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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 765/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
e nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Rispoli n. 113 presso lo studio dell'avv.to Gianmario di Lauro (cod. fisc. che li rappresenta e li C.F._3
difende giusta procure su fogli separati allegati al ricorso, (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
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RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 15.10.2024, il procuratore costituito dei ricorrenti ha reso le seguenti conclusioni: documentazione prodotta, e conclude affinché l'Ecc.mo Tribu-nale adito voglia omologare con sentenza la chiesta separazione consensuale alle seguenti condizioni: • 1. i coniugi vivranno separati per cui chiedono espressamente di essere a ciò autorizzati dal Tribunale, con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicarsi pre-ventivamente ogni eventuale cambio di residenza e domicilio;
• 2. i mobili attualmente presenti nella casa coniugale restano assegnati alla mo-glie sig.ra
[...]
, avendo il sig. già prelevato i propri effetti personali;
• 3. i coniugi Parte_1 Parte_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinun-ziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento l'una dall'altra; • 4. il sig. provvederà a Parte_2
spostare la sua residenza dalla casa familiare e la sig.ra provvederà a volturare Parte_1
a suo nome le utenze ancora intestate al marito;
• 5. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio od il rinnovo del passaporto, così come della carta d'identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno
o dell'altro coniuge;
• 6. Le spese legali per la presente procedura restano interamente compensate tra le parti>>
Il P.M. in data 11.12.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato il 10.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato: di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di Stabia (NA) in data 18.02.2021, dal quale non sono nati figli;
di essere entrambi economicamente autosufficienti, dal momento che il sig. svolge attività di Parte_2
commerciante, mentre la sig.ra svolge un tirocinio formativo;
che tuttavia, Parte_1
l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore ed assegnato alle parti il termine per la trattazione cartolare (decreto del
16.4.2023), scaduto in data 18.6.32023 il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, con ordinanza in data 15.10.2024, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., rese in data 11.12.2024.
2. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Alla stregua delle allegazioni della parti risulta invero cessata la comunione coniugale, tanto che le stesse parti hanno ribadito nel ricorso di non volersi riconciliare.
In assenza di figli e di richieste a contenuto patrimoniale ritiene, quindi, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione consensuale proposto in data 10.4.2024 dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
A. Omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Castellammare di Stabia (NA), il 01 ottobre 1987 e nato a Parte_2
Castellammare di Stabia (NA) il 18 maggio 1974 (atto n. 1, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia anno 2021), ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati per cui chiedono espressamente di essere a ciò autorizzati dal Tribunale, con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicarsi preventivamente ogni eventuale cambio di residenza e domicilio;
2. i mobili attualmente presenti nella casa coniugale restano assegnati alla moglie sig.ra
[...]
, avendo il sig. già prelevato i propri effetti personali;
Parte_1 Parte_2
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento l'una dall'altra;
4. il sig. provvederà a spostare la sua residenza dalla casa familiare e la sig.ra Parte_2
provvederà a volturare a suo nome le utenze ancora intestate al marito;
Parte_1
5. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio od il rinnovo del passaporto, così come della carta d'identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno o dell'altro coniuge;
6. Le spese legali per la presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2021);
Torre Annunziata, camera di consiglio del 18/12/2024
Il presidente relatore dott.ssa Marianna Lopiano