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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGORNI PROIETTI NA ( ) VIA BAGLIONI,10 PERUGIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Controparte_1 P.IVA_2 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA,11 C/O AVV.BENEDETTA MARCHESINI PERUGIApresso il difensore avv. DE LUCA MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21/3/2024 che si intendono qui interamente richiamate.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la banca Parte_1 Controparte_1
riguardo due rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da ultimo con la stessa, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte indebitamente, e precisamente:
1) rapporto n.056668570197l, originariamente sottoscritto con la Banca Commerciale Italiana in data 1.1.0.1999;
2) rapporto n. 1000/00001361 originariamente sottoscritto con San Paolo Imi spa in data
12.4.2006.
Per entrambi i rapporti, nelle conclusioni, l'attrice accenna al fatto che entrambi i conti correnti siano entrambi chiusi (senza specificare quando).
Come unico argomento per entrambi i conti correnti deduce che siano stati applicati interessi usurari, specificando che vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia individuato secondo le modalità previste dalla L. 108/1996 in numerosi trimestri.
Nulla viene dedotto in merito alle condizioni contrattuali pattuite originariamente o per integrazioni successive.
Nella citazione vi sono accenni generici (nella parte in fatto e nelle conclusioni) anche a interessi ultralegali, anatocismo, Commissioni di massimo scoperto, costi, competenze, remunerazioni, senza che però siano supportate in alcun modo da argomentazioni in diritto.
Altrettanto generico è l'accenno a violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, non corredato da alcun riferimento specifico che ne consentano la verifica né ad effetti giuridici.
Alla luce del complesso dell'atto, si ritiene che la difesa dell'attrice abbia inteso che gli addebiti di tali voci siano da travolgere per effetto della gratuità del mutuo usurario per effetto della L. 108/1996 e dell'art. 1815 c.c. e non siano oggetto di domande autonome.
si è costituita eccependo la nullità della citazione, la sua estrema Controparte_1
genericità, la prescrizione del diritto di ripetizione e, comunque, l'infondatezza delle avverse pretese.
A seguito dell'istruttoria, la causa viene in decisione.
pagina 2 di 4 Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese.
Prima ancora dell'onere della prova, ad ogni modo, l'attore è gravato dall'onere di allegazione e di perimetrazione delle proprie domande.
La possibilità di introdurre questioni sollevabili d'ufficio successivamente al maturare delle preclusioni ex art. 164 ss. C.p.c. e 183 c.p.c. riguarda solamente eccezioni, ossia questioni a difesa delle parti che possano paralizzare una avversa difesa. Non può, invece, tramite tale istituto consentirsi un ampliamento della domanda, una modifica o una integrazione del petitum o del risultato concreto chiesto dall'attore. Contrariamente opinando si darebbe luogo a gravissime lesioni del contraddittorio, soprattutto quando le questioni coinvolgono aspetti di fatto, su cui il convenuto avrebbe dovuto prendere posizione ed offrire i propri elementi di prova secondo la ordinaria dialettica processuale e l'ordine previsto dal codice. La materia del contendere è limitata dall'atto introduttivo (salve, a determinate condizioni che qui non ricorrono) le possibilità di domande riconvenzionali e di reconventio reconventionis.
Il presente giudizio, pertanto, riguarda essenzialmente la contestazione di usura ai due conti correnti indicati dall'attore.
Sul punto si deve prendere atto che la Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del
19.10.2017, che appare applicabile anche al rapporto di conto corrente, ha enucleato il principio secondo cui cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 c.p.p. la sola usura originaria e non anche la usura sopravvenuta, ossia quella che non ha origine endogena al contratto e non è quindi dovuta alla volontà delle parti, bensì esogena allo stesso ed è dovuta a cause esterne e al contratto, come l'andamento dei tassi nel tempo di durata del rapporto. E' quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse e per periodi successivi alla stipulazione del contratto.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla pagina 3 di 4 parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGORNI PROIETTI NA ( ) VIA BAGLIONI,10 PERUGIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Controparte_1 P.IVA_2 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA,11 C/O AVV.BENEDETTA MARCHESINI PERUGIApresso il difensore avv. DE LUCA MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21/3/2024 che si intendono qui interamente richiamate.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la banca Parte_1 Controparte_1
riguardo due rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da ultimo con la stessa, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte indebitamente, e precisamente:
1) rapporto n.056668570197l, originariamente sottoscritto con la Banca Commerciale Italiana in data 1.1.0.1999;
2) rapporto n. 1000/00001361 originariamente sottoscritto con San Paolo Imi spa in data
12.4.2006.
Per entrambi i rapporti, nelle conclusioni, l'attrice accenna al fatto che entrambi i conti correnti siano entrambi chiusi (senza specificare quando).
Come unico argomento per entrambi i conti correnti deduce che siano stati applicati interessi usurari, specificando che vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia individuato secondo le modalità previste dalla L. 108/1996 in numerosi trimestri.
Nulla viene dedotto in merito alle condizioni contrattuali pattuite originariamente o per integrazioni successive.
Nella citazione vi sono accenni generici (nella parte in fatto e nelle conclusioni) anche a interessi ultralegali, anatocismo, Commissioni di massimo scoperto, costi, competenze, remunerazioni, senza che però siano supportate in alcun modo da argomentazioni in diritto.
Altrettanto generico è l'accenno a violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, non corredato da alcun riferimento specifico che ne consentano la verifica né ad effetti giuridici.
Alla luce del complesso dell'atto, si ritiene che la difesa dell'attrice abbia inteso che gli addebiti di tali voci siano da travolgere per effetto della gratuità del mutuo usurario per effetto della L. 108/1996 e dell'art. 1815 c.c. e non siano oggetto di domande autonome.
si è costituita eccependo la nullità della citazione, la sua estrema Controparte_1
genericità, la prescrizione del diritto di ripetizione e, comunque, l'infondatezza delle avverse pretese.
A seguito dell'istruttoria, la causa viene in decisione.
pagina 2 di 4 Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese.
Prima ancora dell'onere della prova, ad ogni modo, l'attore è gravato dall'onere di allegazione e di perimetrazione delle proprie domande.
La possibilità di introdurre questioni sollevabili d'ufficio successivamente al maturare delle preclusioni ex art. 164 ss. C.p.c. e 183 c.p.c. riguarda solamente eccezioni, ossia questioni a difesa delle parti che possano paralizzare una avversa difesa. Non può, invece, tramite tale istituto consentirsi un ampliamento della domanda, una modifica o una integrazione del petitum o del risultato concreto chiesto dall'attore. Contrariamente opinando si darebbe luogo a gravissime lesioni del contraddittorio, soprattutto quando le questioni coinvolgono aspetti di fatto, su cui il convenuto avrebbe dovuto prendere posizione ed offrire i propri elementi di prova secondo la ordinaria dialettica processuale e l'ordine previsto dal codice. La materia del contendere è limitata dall'atto introduttivo (salve, a determinate condizioni che qui non ricorrono) le possibilità di domande riconvenzionali e di reconventio reconventionis.
Il presente giudizio, pertanto, riguarda essenzialmente la contestazione di usura ai due conti correnti indicati dall'attore.
Sul punto si deve prendere atto che la Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del
19.10.2017, che appare applicabile anche al rapporto di conto corrente, ha enucleato il principio secondo cui cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 c.p.p. la sola usura originaria e non anche la usura sopravvenuta, ossia quella che non ha origine endogena al contratto e non è quindi dovuta alla volontà delle parti, bensì esogena allo stesso ed è dovuta a cause esterne e al contratto, come l'andamento dei tassi nel tempo di durata del rapporto. E' quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse e per periodi successivi alla stipulazione del contratto.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla pagina 3 di 4 parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4