizione, Parte_1 affermando:
- che il credito azionato in via monitoria da pagina 2 di 8 era già stato oggetto di altro CP_2 procedimento tra le medesime parti avanti l'intestato Tribunale (r.g. 3115/2022), conclusosi con sentenza n. 2226/2023 di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 634/2022 emesso nei suoi confronti, passata in giudicato in data 14 dicembre 2023;
- che, dunque, il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento era stato erroneamente emesso, in violazione del principio di ne bis in idem;
- che tale violazione si era altresì concretizzata in un aggiramento del giudicato e dell'onere della prova, posto che nel procedimento monitorio dal quale era scaturita la presente opposizione,
aveva depositato gli estratti conto CP_1 integrali del rapporto, non prodotti invece nel primo procedimento;
- che, in ogni caso, difettava la legittimazione attiva di in quanto l'avviso di Parte_2 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era di per sé sufficiente a provare la ricomprensione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione;
- che, inoltre, il contratto di finanziamento era invalido, poiché contenente clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 2, lett. f) ed l), 35 e 6 d.lgs. 206/2005. Per tali ragioni, ha domandato Parte_1 in via pregiudiziale accertarsi l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della sussistenza di altro titolo divenuto definitivo che statuiva sul medesimo credito oggetto del presente giudizio di opposizione, con condanna di _2
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...] Nel merito, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute;
in subordine, ha domandato di essere condannato al pagamento del minor importo risultante in corso di causa. In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della convenuta confermando la prima Parte_2 udienza per il giorno 24 ottobre 2024. In data 23 settembre 2024 si è costituita in giudizio affermando che il decreto Parte_2
pagina 3 di 8 ingiuntivo n. 650/2024 opposto nel presente procedimento era stato emesso per mero errore, chiedendone pertanto la revoca. La convenuta opposta ha evidenziato in particolare:
- di aver nuovamente ceduto a Controparte_4 con atto del 27 maggio 2024, il credito azionato in via monitoria, non essendo dunque più titolare del credito e non essendo legittimata ad agire in giudizio;
- che, accortasi dell'errore, aveva comunicato in via stragiudiziale all'opponente la volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo emesso, salvo tuttavia non perfezionare la rinuncia agli atti in quanto l'opponente aveva comunicato di vagliare la proposta solo come rinuncia tombale al credito;
- che in ogni caso il credito azionato non era mai stato contestato dall'opponente, né nell'an nè nel quantum, tenuto conto anche dei parziali rimborsi delle rate del mutuo effettuati dal medesimo e del fatto che egli non aveva mai contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- che il contegno complessivo dell'opponente, il quale aveva richiesto alla banca, pur a fronte dell'ammissione dell'errore, la rinuncia tombale al credito, integrava gli estremi la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con atto depositato in data 23 settembre 2024 è intervenuta nel presente giudizio CP
, affermandosi preliminarmente unica titolare
[...] del credito controverso in forza dell'atto di cessione sottoscritto con in data 27 Parte_2 maggio 2024; nel merito, ha affermato la validità delle clausole del contratto di finanziamento in forza della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., associandosi, per il resto, alle difese di P_ ha pertanto domandato – stante la
[...] sussistenza dei presupposti del credito di cui all'art. 633 c.p.c. - l'emissione di ordinanza- ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 21.368,00, pari alla differenza tra il capitale mutuato e l'importo delle rate rimborsate dall'opponente; nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna in ogni caso dell'opponente al pagamento della somma di euro 26.728,90 corrispondente al credito azionato, o alla diversa somma accertata in corso di causa. All'udienza del 24 ottobre 2024 parte opponente ha eccepito l'inammissibilità degli atti di pagina 4 di 8 costituzione e intervento di e Parte_2 in quanto depositati tardivamente;
CP la convenuta opposta ha invece chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese di lite tra e Parte_2 l'opponente, insistendo per l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. Con ordinanza del 31 ottobre 2024 il Giudice ha rilevato la tardività della costituzione di _2
e dell'atto di intervento di
[...] CP rigettando la richiesta di emissione di ordinanza- ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in quanto inammissibile;
ha rilevato altresì il difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta
, con conseguente necessità di revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 17 aprile 2025.
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1. L'opposizione va accolta.
2. La convenuta opposta si è Parte_2 costituita in giudizio affermando di avere erroneamente depositato, tramite la procuratrice il ricorso monitorio a Controparte_4 seguito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 650/2024, opposto dal Parte_1 In particolare, ha affermato che «per Parte_2 mero errore, su istanza della Controparte_4 sempre in qualità di procuratrice di Parte_2 pertanto, l'intestato Tribunale in data 25/03/2024 emetteva un nuovo decreto ingiuntivo con n. 650/2024 – R.G. 1128/2024, pubblicato in data 25/03/2024, per l'importo di € 26.728,90 nei confronti del signor Parte_1 oltre interessi legali e competenze professionali (…) Dopo l'emissione del nuovo decreto ingiuntivo avente n. 650/2024 – RG n. 1128/2024, emesso a favore di in qualità di Controparte_4 procuratrice di la Parte_2 Controparte_4 inconsapevole dell'errore effettuato dalla scrivente difesa, riacquistava, come da prassi, il suddetto credito in data 27/05/2024 come emerge dalla comunicazione di cessione che si allega». La convenuta opposta ha quindi dichiarato che «l'unico soggetto titolare del credito contestato è la società ed ha chiesto la Controparte_4 revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, con compensazione delle spese di lite, avendo pagina 5 di 8 contattato l'opponente dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione manifestando la propria disponibilità a rinunciare al provvedimento monitorio, emesso in suo favore per mero errore. 2.1. Il decreto ingiuntivo n. 650/2024 va pertanto revocato in accoglimento delle convergenti conclusioni dell'opponente e della convenuta opposta (nonché della terza intervenuta, come si vedrà nel prosieguo), mancando di fatto la stessa materia del contendere tra il e Parte_1 _2
(se non in punto di spese di lite, come si
[...] dirà oltre). 3. è intervenuta in giudizio Controparte_4 ex art. 105 c.p.c. affermandosi effettiva titolare del credito azionato in via monitoria, cedutole da in data 27 maggio 2024. Parte_2 L'intervenuta ha così concluso: «previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il signor risulta Parte_1 debitore, nei confronti della Controparte_4 della somma di € 26.728,90 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di quanto sopra a favore di unica Controparte_4 titolare del credito, oltre spese legali, per i motivi già specificati nel contenuto del presente atto». Tuttavia, l'intervento in giudizio di CP
è tardivo, in quanto è avvenuto in data 23
[...] settembre 2024, quando era già scaduto il termine per la costituzione in giudizio della convenuta opposta (15 luglio 2024) nonché il termine per il deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (13 settembre 2024). La domanda proposta da – volta Controparte_4 a ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo portato nel decreto ingiuntivo emesso in favore di – è dunque inammissibile, non CP_1 essendo consentito alle parti in sede di II memoria introdurre ex novo una domanda che non fosse già stata proposta in sede di comparsa di risposta. Pertanto, al fine di poter proporre una domanda in giudizio - quale quella relativa alla condanna del al pagamento del credito in favore Parte_1 dell'intervenuta piuttosto che in favore di _2
, soggetto a favore del quale era stato
[...] emesso il decreto ingiuntivo – Controparte_4 avrebbe dovuto intervenire tempestivamente in giudizio entro il termine stabilito per la pagina 6 di 8 costituzione del convenuto, ossia almeno settanta giorni prima la data fissata per la celebrazione della prima udienza di trattazione (dunque entro il 15 luglio 2024 essendo la prima udienza fissata per il 24 ottobre 2024). Né può ritenersi che si tratti di mera modifica di una domanda già proposta da posto Parte_2 che – come già osservato – nel costituirsi in giudizio la convenuta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermandosi priva di titolarità del credito azionato in via monitoria, e non anche la condanna del all'adempimento del Parte_1 credito. La domanda proposta dalla intervenuta non può quindi essere vagliata nel merito, in quanto tardiva e dunque inammissibile.
4. In conclusione, per i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo n. 650/2024 va revocato – essendo pacifico che l'opponente nulla deve a in relazione al titolo indicato nel Parte_2 ricorso monitorio – e la domanda proposta da nei confronti del va Controparte_4 Parte_1 dichiarata inammissibile (con assorbimento delle eccezioni sollevate dall'opponente in sede di atto di citazione in opposizione).
5. La convenuta opposta e l'intervenuta vanno condannate in solido fra loro al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, in quanto soccombenti ed in quanto soggetti che hanno un interesse comune nella presente causa (art. 97, comma 1, c.p.c.). Non può infatti procedersi alla compensazione delle spese di lite fra l'opponente e Parte_2 atteso che il rifiuto della proposta transattiva formulata dalla convenuta opposta in sede stragiudiziale non rappresenta «grave ed eccezionale ragione» che legittima la compensazione delle spese, essendo le parti libere di addivenire o meno ad un accordo senza necessità di motivare in ordine alle ragioni della propria decisione (salvo che la proposta conciliativa provenga dal giudice, nel qual caso la parte che la rifiuta ha l'onere di esplicitarne le ragioni, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.). Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusi i compensi per la fase di trattazione, considerato che l'opponente non ha depositato memorie integrative).
pagina 7 di 8 Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna di convenuta e intervenuta per lite temeraria, che presuppone la ricorrenza di una vera e propria colpa grave – non identificabile nell'errore commesso da nel deposito Parte_2 del ricorso monitorio né nell'essersi CP_2 CP
costituta tardivamente in giudizio – ovvero
[...] della mala fede della parte, stato soggettivo anch'esso non riscontrabile nel caso di specie.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2024 emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di
[...]
Parte_1
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di Controparte_4 [...]
Parte_1
3. CONDANNA e , in Parte_2 Controparte_4 solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in euro 286,00 per spese specifiche;
euro 5.810,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge Padova, 17 aprile 2025 Il Giudice
Alberto Stocco
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