Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2024, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni, Antonella Pomati, Dorotea Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province di Como, Lecco, Monza – Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - dell’atto trasmesso a IA Italia S.p.A. il 30 agosto 2024 avente ad oggetto “Installazione di Impianto di Comunicazioni Elettroniche, da realizzarsi nel Comune di Varese in Via Scoglio di Quarto - ILIAD - Fascicolo S14.1 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14-BIS LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi:
i) il parere tecnico di impatto negativo della Commissione per il paesaggio del Comune di Varese del 9 luglio 2024;
ii) il parere tecnico consultivo con valutazione di “interferenza negativa” della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza – Brianza, Pavia, Sondrio e Varese del 19 luglio 2024;
iii) la determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi che “produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10 bis della medesima legge” adottata dal Comune di Varese il 29 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel febbraio del 2023 il Comune ha indetto una procedura selettiva “ per l’assegnazione in locazione commerciale ai sensi della legge 382/1978 e in concessione in uso di immobili di proprietà del Comune di Varese per l’installazione di apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni ”.
IA ha partecipato alla selezione e ha ottenuto l’aggiudicazione del lotto n. 1 avente ad oggetto “ Porzione di area di circa 50,00 mq, facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, insistente su Sezione Censuaria di Varese, Foglio 913, Mappale 2380, rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di Varese, situata nelle vicinanze della Via Scoglio di Quarto ”.
In data 15.04.2024 la società ricorrente ha presentato, quindi, un’istanza di Autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. 259/2003 per l'installazione di un impianto in via Scoglio Di Quarto, snc, foglio n. 9, mapp. n. 2380 nel Comune di Varese e ha trasmesso l’esame di impatto paesistico del progetto.
In data 15 maggio 2024, l’Arpa Lombardia ha trasmesso alla Società parere tecnico positivo.
In data 23 aprile 2024, il Comune di Varese ha indetto la Conferenza di servizi decisoria e ne ha dato comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti gestori di pubblici servizi coinvolti per consentire loro di esprimere i relativi pareri di competenza nell’ambito del procedimento.
In data 30 aprile 2024, l’Area gestione del territorio del Comune di Varese ha acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio poiché “ sottostimati alcuni parametri costituenti la valutazione di impatto paesistico, con particolare riferimento alla presenza del comparto denominato Castello di Belforte ”, chiedendo ad IA alcune integrazioni documentali e sospendendo i termini della Conferenza fino al momento dell’integrazione documentale.
La società ricorrente rispondeva alle integrazioni con Nota del 14.06.2024, con trasmissione della Relazione paesistica.
A seguito delle integrazioni documentali, con Nota del 21.06.2024 il Comune di Varese ha comunicato l’avvenuta integrazione documentale ed ha assegnato alle amministrazioni coinvolte il nuovo termine del 22.07.2024 per rendere le proprie determinazioni.
In data 29.07.2024 è stata adottata la Determinazione di chiusura negativa della Conferenza di Servizi, precisando che la stessa avrebbe prodotto gli effetti della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90.
Nel termine entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni – sono pervenuti: i) il parere tecnico positivo dell’Arpa del 16 maggio 2024; ii) il parere tecnico di impatto negativo da parte della Commissione per il paesaggio del Comune di Varese il 9 luglio 2024 ; iii) il parere tecnico endoprocedimentale da parte dell’Attività Valorizzazione e Amministrazione del Patrimonio del 12 luglio 2024; iv) il parere tecnico consultivo con valutazione di “interferenza negativa” da parte della Soprintendenza del 19 luglio 2024.
Veniva, quindi, assegnato con la stessa Nota il termine di gg. 10 per eventuali osservazioni, decorsi i quali “ la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l’effetto del rigetto della domanda ”.
In data 08.08.2024 IA ha riscontrato il preavviso di diniego, chiedendo una proroga dei termini di conclusione del procedimento e presentando, al contempo, formale istanza di accesso agli atti.
Il 12 agosto 2024, il Comune di Varese - in accoglimento dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente - ha: i) trasmesso i pareri dell’ufficio Patrimonio, della Commissione per il paesaggio del Comune di Varese e della Soprintendenza; e ii) concesso la proroga del termine di conclusione del procedimento precisando che il termine sarebbe decorso “ dal momento in cui la Società avrà la disponibilità dei documenti allegati alla presente ".
Presa visione dei documenti trasmessi dal Comune, in data 22 agosto 2024 IA ha manifestato la propria disponibilità ad: i) ad adottare la misura di mitigazione indicata dalla Commissione per il Paesaggio del Comune, ovverosia la “ mitigazione al piede della struttura recintata mediante piantumazione di essenze sempreverdi ”; ii) a identificare tempi e modi di realizzazione della misura di mitigazione.
In data 30.08.2024, il Comune di Varese ha adottato e trasmesso la determinazione di conclusione negativa “ della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata asincrona ”, che conclude nel seguente modo: “; VALUTATO che le osservazioni, pervenute da parte di ILIAD ITALIA S.p.A e sopra richiamate per esteso, quantunque recepiscano totalmente la misura di mitigazione prescritta dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Varese, non tengano in conto e non risolvano i profili di interferenza negativa rilevati dalla Soprintendenza in considerazione della vicinanza di un complesso monumentale, noto storicamente, al sito individuato per l’intervento, nonché delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, a tutela dei quali il solo camuffamento del piede dell'infrastruttura, considerata la notevole altezza della stazione radio base, sarebbe ininfluente, essendo peraltro già indicata dalla Soprintendenza quale misura possibile lo spostamento dell'infrastruttura in posizione distante dagli edifici e non visibile dal Castello di Belforte; CONSIDERATO altresì che il parere tecnico consultivo espresso dalla Soprintendenza sia da intendersi indirizzato alla migliore tutela dell'interesse pubblico; RITENUTO non superabile il dissenso espresso dalla Soprintendenza con la misura proposta dal Gestore e non utile riconvocare la Conferenza di Servizi non essendovi nelle osservazioni pervenute modifiche rilevanti ai fini del superamento del dissenso di cui sopra; adotta la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata asincrona, come sopra indetta e svolta”.
Con ricorso, ed allegata istanza cautelare, notificato in data 30.10.2024 e regolarmente depositato, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati deducendo l’illegittimità degli stessi sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1. Eccesso di potere per contraddizione tra diverse manifestazioni di volontà dell’amministrazione. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 51 della Carta europea dei diritti fondamentali.
Il Comune avrebbe emanato due tipologie di atti in contraddizione tra loro: i) atti inerenti a una procedura selettiva per l’assegnazione dell’area a installazione per reti di telecomunicazioni; ii) il diniego all’installazione per inidoneità dell’area.
Il Lotto 1, di cui è aggiudicataria la società ricorrente, aveva ad oggetto: “ Porzione di area di circa 50,00 mq, facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, insistente su Sezione Censuaria di Varese, Foglio 913, Mappale 2380, rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di Varese, situata nelle vicinanze della Via Scoglio di Quarto ”.
Il predetto Lotto è stato assegnato ad IA con determinazione dirigenziale n. 840 del 15 giugno 2023, Area III – Risorse Finanziarie Ufficio Amministrazione del Patrimonio del Comune di Varese.
Nonostante l’area fosse destinata dallo stesso Ente ad installazione di reti mobili di telecomunicazioni, a fronte della domanda presentata da IA, aggiudicataria dell’area stessa, il Comune di Varese ha espresso un diniego, senza annullare o revocare l’aggiudicazione.
Si tratta di un diniego che si pone in contrasto con l’intera procedura e con l’aggiudicazione.
Sarebbero stati violati il principio di correttezza ex art. 1 comma 2bis L. 241/90 e l’art. 51 della Carta europea dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000 in combinato disposto con l’art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Nel considerare il diritto a una buona amministrazione un diritto fondamentale che il soggetto (persona fisica o giuridica) eurounitario vanta nei confronti delle autorità pubbliche, la norma obbligherebbe l’autorità pubblica a trattare le questioni di tale soggetto in modo imparziale ed equo.
Sarebbe stato violato l’obbligo di “attuazione del diritto dell’Unione”, in quanto il d.lgs. n. 259 del 2003 è normativa di recepimento della direttiva 1972/2018.
2. Eccesso di potere per errore di diritto: il parere facoltativo e non vincolante della Soprintendenza non era un dissenso.
Con il secondo motivo di ricorso, IA deduce che il Comune, erroneamente, avrebbe considerato un parere istruttorio non obbligatorio e non vincolante (il parere della Soprintendenza) quale “dissenso”, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, e non avrebbe preso, invece, in considerazione il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.
Secondo la ricorrente, il parere della Soprintendenza non potrebbe essere qualificato in termini di dissenso. I dissensi cui si riferisce l’art. 44 del d.lgs n. 259 del 2003 – ovverosia la norma applicabile al caso di specie - sarebbero: i) atti predecisori; ii) atti codecisori; iii) pareri vincolanti.
Solo la legge può individuare i casi di pareri obbligatori e vincolanti.
La ricorrente, per la fattispecie concreta, osserva che: i) l’area di installazione non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico; ii) conseguentemente, non era previsto alcun parere obbligatorio della Soprintendenza, che si sarebbe espressa a titolo consultivo, come evidenziato dalla stessa amministrazione statale.
In ragione di quanto sopra, le osservazioni espresse da IA avrebbero avuto soltanto l’intento di ottemperare in via collaborativa e costruttiva alla richiesta del Comune, ovvero dell’Ufficio del Paesaggio.
3. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e contrasto con una precedente determinazione.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe dato rilievo al parere della Soprintendenza e non a quello obbligatorio della Commissione per il Paesaggio, che aveva richiesto misure di mitigazione.
La Società ricorrente osserva che, pur in assenza dell’obbligo di produrre la Relazione paesistica, (poiché dall’esame dell’impatto paesistico risultava un impatto al di sotto della soglia di rilevanza che, ai sensi dell’art. 39 del Piano paesaggistico Regionale, esenta dalla presentazione della relazione paesistica) la stessa comunque ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale del Comune, trasmettendo la Relazione paesistica (e le altre integrazioni richieste) “ per dar modo alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di verificare l’impatto degli interventi, per lo più ridotto sul territorio, utilizzando criteri univoci e condivisi, dettati dalla D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.2002 ”.
Nella procedura solo la Commissione per il Paesaggio sarebbe stata chiamata ad esprimere obbligatoriamente la propria valutazione specialistica. All’esito di questa ha richiesto “ una mitigazione al piede della struttura recintata mediante piantumazione di essenze sempreverdi ".
Si tratterebbe, secondo la ricorrente, dell’espressione del principio del dissenso costruttivo, codificato nell’art. 14 bis L. 241/90. In tal senso le amministrazioni preposte alla tutela di interessi forti devono indicare le condizioni per ottenere l’assenso. Tra le condizioni vi sono le “misure di mitigazione”.
In tale prospettiva, IA aveva già proposto misure di mitigazione nella Relazione paesistica e alle stesse si sarebbe aggiunta quella richiesta dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Varese.
In ogni caso, la ricorrente afferma di essersi resa disponibile ad inserire la misura richiesta.
Nonostante quanto sopra, in palese difetto di istruttoria, il Comune avrebbe ritenuto (la misura da lui stesso proposta) inidonea a: i) risolvere “ i profili di interferenza negativa rilevati dalla Soprintendenza ”; ii) superare “ il dissenso espresso dalla Soprintendenza ”. Senza alcuna motivazione, osserva la ricorrente, il Comune avrebbe prestato ascolto a un organo privo di una specifica funzione istituzionale nella procedura e non all’altro organo preposto a pronunciarsi.
4. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria
Attraverso il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente contesta il difetto di motivazione e attendibilità estrinseca della decisione sotto il profilo della sua correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.
Secondo l’amministrazione resistente, le osservazioni presentate dalla società ricorrente “ non tengano in conto e non risolvano i profili di interferenza negativa rilevati dalla Soprintendenza in considerazione della vicinanza di un complesso monumentale, noto storicamente, al sito individuato per l’intervento, nonché delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, a tutela dei quali il solo camuffamento del piede dell'infrastruttura, considerata la notevole altezza della stazione radio base, sarebbe ininfluente, essendo peraltro già indicata dalla Soprintendenza quale misura possibile lo spostamento dell'infrastruttura in posizione distante dagli edifici e non visibile dal Castello di Belforte ” e il parere tecnico consultivo espresso dalla Soprintendenza sarebbe da intendersi indirizzato alla migliore tutela dell'interesse pubblico.
Le motivazioni che sorreggono il diniego sarebbero superficiali ed erronee.
Quanto alla vicinanza dall’impianto “ di un complesso monumentale, noto storicamente, al sito individuato per l’intervento ”. La Relazione paesistica prodotta da IA avrebbe evidenziato come il punto in cui IA vorrebbe installare il suo impianto non rientrerebbe (né si troverebbe in corrispondenza) a edifici vincolati, edifici vincolati e loro parchi o aree pertinenziali e/o zone di rispetto edifici vincolati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004; ii) l’ " Ortofoto con punti di interesse storico - culturale " che dimostra la distanza del punto di installazione dell’impianto di IA rispetto ai punti di interesse storico – culturale del Comune di Varese (quali il Castello di Belforte, Oratorio, Parco di Giubiano, Cimitero monumentale di Giubiano, Cimitero civico di Belforte).
Quanto alle “ caratteristiche paesaggistiche del contesto, a tutela dei quali il solo camuffamento del piede dell'infrastruttura, considerata la notevole altezza della stazione radio base, sarebbe ininfluente, essendo peraltro già indicata dalla Soprintendenza quale misura possibile lo spostamento dell'infrastruttura in posizione distante dagli edifici e non visibile dal Castello di Belforte ”, attraverso la Relazione paesistica, la società ricorrente avrebbe descritto l’assetto del paesaggio attuale, i caratteri tipologici dell’intervento, con descrizione di misure mitigative e compensative, allegato foto simulazioni della SRB ante o post operam che evidenzierebbero la (non) visibilità dell’impianto da alcune vie del Comune di Varese.
La visibilità delle SRB, prosegue la ricorrente, sarebbe un elemento ineliminabile di incidenza sul paesaggio. Diversamente sarebbe introdotta un’opzione zero non ammissibile. La caratteristica della visibilità non può non essere accettata quale condizione necessaria, anche per conseguire i benefici economici e sociali della copertura dell’intero territorio nazionale con le reti di comunicazione elettronica di ultima generazione.
5. Violazione del par. 3 dell’art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016
Attraverso tale motivo di censura, osserva la ricorrente, si evidenzierebbe un vizio di legittimità che attiene alla posizione della stessa.
IA, difatti, nascerebbe da un provvedimento della Commissione europea, diretto al preciso scopo di realizzare reti per salvaguardare la concorrenza in Italia nel settore delle telecomunicazioni. In applicazione di tale provvedimento, l’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo economico avrebbero fissato cadenze temporali precise ed inderogabili, entro le quali IA dovrà avviare il servizio e coprire parte del territorio italiano con una rete propria.
L’installazione dell’impianto in oggetto, dunque, pro quota risulterebbe essenziale per IA al fine di effettuare la copertura.
Alla luce del provvedimento della Commissione, gli atti che si impugnano si porrebbero in contrasto con il principio dell’effetto utile sancito dall’art. art. 4, par. 3 del Trattato sull’Unione europea. Il Comune di Varese avrebbe introdotto barriere artificiali e illegittime al mercato dell’installazione delle reti e vanificherebbe gli obiettivi previsti dalle norme, dal provvedimento della Commissione europea e dagli atti che ne danno esecuzione.
In data 28.11.2024 si costituisce con Memoria di stile il Comune di Varese.
La difesa comunale provvede ad articolare le proprie argomentazioni difensive con memoria depositata in data 06.12.2024.
All’udienza camerale del 10.12.2024 parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, parte resistente deposita memoria in data 31.10.2025, alla quale IA replica con memoria depositata in data 11.11.2025.
All’udienza del 02.12.2025 l’affare viene trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con l'esame congiunto del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione logica e giuridica si prestano a una trattazione unitaria, il ricorso si palesa fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale che pone la fattispecie in esame, dalla cui definizione discende la fondatezza delle censure sollevate, concerne l’esatta qualificazione giuridica dell'area destinata all'installazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, la natura e all'efficacia dei pareri resi in sede di Conferenza di Servizi.
Il Comune di Varese ha fondato la determinazione negativa impugnata sul presupposto che l'area di intervento, identificata al mappale n. 2380, fosse soggetta a vincolo paesaggistico. Tale assunto si basa sulla classificazione dell'area come “PAE” (Paesaggio Agrario Ecologico o Aree di Particolare Valenza Paesaggistica) ai sensi dell'art. 19 del Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale, in ragione della sua prossimità al complesso monumentale del “Castello di Belforte”. Da tale qualificazione, l'Amministrazione ha fatto discendere la natura obbligatoria e vincolante del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, considerandolo un “dissenso” ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
Si tratta di una ricostruzione che, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa.
Lo strumento urbanistico comunale, quale il PGT, non ha la potestà di istituire vincoli paesaggistici, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente. Ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i vincoli di tale natura sono apposti mediante specifici provvedimenti amministrativi di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136) ovvero attraverso la pianificazione paesaggistica di livello regionale (art. 143). Il PGT ha una funzione ricognitiva e di recepimento dei vincoli sovraordinati, ma non può generarne di nuovi. La ricorrente ha documentato, e il Comune non ha offerto prova contraria, che l'area di installazione non rientra tra le “aree di notevole interesse pubblico” individuate dal Piano Paesistico Regionale della Lombardia.
La qualificazione dell'area come “PAE” da parte del PGT comunale, pur esprimendo una chiara volontà di tutela dei valori paesaggistici del contesto, si configura quindi come una prescrizione di natura urbanistica, che detta specifiche regole per l'edificazione e la trasformazione del suolo, ma non equivale all'imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004.
Sull’acclarato presupposto dell’inesistenza di un formale vincolo paesaggistico sullarea di intervento discendono, con efficacia viziante, l'illegittimità e l'irragionevolezza dell'azione amministrativa, come denunciato con i motivi in esame.
In primo luogo (secondo motivo di ricorso), risulta fondata la censura di eccesso di potere per errore di diritto. In assenza di un vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza non era né obbligatorio né, tantomeno, vincolante. La stessa Soprintendenza, correttamente, ha qualificato il proprio intervento, evidenziando la “ mancanza di profili di competenza da parte di questo Ufficio ” e precisando di esprimere il parere “ a titolo consultivo ”. Non appare condivisibile, pertanto, la valutazione che il Comune di Varese ha effettuato nel qualificare tale parere come un “dissenso” ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, attribuendogli un’efficacia ostativa che la legge non gli riconosce. La giurisprudenza citata dalla difesa comunale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 06.02.2024 n. 1200) non è pertinente al caso di specie, poiché si riferisce a fattispecie in cui l'area era pacificamente soggetta a vincolo, rendendo necessaria la specifica autorizzazione paesaggistica.
In secondo luogo (terzo motivo di ricorso), l'operato del Comune appare viziato da illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria. L'Amministrazione ha dato prevalenza a un parere facoltativo e non vincolante (quello della Soprintendenza), disattendendo di fatto le conclusioni dell'organo tecnico il cui parere era, invece, obbligatorio: la Commissione per il Paesaggio del Comune di Varese. Quest’ultima, infatti, non aveva espresso un diniego assoluto, ma aveva ritenuto l'intervento ammissibile a condizione che venisse realizzata una misura di mitigazione, consistente nella “ piantumazione di essenze sempreverdi ” al piede della struttura. La società ricorrente aveva prontamente manifestato la propria disponibilità ad adempiere a tale prescrizione. La successiva valutazione del Comune, che ha bollato tale mitigazione come “ ininfluente ”, si rivela apodittica e contraddittoria, in quanto svaluta senza adeguata motivazione la condizione posta proprio dall'organo specialistico comunale preposto alla valutazione paesaggistica. In questo modo, il Comune ha ignorato il parere del proprio organo tecnico obbligatorio per conformarsi a un parere consultivo esterno, invertendo la corretta gerarchia procedimentale e logica delle valutazioni istruttorie.
Infine (quarto motivo di ricorso), la determinazione impugnata è affetta da un evidente vizio di carenza di motivazione e di istruttoria, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Il Comune ha motivato il diniego quasi esclusivamente per relationem al parere della Soprintendenza, omettendo una propria autonoma e compiuta valutazione degli elementi forniti dalla ricorrente. In particolare, non risulta che l'Amministrazione abbia adeguatamente ponderato la relazione paesistica e le foto-simulazioni prodotte da IA, che analizzavano in dettaglio le caratteristiche del progetto e il suo inserimento nel contesto, concludendo per un impatto visivo limitato e comunque al di sotto della soglia di rilevanza. La generica affermazione circa l’interferenza negativa con il Castello di Belforte, per quanto comprensibile nella sua finalità di tutela, non è stata supportata da un’analisi concreta e puntuale dell'effettivo impatto visivo dell'opera, limitandosi a un richiamo astratto alla vicinanza del bene monumentale.
A ciò si aggiunge che la motivazione del diniego, fondata sull'eccessivo impatto paesaggistico dovuto alla “notevole altezza” della struttura, si pone in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in materia. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che l'altezza delle infrastrutture per telecomunicazioni non può, di per sé, costituire un argomento sufficiente a sostenere un giudizio paesistico negativo. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che:
“ non costituisce argomento idoneo a sostenere un giudizio paesistico negativo la circostanza che le infrastrutture delle stazioni radio base abbiano un’altezza considerevole; (f) in realtà, l’altezza è una caratteristica ineliminabile, in quanto deve essere adeguata all’area da servire. È evidente che se si considerasse ostativa la percezione del palo o del traliccio da parte di un osservatore collocato a notevole distanza verrebbe introdotta una sorta di opzione zero, in quanto infrastrutture di questo tipo non potrebbero mai essere cancellate dal campo visivo; (g) una tutela così ampia sarebbe però eccessiva, perché gli impianti di telecomunicazione sono ormai una componente necessaria del paesaggio, e dunque non sono più percepibili come un disturbo alla fruizione estetica, essendovi la consapevolezza collettiva che per ragioni funzionali e di sicurezza nessuna parte del territorio può essere sottratta alle connessioni di rete ." (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 25.08.2025, n.776).
L’approccio corretto, ad avviso del Collegio, non è quello di precludere l'installazione in ragione della sua mera visibilità o altezza, ma di spostare la valutazione sulla " quantificazione dell’ingombro visivo e sulle modalità di realizzazione, ai fini del contenimento ma non della cancellazione dell’effetto sul paesaggio ” (T.A.R. Lombardia – Brescia 775/2025 cit.).
L’Amministrazione, invece, ha ritenuto la notevole altezza dell'impianto un ostacolo insuperabile, tanto da giudicare “ininfluente” la misura di mitigazione proposta, senza tuttavia esplorare o richiedere soluzioni alternative o integrative volte a un più efficace inserimento paesaggistico. Tale modus operandi equivale a imporre una “opzione zero”, in contrasto con il necessario bilanciamento tra l'interesse alla tutela del paesaggio e quello, parimenti di rilievo pubblico, alla capillare diffusione delle reti di comunicazione elettronica.
In conclusione, l'illegittimità della determinazione negativa deriva dall'erroneo presupposto giuridico dell'esistenza di un vincolo paesaggistico e dalla conseguente, indebita, attribuzione di efficacia vincolante al parere della Soprintendenza. Tale errore ha viziato l'intero iter logico-decisionale dell'Amministrazione, portandola a una conclusione illogica, carente di adeguata istruttoria e di congrua motivazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
GI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SS | AR AD RU |
IL SEGRETARIO