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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 2225/2019
tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manfredo Piazza e Paola De Vincenti Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Allegrini CP_1
Conclusioni come in atti
FATTO
Con rituale atto di citazione la sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manfredo Piazza e Paola De Vincenti C.F._1 allegava: “ ha intimato formale atto di diffida e messa in mora del 27.07.2018 alla odierna attrice, CP_1
, quale erede di il pagamento di € 26.158,65, per utenze di gas Parte_1 Persona_1 asseritamente non pagate dal de cuius.
che in precedenza al sig. veniva richiesto, da parte di Persona_1 Controparte_2
il pagamento di complessivi € 26.158,65, in forza di n.2 fatture: la prima N. M100497991 del
[...]
19/07/2010 per € 18.956,43 in riferimento al periodo che va dal 9 giugno 2010 all'8 luglio 2010; la seconda N. M110432125 del 08/08/2011 per € 7.115,23 in riferimento al periodo che va dal
10/08/2010 al 08/08/2011 per un presunto consumo complessivo di 33.764 standard metri cubi;
che il sig. contestava più volte il consumo che gli venne fatturato per il periodo 10-08-2010/08- Per_1
08-2011 in quanto la sostituzione del contatore era stata determinata dal malfunzionamento dello stesso, dato che in un solo mese e cioè dal 9 giugno 2010 all'8 luglio dello stesso anno riportava un Cont consumo abnorme pari a 25.186;
tale anomalia si accertava appunto dovuta ad un guasto del contatore stesso e pertanto quest'ultimo veniva sostituito in data 18 marzo 2011;
che la lettura finale (MC.56.493) del contatore sostituito riporta una maggiorazione di MC.25.186, per cui non si può tenere conto di tale quantitativo ai fini del conguaglio che veniva addebitato al sig. nella fattura contestata e, ora, alla sua erede sig.ra Per_1 Persona_2
che il Sig. non ha mai consumato simili quantità durante l'intero periodo di utenza;
basti Per_1 rilevare le precedenti fatture di cui si è in possesso e che si producono in allegato, considerando il consumo annuo medio. Ciò risulta altresì confermato dall'allegato RECORD METANO inviato precedentemente in data 26/09/2011 al fine di dimostrare che era impossibile un consumo così elevato in così breve periodo e soprattutto in un mese estivo. Un tale consumo non si era mai verificato nemmeno nell'arco di un anno intero;
che il sig. peraltro nel periodo in questione non si trovava in sede essendo all'estero per far Per_1 visita ai figli, residenti a [...];
che in data 04/04/2012 veniva nuovamente contestata la fattura (sempre e solo per il periodo che va Contr dal 9 giugno all'8 luglio 2010) in seguito alla comunicazione di del 20-01-2012 prot.
N.C04915488; detta anomalia veniva anche accertata personalmente dal Sig. che si recava Per_1 presso l'ufficio tecnico di competenza per chiedere di sistemare il guasto del contatore stesso;
che in Cont seguito un tecnico della i recava presso l'abitazione del de cuius constatando che il consumo era effettivamente eccessivo e sproporzionato per cui riteneva opportuno cambiare il contatore”. Concludeva pertanto l'attrice chiedendo a questo Tribunale di :
“Accertare e dichiarare che il de cuius, Sig. in relazione alle utenze allo stesso Persona_1 intestate ed alle fatture indicate, non si rese inadempiente di alcun pagamento nei confronti della società convenuta e pertanto, nulla è dovuto alla dalla parte attrice in relazione alle suddette CP_1 fatture.
2. In subordine accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta, rispetto a quella Cont richiesta da sulla base di quanto emergerà nel corso della causa anche in virtù di apposita CTU che sul punto dei consumi effettivi viene richiesta fin da ora;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Si costituiva la società con sede in San Donato Milanese, piazza Ezio Vanoni Controparte_4
n.
1 -cod. fisc. e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Milano in persona P.IVA_1
dell'Avv. Pietro Galizzi, munito dei necessari poteri di rappresentanza conferiti giusta procura per atto notaio Dott. di Milano del 26/6/2017, rep. 49489, racc. 11128, elettivamente Persona_3
domiciliata in Catanzaro, via Alcide De Gasperi 30, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Allegrini, suo difensore come da procura in atti, eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, della domanda attorea.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc
Motivi della decisione
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che seguono;
per come allegato, e provato dalla convenuta : “ Per il recupero del credito portato dalle ripetute fatture n. M100497991 del 19/7/2010 di € 18.956,43 e n. M 110432125 dell'8/8/2011 di € 7.115,23
(residuo dovuto € 7.057,39) ed anche dalla fattura n. M100524695 del 09/8/2010 di € 144,83 ,
[...] ha proposto nei confronti di dinanzi a codesto On. Tribunale il CP_1 Persona_1 procedimento monitorio iscritto al n. 5420/2014 r.g..
A sostegno della pretesa creditoria azionata in via monitoria ha prodotto in giudizio CP_1
l'estratto conto relativo alla somministrazione con autentica notarile oltre agli atti di costituzione in mora.
Con decreto emesso il data 27/01/2015 il Tribunale di Cosenza ha ingiunto al sig. per le Per_1 causali di cui sopra, il pagamento del complessivo importo di € 26.158,65 oltre agli interessi di legge e spese del procedimento monitorio.
Ricorso e decreto sono stati notificati al debitore in data 19/02/2015 .
Con atto di citazione 19/3/2015 ha proposto opposizione avverso il decreto Persona_1 ingiuntivo come sopra notificatogli.
La causa è stata iscritta al n. 1203/2015 r.g. di codesto On. Tribunale.
Per resistere all'opposizione proposta dal debitore, si è costituita in giudizio con la CP_1 comparsa di costituzione e risposta che si produce .
All'udienza del 23/02/2017 l'Avv. Manfredo Piazza ha dichiarato il decesso dell'opponente, sig.
avvenuto il 25/12/2016 . Persona_1
Gli eredi dell'opponente non hanno inteso riassumere il giudizio come sopra dichiarato interrotto che, pertanto, si è estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.. “
Ciò posto, occorre rilevare che per come affermato dalla Suprema Corte: “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”. (Cassazione civile, sez. I,
24/09/2018, n. 22465).
Ha ancora aggiunto la Suprema Corte: “ il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).” ( Cass.4600/2024)
Nel caso in esame l'attrice ha inteso sollevare questioni di merito antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo;
il giudicato, però su tale decreto ingiuntivo, impediva ogni ulteriore esame della questione, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico dell'attrice e in favore della convenuta, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, dichiara inammissibile la domanda attorea.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione al difensore se richiesta, che liquida in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Cosenza il 2 luglio 2025 Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise