Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell'udienza del 12 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 294 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Roberto Cao, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti, ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 13 febbraio 2024, prot. n.463/24
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, nato a [...] il Parte_1
08.09.1980, CF: ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere C.F._1
CP_ dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' ex art 2 L 297/82 e art 1 e 2 D. Lgs 80/92,
l'erogazione del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità di retribuzioni, non pagato, da lui ritenuto dovuto in relazione all'attività lavorativa svolta, alle dipendenze della fallita ditta individuale dal 01.10.2002 al 01.06.2012. Controparte_2
All'uopo ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze della ditta NI VA, esercente l'attività di vendita di carburante al dettaglio, dal 01.10.2002 al 01.06.2012 in assenza di regolare contratto di lavoro;
- con ricorso depositato il 9.12.2014, conveniva in giudizio nanti il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro (RG. 5312/2014) la ditta al fine di ottenere il riconoscimento del CP_2
- con sentenza n. 1540 del 10.12.2018 il Tribunale di Cagliari condannava Controparte_2 al pagamento, in favore di della somma complessiva lorda di € 88.202,07, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti;
- poiché la ditta NI non provvedeva a liquidare gli importi dovuti il sig. attivava Pt_1
una procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi (R.Es. n. 962/2019) e a seguito della detta procedura veniva assegnata al sig. la somma complessiva di Pt_1
14.906,11 Euro al netto delle spese legali;
- il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 57/2021, ha dichiarato il fallimento della ditta e in data 04.10.2021 è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo e il Controparte_2 ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo di euro 12.392,80 per trattamento di fine rapporto e per euro 61.503,10 per crediti di retribuzioni di cui euro 1.476,06 relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione;
- in data 27.05.2022 il ricorrente ha, quindi, presentato domanda per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità al Fondo di Garanzia ex art 2 L 297/82 e art 1 e 2 D. Lgs 80/92, e
CP_ gestito dall' CP_
- in data 30.11.2022 ha presentato ricorso al comitato provinciale
CP_
- in data 31.01.2023 l' rigettava la richiesta formulata dall'odierno ricorrente, in quanto
“in fase di proposizione della domanda di Fondo di Garanzia il richiedente, tramite l'apposita procedura telematica, è tenuto ad indicare la tipologia di procedura esecutiva attivata nei confronti dell'ex datore di lavoro. Nel caso di specie, la domanda è stata erroneamente presentata con indicazione del codice nr. 5, identificativo della procedura esecuzione individuale, in luogo del codice corretto nr. 1, corrispondere alla procedura concorsuale di
Fallimento effettivamente aperta nei confronti dell'impresa ex datrice di lavoro del lavoratore ricorrente”;
- in data 31.01.2024 ha, perciò, agito in giudizio perché venisse accertato nei confronti
CP_ dell' il suo diritto di percepire dal Fondo di Garanzia il trattamento di fine rapporto pari ad euro 12.392,80 e le ultime tre mensilità pari ad euro 1.476,06, per una somma complessiva dell'importo di euro 13.868,86 decorrenti dalla maturazione del credito. CP_ L' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.11.2024 è stato dichiarato contumace.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono. L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme CP_ in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Stabilisce il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) che
”nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 […]” (art. 1).
Precisa l'art. 2: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro , se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”;
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Risulta, infatti, che sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione da parte del Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della ditta così come riconosciuto e Controparte_2
ammesso al passivo nella procedura di fallimento della suindicata società.
Risultano, infatti, documentalmente dimostrati la cessazione del rapporto di lavoro, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito del lavoratore che è stato ammesso allo stato passivo, con provvedimento avente carattere di definitività.
L'esecutività dello stato passivo, che ha accertato l'esistenza e l'ammontare del credito per trattamento di fine rapporto in favore del ricorrente, quale dipendente della ditta fallita CP_ importa l'obbligo dell' di effettuare il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguarda, invece, le ultime tre mensilità deve rilevarsi che nessuna domanda
CP_ amministrativa al Fondo di Garanzia, istituito presso l' è stata inoltrata ai sensi del D.Lgs
80/92. E' agli atti esclusivamente la domanda al Fondo di Garanzia del 27.05.2022 per il pagamento del trattamento di fine rapporto ex art 2 L. 297/82. Posto che in materia di controversie previdenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziale è improponibile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, poiché il ricorrente non ha presentato nessuna domanda amministrativa al fondo volta ad ottenere il pagamento delle ultime tre retribuzioni, il ricorso sul punto va rigettato.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento parziale della domanda proposta, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto di ad ottenere dal Fondo di Garanzia Parte_1 CP_ gestito dall' l'importo lordo di euro 12.392,80 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi come per legge, mentre deve rigettarsi la domanda tesa ad ottenere l'importo lordo di euro 1.476,06 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzioni con conseguente condanna
CP_ dell' al pagamento della somma lorda di euro 12.392,80, oltre rivalutazione e interessi, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda del ricorrente appare equo compensare tra le parti nella misura di un terzo le spese processuali, che per i restanti due terzi, vanno poste a carico dell' convenuto e liquidate come da dispositivo. CP_1
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Come anche autorevolmente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, “ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato…. La somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del
2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente”. (Corte cost., ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012, con richiamo a Cass.pen., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537).
Il principio secondo cui il giudice è tenuto a quantificare in misura eguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e le somme dovute dallo Stato al difensore ex art. 82 e 130 T.U. è stato ribadito in sede civile da Cass. civ. Sez. VI- 2, con ordinanza n. 18167 del 16 settembre 2016.
Questo Tribunale ha una giurisprudenza consolidata che si inserisce nel solco delle pronunce sopra richiamate e non ritiene di dover mutare il proprio orientamento, nonostante si registri un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass.civ. Sez. II, ordinanza n.
22017 in data 11 settembre 2018).
I compensi vanno quindi liquidati nei limiti di cui all'art. 130 del d.P.R. 115/2002 ovverosia ridotti della metà.
Le spese di lite liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, aggiornati al d.m. 13 agosto
2022, n. 147, con riferimento allo scaglione dichiarato.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: CP_ in accoglimento parziale della domanda proposta da , condanna l' Parte_1
quale gestore del Fondo di Garanzia, alla liquidazione in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro 12.392,80 relativo al Trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara compensate nella misura di un terzo tra le parti le spese del giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti due terzi in favore dello Stato, liquidandole in complessivi CP_1
euro 899,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, 12 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo