Articolo 33 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 32Articolo 34
Versione
4 febbraio 1979
Art. 33. Istruttoria nel procedimento disciplinare

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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