Versione
4 febbraio 1979
4 febbraio 1979
Art. 33. Istruttoria nel procedimento disciplinare
Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/06/2024, n. 10883Provvedimento: 1 R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile Composto da: DR. GIAMPIERO BARRASSO PRESIDENTE DR.SSA PAOLA GRIMALDI GIUDICE EST. DR.SSA CLELIA BUONOCORE GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 42140 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 24.6.2024, vertente TRA [...] Parte_1 [...] [...] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale Parte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Calzolaio e Aldo Ariozzi elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco 2 Orecchia …Leggi di più...
- modifica statutaria·
- art. 10 legge 183/2011·
- diritto soggettivo·
- nullità provvedimento cancellazione·
- rinvio pregiudiziale CGUE·
- iscrizione albo professionale·
- società tra professionisti·
- maggioranza soci professionisti·
- procedimento disciplinare·
- giurisdizione giudice ordinario