TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 809
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddizione tra diverse manifestazioni di volontà dell’amministrazione e violazione di norme europee

    Il TAR ha ritenuto fondata la censura, evidenziando come il Comune avesse indetto una procedura selettiva per l'assegnazione dell'area adatta all'installazione di apparati di telecomunicazioni, per poi negare l'autorizzazione, senza revocare o annullare l'aggiudicazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errore di diritto: il parere della Soprintendenza non era vincolante

    Il TAR ha accolto la censura, affermando che in assenza di un vincolo paesaggistico formale, il parere della Soprintendenza era solo consultivo e non poteva essere qualificato come "dissenso" ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e contrasto con precedente determinazione

    Il TAR ha ritenuto l'operato del Comune viziato da illogicità e difetto di istruttoria, poiché ha dato prevalenza a un parere consultivo esterno, disattendendo le conclusioni dell'organo tecnico comunale obbligatorio, e svalutando senza motivazione le misure di mitigazione proposte.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione

    Il TAR ha riscontrato un vizio di carenza di motivazione e istruttoria, poiché il Comune non ha adeguatamente ponderato la relazione paesistica e le foto-simulazioni, limitandosi a un richiamo astratto alla vicinanza del bene monumentale e considerando l'altezza della struttura in modo apodittico, senza esplorare soluzioni alternative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 809
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 809
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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