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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5635/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con domicilio eletto a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Luciana Intilisano, che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni per procura in atti,
resistente oggetto: pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 aprile 2017 premesso di essere stato già Parte_1
riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap grave decreto di omologa del 20 maggio
2016 (proc. n. 915/2015 r.g.), lamentando l'ingiusto rigetto della domanda amministrativa per ottenere l'indennità di accompagnamento, presentata il 21 dicembre 2016 a seguito dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, lamentava che in sede di nuova visita la Commissione medica lo aveva giudicato invalido all'80% per la sola sindrome ossessivo-compulsiva, formulava nuova istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento sia della pensione di invalidità civile che della indennità di accompagnamento (n.
2007/2017 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che negava l'esistenza dei relativi requisiti. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 15 novembre 2019, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del suddetto status e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici connessi.
Nella resistenza dell' e dell'Assessorato, sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal CP_1
deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984,
la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta
quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato nel corso dell'ATP, dr. (Medico Chirurgo - Spec. Per_1
[.. Psichiatra , Dott. , Ipnologo Controparte_2 Controparte_3
Consulente , Perf. in Medicina Psicosomatica e Controparte_4 Controparte_5
Neuropsicologia Medica, Perf. in Psiconeuroendocrinoimmunologia e Prev. dello Stress Lavoro-
correlato), richiamato in questa fase, ha precisato che “La Ctu effettuata precedentemente aveva evidenziato … NEVROSI FOBICA OSSESSIVO-COMPULSIVA ICD-9 cod.diagn.300.3;
tab.02/2002 cod.diagn.1203, con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 50% e
, ICD-9 cod.diagn.311; tab.02/2002 cod.diagn.2206, con Persona_2
riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 40%. Con l'applicazione della formula per patologie coesistenti la percentuale riconosciuta è pari all'80%. Parte_2
Nella relazione è stato ampiamente descritto il profilo psicopatologico del periziando, che d'altra parte trova riscontro nelle certificazioni degli specialisti del Centro di Salute Mentale che hanno diagnosticato le patologie nei seguenti termini (“sindrome ossessivo-compulsiva grave”,
“fobie specifiche con marcata limitazione del funzionamento sociale e lavorativo”, “Disturbo
2 d'ansia generalizzato con tratti ossessivi-compulsivi”, “Reazione depressiva”), e con i quali il sottoscritto si è confrontato onde avere una visione più ampia dell'esordio, decorso, e valutazioni della psicopatologia. Il quadro clinico psichiatrico viene quindi riconfermato in questa sede.
… In riferimento ai precedenti Ctu, illustri e stimati colleghi specialisti in materia neuropsichiatrica, che hanno riconosciuto una invalidità totale e permanente, gli stessi hanno effettuato ulteriori diagnosi non di propria competenza e nella specie una Broncopatia cronica ostruttiva senza un esame spirometrico od un Rx toracico ed una Cardiopatia Ipertensiva
“probabile”, senza poter misurare la pressione arteriosa e/o senza un Elettrocardiogramma o
Holter cardiaco. Quindi è apparso incongruo al sottoscritto Ctu riconoscere tali processi morbosi in materia squisitamente medico-legale. …
… l'Avv. di parte attrice depositava nuova documentazione medica in data 09.07.2021, inviata al sottoscritto dalla cancelleria addetta in data 12.07.2021, che attestava un ricovero presso l'Ospedale Papardo di Messina in data 17.04.2021 per un'ernia ombelicale strozzata che ha richiesto immediato intervento chirurgico con risoluzione e beneficio clinico, e dimesso in data
30.04.2021 con diagnosi di: “Ernia epigastrica-sopraombelicale strozzata in pz affetto da depressione e sindrome ossessivo-compulsiva in trattamento farmacologico, focolai polmonari e versamento pleurico in via di risoluzione”. Durante la degenza il Sig. è stato sottoposto Pt_1
ad esame ECG che documentava: “EAS, sovraccarico atriale dx, BBDX incompleto con alterazioni secondarie compatibili con iniziale sovraccarico ventricolare dx..”. Veniva quindi documentato un emiblocco anteriore sx (Eas), ed un blocco di branca dx(bbdx) che costituiscono un'anomalia della conduzione elettrica del cuore e che influiscono sulle capacità contrattili riducendo l'attività
elettrica del cuore. Quindi è possibile diagnosticare una Cardiopatia con media insufficienza alla quale può essere riconosciuta una percentuale di invalidità di pari al 50%.(cod. tab.02/2002
cod.diagn.6442) Inoltre a causa di difficolta respiratorie veniva effettuata Tac torace che rilevava
“..Area di addensamento parenchimale a vetro smerigliato al segmento dorsale del lobo superiore di dx. Discreta quota di versamento pleurico bilaterale con associata atelettasia del parenchima polmone contiguo”. L'esame strumentale ha quindi evidenziato la presenza del tessuto polmonare di un iniziale processo fibrotico (vetro smerigliato), e la presenza di una anomalia degli alveoli polmonari che non riescono ad incamerare una quantità sufficiente di aria(atelettasia). Entrambi
i reperti causano un'insufficienza respiratoria, come risulta dalle successive documentazioni ospedaliere, la quale può essere riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 35%.(cod.
tab.02/2002 cod.diagn.6404 per analogia). La Tac addome rilevava inoltre una voluminosa ernia
3 iatale, per la quale può essere riconosciuta una percentuale minima del 5% (cod. tab.02/2002
cod.diagn.6427 per analogia). Il nosocomio ospedaliero non ha evidenziato altri elementi patologici per i quali sarebbe sicuramente intervenuto (vedi TAC cranio, RMN cerebrale, etc), non avendo notato segni clinici di ulteriori patologie, in primis neuropsichiatriche. Quindi allo stato attuale, tenuto conto dei processi morbosi rilevati il soggetto periziando potrebbe essere dichiarato invalido totale e permanente con riconoscimento della pensione d'inabilità a far data dal mese di ottobre 2020, secondo l'orientamento giurisprudenziale che retrodata di almeno sei mesi il processo morboso rilevato dai sanitari ospedalieri nel mese di aprile 2021. …
In relazione all'indennità di accompagnamento, le sentenze e le ordinanze della Corte di
Cassazione che ne riconoscono il diritto, citate dall'Avv. di parte attrice, non trovano alcun riscontro clinico come già precedentemente suddetto. Nella fattispecie la n.6673/2002 applica il diritto ad un quadro di demenza(vascolare/Alzheimer) di cui il soggetto non è affetto. La
n.3299/2001 fa riferimento a patologie neuropsichiatriche connatali, che non hanno relazione con la patologia del periziando. la n.4664/1993 e 1268/2005 includono infermità mentali in cui si ravvisa la pericolosità sociale, avulse dalla realtà clinica del periziando. La n. 4389/2011
riconosce l'indennità ai soggetti con importante deterioramento psichico ma il sig. non Pt_1
presenta alcun deterioramento mentale. La n. 5557/2002 dispone che siano meritevoli i soggetti affetti da oligofrenia, patologia non ravvisata nel periziando. Infine le ordinanze del 27/11/2014
n. 25255 del 31.01.17 n. 2600 prevedono un'incapacità di effettuare determinati atti quotidiani e strumentali, che discendono da un'incapacità strutturale del soggetto. A conferma di quanto esposto i sanitari del nosocomio Papardo, presso cui il periziando è stato ricoverato per circa 15
gg, avendo riscontrato le infermità asserite dall'Avv. di parte attrice, per le quali si sarebbe ravvisato il diritto all'indennità di accompagnamento, avrebbero senza indugio effettuato accertamenti e valutazioni diagnostiche e terapeutiche, di cui invece non vi è alcun riscontro. Per
tutte le motivazioni suddette il soggetto periziando non possiede i requisiti minimi per ottenere l'indennità di accompagnamento.”
Orbene, alla luce della complessità del caso esaminato e dei rilievi sollevati da parte ricorrente veniva disposta nuova CTU, anche al fine di chiarire se vi è stato un miglioramento delle condizioni del ricorrente rispetto a quelle rilevate in precedenza nell'ambito del procedimento iscritto al n. 915/2015 r.g. (cfr. CTU allegata da parte ricorrente, che l'ha giudicato totalmente invalido); se la grave patologia psichiatrica dell' gli consente di compiere in autonomia gli Pt_1
atti della vita quotidiana (secondo i criteri richiamati da Cass. n. 24980/2022 e 1268/2005).
4 E il dr. ha affermato che egli è affetto solo da “1. Disturbo, o sindrome, Parte_3
ossessiva-compulsiva grave con Fobie specifiche e ideazione prevalente. Cod.ICD9 296, 2.
Insufficienza venosa arti inferiori ICD9 454.1” che determinano un'invalidità complessiva dell'84% “senza comunque compromettere nel periziato la capacità di compiere gli atti della vita quotidiana o di determinarsi autonomamente al compimento degli stessi nei tempi dovuti e nei modi appropriati.” dal 27 marzo 2019, precisando che “non si è manifestata evidenziata clinica,
nè documentale, delle patologie menzionate nella ATP del 14/03/2016 quali: Emiparesi sinistra con disturbi del movimento, “Fenomeno di Raynaud”, BPCO e Depressione endogena grave. … la differente valutazione rispetto alla CTU del 14/03/2016 non deriva da una evoluzione migliorativa della patologia del periziando ma piuttosto da una differente valutazione, più
attinente a mio parere alla effettiva condizione psicopatologica sussistente nel periziato, risultante da indagine e considerazioni diverse rispetto a quelle della Dott.ssa specialista in Per_3
Neurologia, mentre si correla alla diagnosi del Dott. Specialista in Psichiatria Per_1
(consulenza del 24/09/2019, con assegnazione di un grado complessivo di invalidità dell'80%) e con quella degli Psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale.
… Nel caso di cui trattasi si è appurato che il periziato, se pur affetto da rilevante inabilità lavorativa (non totale), può comunque svolgere le funzioni connesse alla vestizione, alla nutrizione, all'igiene personale, all'espletamento dei bisogni fisiologici, allo spostarsi nell'ambiente domestico, alla conoscenza del valore del denaro, all'orientamento temporo- spaziale, alla assunzione delle medicine, in sostanza è capace di effettuare in sufficiente autonomia quanto attiene alle necessità essenziali della quotidianità di cui intende il significato ed il valore.
Ed inoltre nelle sentenze sopra riportate è fatto riferimento a soggetti con patologie (ritardo mentale, epilessia, sindrome psico-organica ecc.) differenti rispetto a quelle dalle quali è affetto il periziato.”.
Ciò posto, l'accertamento effettuato da entrambi i consulenti risulta persuasivo quanto alla negazione della necessità di assistenza continua, mentre in ordine alla percentuale di invalidità solo quello del dr. è sorretto da congrua e diffusa motivazione (anche in ordine alle ragioni del Per_1
discostamento dalle conclusioni della dr.ssa che tiene conto delle ulteriori certificazioni Per_3
prodotte dall' e merita in definitiva di essere condiviso. Pt_1
Non si ritiene quindi di disporre un ulteriore rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011), non ravvisandosi errori diagnostici o la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
5 Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità civile dall'ottobre 2020, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni altra pretesa va disattesa.
3.- Le ragioni della decisione e la decorrenza come sopra individuata giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile
(quale invalido in misura pari al 100%) dall'ottobre 2020;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese processuali. CP_1
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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