TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: pensione anticipata flessibile – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO decorrenza
IL TRIBUNALE DI FERRARA illegittimsmente posticipata
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 04/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 749/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PRENDIN RAFFAELLA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CAIROLI, 30 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: pensione – decorrenza posticipata
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31/10/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo venisse accertato nei confronti dell'ente il suo diritto alla CP_1 erogazione della pensione anticipata flessibile (c.d. pensione “Quota 103”) secondo il regime previsto per i lavoratori che abbiano maturato i relativi requisiti entro il
31.12.2023, senza opzione per il contributivo, ossia secondo il regime ex art. 1, comma 283 legge 197/2022, che ha introdotto, nella sua versione originaria, l'art. 14 comma 1 al D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28.03.2019
n. 26, con decorrenza 01.03.2024, come da domanda amministrativa del 18.01.2024.
Esponeva di avere presentato all tramite il patronato domanda di CP_1 CP_2 pensione anticipata flessibile con decorrenza dal 1.3.2024, avendo il requisito anagrafico ed avendo effettivamente maturato nel novembre 2023 anche il
1 requisito contributivo richiesto. Pertanto aveva presentato le proprie dimissioni volontarie con detta decorrenza.
Senonché l a seguito di sollecito del patronato, replicava in data CP_1
16.5.2024 adducendo che non era stato possibile accogliere la domanda dell'assicurato poiché si trattava di istanza di pensione Anticipata Flessibile con opzione al contributivo ma non era stata presentata la domanda per la verifica del diritto a pensione con opzione al contributivo che necessariamente doveva precedere la domanda di pensionamento.
Il ricorrente realizzava, in tal modo, di avere, per mero errore materiale, selezionato dal menù a tendina, nel comporre la domanda telematica, la stringa corrispondente al diverso regime della pensione anticipata flessibile postulante l'opzione al contributivo, valevole per coloro i quali avessero maturato i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nel corso dell'anno 2024, mentre era stato suo intendimento fare domanda di “pensione anticipata flessibile” (c.d. “Quota 103”),
NON postulante l'opzione al contributivo, riguardante coloro che avessero maturato i requisiti nel precedente anno 2023, come nel suo caso.
Per tale ragione il giorno successivo chiariva l'equivoco, comunicando, tramite il patronato, che la domanda era stata solo erroneamente rubricata come domanda con opzione al contributivo, dovendosi in realtà intendere come domanda di pensione anticipata flessibile “Quota 103”, con requisito maturato nel
2023, che non richiedeva la previa presentazione di domanda per la verifica del diritto a pensione.
Con comunicazione del 24.5.2024 l'ente rispondeva che non era possibile accogliere la richiesta inoltrata e che si rendeva necessario presentare nuova domanda di pensione “indicando il corretto prodotto”.
Pertanto in data 30.5.2024 egli presentava nuova istanza di pensionamento selezionando questa volta dal menù a tendina la voce corretta.
Successivamente riceveva missiva datata 16.5.2024, ma protocollata solo in data 21.5.2024, con la quale l'ente comunicava il rigetto della prima domanda di pensionamento.
Veniva invece successivamente accolta, con provvedimento del 5.6.2024, la seconda domanda di pensione con decorrenza dal 1.6.2024. CP_ Sosteneva il ricorrente in punto di diritto che la condotta dell era stata contraria a buona fede, non avendo l dato corso al soccorso istruttorio ex art. 6 CP_1
L n. 241/1990 e non essendo, peraltro, mai stato in discussione il raggiungimento dei
2 requisiti per la pensione effettivamente richiesta, e giuridicamente scorretta, posto che la pensione anticipata flessibile costituisce un'unica tipologia di trattamento
(c.d. Pensione quota 103) che, tuttavia, a seconda del tempo di maturazione dei relativi requisiti (entro il 31.12.2023 piuttosto che entro il 31.12.2024) resta assoggettata ad un regime di decorrenza e di calcolo differenziato.
Che parimenti illegittimo era il provvedimento di reiezione del ricorso CP_ amministrativo del Comitato Provinciale il quale non teneva conto dell'oggettività dei fatti e della loro scansione temporale per come sopra descritti ed evidenziati.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna dell'ente al pagamento in suo favore di tutti gli arretrati di pensione anticipata flessibile maturati, senza opzione per il contributivo, dal 1.3.2024 al 1.6.2024, oltre ad interessi (da conteggiarsi nella misura di legge e, in specie, a far data dal deposito del ricorso nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
2. Costituitosi in giudizio, l'ente resisteva alla proposta azione, chiedendone il rigetto.
Deduceva che, secondo la circolare dell n. 289 del 1991, essendo la CP_1 domanda dell'assicurato elemento condizionante del diritto alla pensione, il contenuto della medesima assume rilevanza agli effetti del conseguimento della prestazione assicurativa ed all'ente non resta che prendere atto di tale manifestazione di volontà.
Evidenziava come nella prima domanda di pensione, peraltro presentata mediante soggetto particolarmente qualificato (Patronato di Ferrara), non CP_2 fossero presenti annotazioni o riferimenti alla pensione anticipata effettivamente voluta, né vi erano elementi di dubbia interpretazione o indicazioni che potessero dar luogo a diversa valutazione dell'istanza della ricorrente.
3. Il ricorso è fondato.
E' fatto pacifico e, comunque, documentato (doc. 6 ric.), che parte ricorrente abbia in data 18.1.2024 presentato attraverso il patronato la domanda di CP_2
“pensione anticipata flessibile opzione contributivo” con richiesta di decorrenza dal
1.3.2024.
La prestazione pensionistica denominata “pensione anticipata flessibile” è prevista dall'art. 14.1 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 (rubricato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile” ed introdotto
3 dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il quale, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disponeva al comma 1°: “1. In via sperimentale per gli anni
2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo CP_1
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Appare quindi evidente, alla luce di una semplice lettura della norma, che il trattamento “pensione anticipata flessibile” è un'unica fattispecie, con la differenza che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2024 le regole di calcolo seguono il sistema contributivo.
Ebbene, nella domanda di pensione presentata dal ricorrente, se da un lato era stata indicata la prestazione richiesta con la dicitura “opzione contributivo”, dall'altra, nella lista documenti specificati, era indicata la “dichiarazione reddituale quota 100, quota 102 e quota 103 valida dal 30.11.2023”; in latri termini il ricorrente aveva indicato che il requisito contributivo era venuto a maturare nell'anno 2023,
4 cosa peraltro evincibile anche dalla indicazione della presumibile data di decorrenza del trattamento indicato per il 1 marzo 2024.
Di fronte a questa contraddizione intrinseca contenuta nella domanda, l CP_1 ben si sarebbe potuto e dovuto attivare nel richiedere chiarimenti all'interessato e/o al patronato, in virtù del principio del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 L. n.
241/1990, che non costituisce una facoltà bensì un doveroso modus procedendi dell'amministrazione, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione,
Ci è voluto, invece, stante il silenzio dell ben oltre la data di decorrenza CP_1 presunta della prestazione, un sollecito del patronato in data 13 maggio 2024, presentato attraverso il sistema di comunicazione COMBIPAT - servizio sviluppato dall per facilitare la comunicazione strutturata tra gli enti di patronato e l CP_1 CP_1
– per apprendere che l'ente, ben lungi dal porsi il problema, riteneva che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 18.01.2024, per il seguente motivo: E' stata presentata la domanda di pensione Anticipata Flessibile con opzione al contributivo ma non è stata presentatala domanda per la Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo” (v. la risposta del 16 maggio 2024)-
A tale risposta, il patronato replicava a stretto giro, sempre tramite COMBIPAT, in data 17 maggio 2024, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'assicurato nella quale veniva precisato “che la domanda inoltrata in data
18/01/2024 domus n° 9057000061005 è stata inviata erroneamente come pensione anticipata flessibile opz. al contributivo. la domanda di pensione è da intendersi come pensione anticipata flessibile quota 103 con requisito maturato nel 2023” (v. doc. 11 ric., ma anche il doc. 4 conv.).
A fronte di tale chiarimento immediatamente fornito dall'assicurato, l'ente a sua volta replicava, in data 24 maggio 2024, che non era possibile accogliere la sua richiesta, senza fornire alcuna motivazione, indicando come “necessario presentare nuova domanda di pensione indicando il corretto prodotto”.
Successivamente in data 3 giugno veniva dall'agente postale lasciato avviso al ricorrente della raccomandata inviatagli dall datata 16 maggio 2024, ma CP_1 protocollata il 21 maggio 2024, ad ore 11:40, con la quale l'ente respingeva la domanda di “pensione anticipata flessibile opzione contributivo” in quanto “E' stata presentata la domanda di pensione Anticipata Flessibile con opzione al contributivo ma non è stata presentatala domanda per la Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo”.
5 Basta leggere i documenti sopra menzionati per rendersi conto che l'ente, adottando una condotta del tutto contraria a buona fede e correttezza, clausole generali di comportamento che trovano certamente applicazione anche nell'ambito del rapporto tra assicurato ed Istituto previdenziale, avendo natura lato sensu contrattuale, pur essendo venuto a conoscenza dell'errore dell'istante, che non mutava peraltro la natura della prestazione richiesta, ma solo il sistema di calcolo, ha mantenuto pervicacemente e rigidamente un atteggiamento oppositivo e di ostacolo, non spostandosi di un centimetro dalla posizione assunta il giorno 16 maggio, quando rispondeva al sollecito del patronato.
E' bene porre in evidenza il dato che la lettera del 16 maggio 2024
(verosimilmente generata dall'ente lo stesso giorno in cui forniva la sua risposta al sollecito, essendone identico il contenuto) è stata però protocollata il 21 maggio
2024 ed inviata solo che il patronato aveva fornito a stretto giro il chiarimento Pt_2 necessario all'ente il giorno 17 maggio. Il che vuol dire che, quando l'ente ha completato il procedimento iniziato con la domanda di pensionamento del 18 gennaio 2024, già aveva avuto contezza dell'errore “per errato flag” e, ciò nonostante, ha ignorato la precisazione corredata di relativa autocertificazione del ricorrente.
Errore materiale, attinente all'uso della modulistica informatica, che certamente non può determinare da solo la reiezione di una domanda di pensione e la pretesa dell'ente, secondo uno scorretto approccio burocratico autoreferenziale, di presentazione di una nuova domanda contenente l'indicazione del “corretto prodotto”.
Ed invero, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, seppure in diversa fattispecie, la Suprema Corte ha già più volte ritenuto, con orientamento costante, che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo CP_1 sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente (Cass. Sez. L., 04/10/2019, n. 24896, Rv. 655317
– 01; Cass. Sez. L. n. 14412/2019; nonché la giurisprudenza allegata da parte ricorrente al doc. 19).
4. Atteso che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della pensione anticipata richiesta, ma solo a seguito della nuova domanda del 30 maggio 2024
(doc. 16 ric.), si ritiene che al medesimo debba essere corrisposto il trattamento
6 dovuto con decorrenza dal 1.3.2024 con conseguente condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico perduto relativo al periodo 1.3.2024 –
1.6.2024, data di decorrenza della pensione come ingiustamente riconosciuta dall CP_1
Gli interessi sulla somma dovuti sono dovuti nella misura legale, secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 L. n. 412/1991.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, ella sua natura documentale
(esclusa quindi la fase istruttoria) e della semplicità della questione dedotta.
Il compenso deve essere aumentato del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis D.M. cit.),avuto riguardo al significativo numero di documenti prodotti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e
1) Dichiara diritto di alla erogazione della pensione anticipata Parte_1 flessibile (c.d. pensione “Quota 103”) prevista dall'art. 14.1, comma 1, D.L.
28.01.2019, n. 4, conv. in L. n. 26/2019 (introdotto dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), secondo il regime previsto per i lavoratori che abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31.12.2023, senza opzione per il contributivo (con applicazione dell'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, con decorrenza dal 01.03.2024, come da domanda amministrativa del
18.01.2024; per l'effetto
2) condanna l a pagare al ricorrente il trattamento pensionistico dovuto per il CP_1 periodo 1.3.2024 – 1.6.2024, oltre i relativi ratei di 13° ed oltre agli interessi legali dovuti secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 L. n. 412/1991;
3) condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2.424,50 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella Prendin, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ferrara il 04/04/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
7