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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
UD.
8.4.2025 N. 2/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Priori e l'Avv. Barbato, presso lo Studio dei quali in Cremona, Corso
Vittorio Emanuele II, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Cessata materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, il
[...]
Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , impugnando Controparte_1
l'avviso di addebito n. 33520240000841282000, emesso il 23.11.2024 e notificato il
4.12.2024, per l'importo complessivo di € 9.939,45, per omesso versamento contributivo Gestione Agricola – datori di lavoro da ottobre 2022 a marzo 2023.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di essersi avveduto, nel gennaio 2023, di un errore nell'importo contributivo per i propri dipendenti per il IV trimestre 2022, dovuto a un calcolo non corretto nella trasmissione dei flussi
UniEmens, e di avere immediatamente segnalato la circostanza all'
[...]
, provvedendo anche, in data 16.6.2023, al pagamento di € 28.485,01, CP_2 nonché, in data 18.9.2023, al pagamento della differenza residua di € 8.234,91.
Inaspettatamente, quindi, in data 26.2.2024, il convenuto aveva emesso un invito alla regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori OTD e OTI impiegati nel primo trimestre 2023, per € 9.310,91, poi aumentati a € 9.771,10 in data
9.9.2024; tali importi, infatti, sarebbero relativi ai pagamenti già effettuati a seguito del ricalcolo e delle interlocuzioni intervenute con l , che, del resto, Controparte_2 aveva già confermato la regolarità della posizione previdenziale e il prossimo rilascio del DURC. Su tali premesse, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona – sez. Lavoro, in funzione di Giudice unico, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000, emesso da Controparte_3
– sede di Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in
[...] data 4.12.2024, attesa la sussistenza dei gravi motivi e del periculum in mora tutti illustrati nella parte in fatto e nel paragrafo di diritto nr. 3 del presente ricorso.
NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona – sez. Lavoro, in funzione di Giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare, anche in ragione di quanto sopra e comunque per tutti i motivi riportati in punto di fatto e di diritto, l'illegittimità/nullità dell'Avviso di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 emesso dall – sede di Controparte_3
Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in data 4.12.2024
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1 all' in merito all'Avviso
[...] Controparte_3 di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 del 23.11.2024 emesso dall' – sede CP_1 di Cremona e notificato al ricorrente in data 4.12.2024
e per l'effetto
CONDANNARE
- P.IVA Controparte_3
, in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in 00144 P.IVA_3 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata
, presso Email_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona (CR),
[...] piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata
2 t all'annullamento e revoca dell'Avviso di Email_3 addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 emesso dall' Controparte_3
– sede di Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in data
[...] 4.12.2024.
In ogni caso
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio oltre accessori e 15% per spese generali”.
Si è costituito l' , Controparte_1 rappresentando di avere provveduto in autotutela allo sgravio dell'avviso di addebito opposto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché “a causa di una anomalia nella procedura automatizzata di gestione dei crediti contributivi, non era stato possibile, prima del 3.2.2025, creare sulla posizione del ricorrente il credito utile per operare lo sgravio. Consapevole di ciò, l' aveva CP_1 sempre provveduto a rilasciare DURC On Line positivo, onde evitare pregiudizio all Pt_2
Purtroppo il debito, formale ma non sostanziale, è transitato ad con procedura automatica, CP_5 generando l'AVA oggetto del ricorso”. Ha, quindi, così concluso:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, il difensore di parte ricorrente ha insistito, comunque, per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite;
all'esito di un rinvio finalizzato all'acquisizione del provvedimento di sgravio, il Tribunale, all'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. La cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale dedotta, per avere l adottato in autotutela i CP_1 provvedimenti di sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto, di talché - come confermato dalle parti all'odierna udienza - è ormai venuto meno l'oggetto di causa.
Il convenuto, del resto, ha prodotto i quattro provvedimenti emessi in relazione a ciascuna delle partite debitorie inserite nell'avviso di addebito n.
33520240000841282000, tutti recanti la data del 12.3.2025, con annesso annullamento del debito contributivo azionato (cfr. deposito del 12.3.2025).
3 *** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, l'Ente ha dedotto che, per un'anomalia non meglio chiarita nel funzionamento dei flussi informativi, non era stato possibile operare lo sgravio in maniera tempestiva.
Sennonché, emettendo l'avviso nonostante il precedente pagamento, l' ha reso CP_1 necessaria la proposizione della presente opposizione, posto che, in difetto, la parte ricorrente sarebbe decaduta dalla contestazione nel merito del debito.
Pertanto, la condotta collaborativa dell' ha evitato la sola Controparte_2 prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, così giustificando la compensazione delle spese relative alle limitate attività processuali svolte successivamente allo sgravio in autotutela, anticipato con la comparsa di costituzione
– dunque, prima della trattazione – e confermato dai provvedimenti del 12.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione del principio di causalità, l'
[...]
deve essere condannato a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese della fase di studio e della fase introduttiva, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della causa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
Dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l'
[...]
. Controparte_1
Condanna l' a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
4
8.4.2025 N. 2/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Priori e l'Avv. Barbato, presso lo Studio dei quali in Cremona, Corso
Vittorio Emanuele II, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Cessata materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, il
[...]
Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , impugnando Controparte_1
l'avviso di addebito n. 33520240000841282000, emesso il 23.11.2024 e notificato il
4.12.2024, per l'importo complessivo di € 9.939,45, per omesso versamento contributivo Gestione Agricola – datori di lavoro da ottobre 2022 a marzo 2023.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di essersi avveduto, nel gennaio 2023, di un errore nell'importo contributivo per i propri dipendenti per il IV trimestre 2022, dovuto a un calcolo non corretto nella trasmissione dei flussi
UniEmens, e di avere immediatamente segnalato la circostanza all'
[...]
, provvedendo anche, in data 16.6.2023, al pagamento di € 28.485,01, CP_2 nonché, in data 18.9.2023, al pagamento della differenza residua di € 8.234,91.
Inaspettatamente, quindi, in data 26.2.2024, il convenuto aveva emesso un invito alla regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori OTD e OTI impiegati nel primo trimestre 2023, per € 9.310,91, poi aumentati a € 9.771,10 in data
9.9.2024; tali importi, infatti, sarebbero relativi ai pagamenti già effettuati a seguito del ricalcolo e delle interlocuzioni intervenute con l , che, del resto, Controparte_2 aveva già confermato la regolarità della posizione previdenziale e il prossimo rilascio del DURC. Su tali premesse, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona – sez. Lavoro, in funzione di Giudice unico, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000, emesso da Controparte_3
– sede di Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in
[...] data 4.12.2024, attesa la sussistenza dei gravi motivi e del periculum in mora tutti illustrati nella parte in fatto e nel paragrafo di diritto nr. 3 del presente ricorso.
NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona – sez. Lavoro, in funzione di Giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
- accertare e dichiarare, anche in ragione di quanto sopra e comunque per tutti i motivi riportati in punto di fatto e di diritto, l'illegittimità/nullità dell'Avviso di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 emesso dall – sede di Controparte_3
Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in data 4.12.2024
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1 all' in merito all'Avviso
[...] Controparte_3 di addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 del 23.11.2024 emesso dall' – sede CP_1 di Cremona e notificato al ricorrente in data 4.12.2024
e per l'effetto
CONDANNARE
- P.IVA Controparte_3
, in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in 00144 P.IVA_3 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata
, presso Email_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona (CR),
[...] piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata
2 t all'annullamento e revoca dell'Avviso di Email_3 addebito nr. 335 2024 00008412 82 000 emesso dall' Controparte_3
– sede di Cremona in data 23.11.2024 e notificato al ricorrente in data
[...] 4.12.2024.
In ogni caso
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio oltre accessori e 15% per spese generali”.
Si è costituito l' , Controparte_1 rappresentando di avere provveduto in autotutela allo sgravio dell'avviso di addebito opposto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché “a causa di una anomalia nella procedura automatizzata di gestione dei crediti contributivi, non era stato possibile, prima del 3.2.2025, creare sulla posizione del ricorrente il credito utile per operare lo sgravio. Consapevole di ciò, l' aveva CP_1 sempre provveduto a rilasciare DURC On Line positivo, onde evitare pregiudizio all Pt_2
Purtroppo il debito, formale ma non sostanziale, è transitato ad con procedura automatica, CP_5 generando l'AVA oggetto del ricorso”. Ha, quindi, così concluso:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, il difensore di parte ricorrente ha insistito, comunque, per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite;
all'esito di un rinvio finalizzato all'acquisizione del provvedimento di sgravio, il Tribunale, all'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. La cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale dedotta, per avere l adottato in autotutela i CP_1 provvedimenti di sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto, di talché - come confermato dalle parti all'odierna udienza - è ormai venuto meno l'oggetto di causa.
Il convenuto, del resto, ha prodotto i quattro provvedimenti emessi in relazione a ciascuna delle partite debitorie inserite nell'avviso di addebito n.
33520240000841282000, tutti recanti la data del 12.3.2025, con annesso annullamento del debito contributivo azionato (cfr. deposito del 12.3.2025).
3 *** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, l'Ente ha dedotto che, per un'anomalia non meglio chiarita nel funzionamento dei flussi informativi, non era stato possibile operare lo sgravio in maniera tempestiva.
Sennonché, emettendo l'avviso nonostante il precedente pagamento, l' ha reso CP_1 necessaria la proposizione della presente opposizione, posto che, in difetto, la parte ricorrente sarebbe decaduta dalla contestazione nel merito del debito.
Pertanto, la condotta collaborativa dell' ha evitato la sola Controparte_2 prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, così giustificando la compensazione delle spese relative alle limitate attività processuali svolte successivamente allo sgravio in autotutela, anticipato con la comparsa di costituzione
– dunque, prima della trattazione – e confermato dai provvedimenti del 12.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione del principio di causalità, l'
[...]
deve essere condannato a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese della fase di studio e della fase introduttiva, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della causa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
Dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l'
[...]
. Controparte_1
Condanna l' a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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