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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15243 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 65672/2022 promossa da:
“ Parte_1
Con sede legale in Roma via Nicotera 24, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Lanza 121, presso lo studio dell'Avv. Rondoni Diana, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su atto separato all'atto di citazione.
attrice
Contro
CP_2
convenuto contumace
1 OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale del commercialista.
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “ ha adito il Tribunale Civile di Parte_2
Roma chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del commercialista
Dott. , e per l'effetto, condannare il medesimo professionista al ristoro di tutti i CP_2
danni patrimoniali subiti, da liquidarsi in una somma complessiva pari a € 49.364,99, di cui €
47.511,79 come da cartella di pagamento ed € 1.853,20 a titolo di spese sostenute dall'azienda per la difesa nel giudizio tributario, con vittoria di spese e compensi di lite ed onorari.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva quanto segue.
Negli anni 2015,2016,2017,2018 la “ si avvaleva dell'attività professionale del Parte_2
commercialista Dott. per la tenuta della contabilità dell'azienda, senza aver CP_2
ricevuto dallo stesso una diligente assistenza fiscale.
In particolare, in data 20.09.2021la “ aveva ricevuto dall Parte_2 Controparte_3
la notifica della cartella di pagamento n. 0972020012040915000 per la riscossione dell'IVA relativa all'annualità del 2016, per un importo pari ad € 47.511,79, comprensivo di sanzioni ed interessi. Con la suddetta cartella veniva messo a recupero un credito IVA pari ad € 32.528,00 all'esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 della dichiarazione IVA del
2016, presentata dal Dott. il 28.02.2017.
Ciò in quanto, nella dichiarazione IVA del 2016, al rigo VL8, il commercialista convenuto aveva dichiarato un credito di imposta IVA di € 37.528,00 successivamente rideterminato dall'Amministrazione finanziaria nella misura di € 5.309,00.
L'importo di € 5.309,00 derivava da un errore precedentemente compiuto dal commercialista, al rigo VL4 della dichiarazione IVA del 2015, presentata dal professionista in data 30.09.2016.
Infatti alla “Da Bendata s.r.l.” spettava per l'anno d'imposta 2015 un credito IVA di € 37.877,00 e non già quello minore di € 5.309,00 indicato dal professionista.
2 Dall'esame dei registri e delle fatture del 2015 emergeva che la contribuente aveva registrato operazioni imponibili pari ad una somma di €150.584 con una imposta IVA di €15.064,00 ed operazioni passive di acquisto pari ad € 350.868,00 con IVA in detrazione per € 70.321,00.
Pertanto, dalla differenza tra l'IVA a debito e quella a credito del 2015 risultava che alla
[...]
spettava il maggior credito di € 37.528,00. Parte_2
Al fine di rettificare il corretto importo del credito IVA per l'anno 2015, in data 23.11.2021 la società aveva presentato una dichiarazione integrativa tramite il suo nuovo commercialista
(Dott.ssa ), da cui risultava il credito IVA di € 37.877,00. Persona_1
Nonostante la presentazione della predetta dichiarazione integrativa, essa attrice si era vista notificare la cartella di pagamento n. 0972020012040915000, avverso la quale era stato proposto ricorso-reclamo, attualmente pendente innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma.
Inoltre, dall'esame delle difese dell'Ente creditore nel giudizio tributario aveva appreso che l'Amministrazione finanziaria, in data 26.22.2018, ovvero prima di emettere la cartella di pagamento, aveva inviato una comunicazione di irregolarità alla pec del Dott. , che però non gliene aveva dato notizia.
Dunque, l'odierno convenuto, in violazione dei suoi doveri deontologici e professionali, aveva omesso di informarla della comunicazione di irregolarità, tanto da apprenderne l'esistenza solo con la notifica della relativa cartella di pagamento, senza poter più regolare bonariamente la sua posizione con l ed essendo costretta ad intraprendere l'onerosa e aleatoria Controparte_3
via giudiziale.
In conclusione, a causa della negligenza ed imperizia del convenuto, nonché della sua scorrettezza professionale, la “ aveva subìto un notevole danno patrimoniale. Parte_2
In data 18 marzo 2022 era stata inviata una diffida ad adempiere al Dott. con richiesta degli estremi della sua polizza assicurativa e l'invito a risarcire il danno, rimasta senza esito. Anche
l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita era rimasta priva di riscontro.
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Il Dott. non si costituiva in giudizio, restando contumace.
3 Nelle more del giudizio, perveniva alla “ l'intimazione di pagamento della Parte_2
cartella di pagamento in oggetto, maggiorata di ulteriori interessi, per un totale di euro 51.143,15.
La causa, istruita con la produzione documentale offerta dall'attore in allegato all'atto di citazione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025.
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La domanda attorea è infondata e va disattesa.
Preliminarmente si osserva che come noto, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza ed il termine di scadenza del contratto ed allegare l'inadempimento, mentre costituisce onere del convenuto provare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto o che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001).
Va altresì considerato che per la conclusione del contratto d'opera intellettuale non è richiesta alcuna forma particolare, per cui lo stesso può essere stipulato anche verbalmente.
Tuttavia, nel caso di specie la società attorea non ha fornito la prova del conferimento dell'incarico professionale al , limitandosi piuttosto a porre l'accento sul presunto inadempimento delle obbligazioni da parte di quest'ultimo. Premesso dunque che l'attrice, venendo meno al proprio onere probatorio, non ha speso alcuna parola per dimostrare che l'invio delle dichiarazioni IVA dalle quali sarebbe scaturito il danno è stato effettuato proprio dal convenuto, osserva il Tribunale che nemmeno i due pagamenti in favore del che risultano dal registro acquisti del 2015 appaiono sufficienti a dimostrare tale assunto, non essendo noto a quale titolo essi sono stati fatti.
Di conseguenza, non avendo la fornito prova convincente della esistenza del Parte_2
rapporto contrattuale con il , la domanda deve essere disattesa.
Per giunta, ad abundantiam, giova rammentare che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno effettivo e se il cliente avrebbe - sempre secondo il criterio del “più probabile che non” - conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto (Cass. civ., III sez., ordinanza n. 4742/19).
4 Nel caso di specie, in merito alla questione del credito IVA pende ancora giudizio innanzi alla
Commissione Tributaria, sicché non vi è prova del fatto che la società abbia subìto un pregiudizio attuale, non potendosi escludere un accoglimento della domanda e l'annullamento della pretesa erariale. Difetta pertanto nel caso in esame anche la prova del danno.
In conclusione la domanda deve essere respinta.
Nulla per spese, tenuto conto della contumacia del .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda siccome infondata;
- Nulla per spese, stante la contumacia del convenuto.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Carlotta La Vecchia.
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