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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 22/2025 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cipriano con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni (TR) in data
18/06/2006, precisando che dall'unione in data 14/06/2007 in Narni (TR) nasceva il figlio Tes_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di
[...] separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 12/02/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: “1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n.
898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e in Narni in data 18/06/2006,- Parte_1 CP_1
atto iscritto al N. 31 parte 2 serie A - anno 2006 -Comune Narni- e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Narni di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) la casa coniugale sita in Stroncone (TR), Voc Piciolo 52/F, di proprietà del SI. Pt_1
resterà assegnata allo stesso in via esclusiva;
3) il figlio minore , ormai prossimo alla maggiore età, resterà affidato Testimone_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con mantenimento della propria residenza anagrafica presso la madre. alternerà i periodi di permanenza infrasettimanale tra il padre e la Tes_1
madre compatibilmente con i propri impegni di carattere scolastico, sociale e ricreativo, nonchè, visto l'approssimarsi della maggiore età, anche con i propri desideri e preferenze, in modo tale che sia tendenzialmente garantita una equivalente permanenza tra i genitori sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana;
analoga equivalente permanenza dovrà essere attuata per le festività antecedenti il raggiungimento della maggiore età di che alternerà la propria Tes_1
presenza presso le residenze dei genitori in base ad accordi che gli stessi si impegnano a prendere in via di fatto ed in continuità con la prassi già in essere, tenuto conto anche del parere di
Tes_1
4) il SI. entro il 10 di ogni mese verserà alla SI.ra , quale Parte_1 CP_1
contribuzione al mantenimento del figlio fino alla sua raggiunta indipendenza Tes_1 economica, l'importo mensile di euro 350,00 annualmente rivalutabile come per legge secondo
l'indice ISTAT.; tutte le spese straordinarie documentate e previamente concordate, graveranno nella misura del 50% a carico di ciascun genitore come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Terni;
5) per intervenuta intesa tra i ricorrenti, gli stessi hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti, con rinuncia reciproca e rispettiva al mantenimento;
gli stessi pertanto non hanno null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra e si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda. Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni (TR), in data
18/06/2006 tra nato a [...], il [...], e nata Terni il Parte_1 CP_1
15/02/1980, alle condizioni indicate in parte motiva;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NARNI (TR) (atto n. 31 parte 2 serie A - anno 2006);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli