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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1756/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1756/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
22/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari nella Via E. Costa n.66, presso lo studio dell'avv.to Pierluigi Giovanni Ausonio
Carta C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo e
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sassari in via Bellieni n. 5 presso e nello studio dell'avv. Paolo Cosseddu,
(C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 22.05.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di essere genitori della minore , nata in Sassari in [...]_2 Persona_1
02/06/2014, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita della figlia era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i geni-tori, mantenendo il collocamento e la residenza abituale presso la madre. MANTENIMENTO A titolo di mantenimento, le parti hanno concordato che il padre versi alla sig.ra , per il mantenimento Pt_1 della figlia, la somma di € 200,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario al domicilio eletto della sig.ra tale somma sarà rivalutata annualmente in propor-zione dell'aumento del Pt_1 costo della vita secondo gli indici ISTAT;
con partecipazione del sig , nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie ovvero, scolastiche mediche e ludiche come meglio descritte infra. ASSEGNO
UNICO L'assegno unico, se dovuto, rimarrà interamente a favore del-la signora il signor Pt_1 [...]
infatti rinuncia alla propria quota e si impegna a fornire e sottoscrivere tutta la modulistica Pt_2 necessaria affichè l'assegno venga pagato immediatamente e per intero alla signora SPESE Pt_1
STRAORDINARIE Il sig inoltre dovrà corrispondere le spese ludiche, scolastiche, mediche e Parte_2 del campo estivo e le ulteriori che si rende-ranno necessarie per nella misura del 50%. A tal Per_1 fine sono spese mediche/ludiche/scolastiche da do-cumentare, ma che non richiedono il preventivo accordo: 1) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) i tickets sanitari;
5) gli occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 7) Le spese per la prima attività sportiva extra e per il relativo equipaggiamento Sono spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: 1) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) le cure termali e fisioterapiche;
3) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettua-ti privatamente;
4) i farmaci omeopatici;
Sono spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) le spese scolastiche, iscrizione scuola dell'obbligo , tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2) i libri di testo;
3) la dotazione informatica (pc / tablet) se imposta pagina 2 di 4 dalla scuola e dall'università ovvero connessa al programma di studio anche eventualmente differenziato;
4) l'assicurazione scolastica e/o universitaria se richiesta;
5) il fondo cassa se richiesto dall'università 6) viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo e dall'Università senza pernottamento;
7) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza alla scuola frequentata e/o facoltà. 8) le spese per le gite scolastiche senza pernottamento Sono spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2) viaggi organizzati dalla scuola e/o dall'Università con pernottamento;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 5) l'alloggio presso la sede universitaria;
Sono spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) i corsi di lingue;
2) i corsi di musica e strumenti musicali se non costituenti strumenti didattici;
3) le attività sportive ulteriori alla prima, e pertinente abbiglia-mento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), 4) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout,) 5) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
6) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto concerne le modalità di accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dis-senso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 (sette gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto concerne le spese straordinarie i coniugi dichiarano, per quanto non espressamente regolato nel presente accordo, di aderire a quanto previsto dal Protocollo del CNF adotta dal Tribunale di Sassari, che si intende intende integramente recepito in questo atto. DIRITTI DI VISITA Il sig , come accaduto Parte_2 finora, potrà tenere con sé la minore previo accordo con la madre, quanto potrà e secondo le esigenze della minore. Durante le festività e le vacanze estive il signor , come accaduto finora, Parte_2 concorrerà con la madre con congruo anticipo i periodi da trascorrere con la bambina e vigerà il principio dell'alternanza; ad esempio, se il primo anno il minore trascorrerà il Natale con la madre, il padre avrà diritto al capodanno, mentre l'anno seguente la madre avrà il capodanno e il padre il natale ( il tutto tenendo conto del gradimento della minore).”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse della figlia minore
[...]
in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i Per_1 genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1756/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
22/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari nella Via E. Costa n.66, presso lo studio dell'avv.to Pierluigi Giovanni Ausonio
Carta C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo e
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sassari in via Bellieni n. 5 presso e nello studio dell'avv. Paolo Cosseddu,
(C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 22.05.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di essere genitori della minore , nata in Sassari in [...]_2 Persona_1
02/06/2014, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita della figlia era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i geni-tori, mantenendo il collocamento e la residenza abituale presso la madre. MANTENIMENTO A titolo di mantenimento, le parti hanno concordato che il padre versi alla sig.ra , per il mantenimento Pt_1 della figlia, la somma di € 200,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, e che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario al domicilio eletto della sig.ra tale somma sarà rivalutata annualmente in propor-zione dell'aumento del Pt_1 costo della vita secondo gli indici ISTAT;
con partecipazione del sig , nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie ovvero, scolastiche mediche e ludiche come meglio descritte infra. ASSEGNO
UNICO L'assegno unico, se dovuto, rimarrà interamente a favore del-la signora il signor Pt_1 [...]
infatti rinuncia alla propria quota e si impegna a fornire e sottoscrivere tutta la modulistica Pt_2 necessaria affichè l'assegno venga pagato immediatamente e per intero alla signora SPESE Pt_1
STRAORDINARIE Il sig inoltre dovrà corrispondere le spese ludiche, scolastiche, mediche e Parte_2 del campo estivo e le ulteriori che si rende-ranno necessarie per nella misura del 50%. A tal Per_1 fine sono spese mediche/ludiche/scolastiche da do-cumentare, ma che non richiedono il preventivo accordo: 1) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) i tickets sanitari;
5) gli occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 7) Le spese per la prima attività sportiva extra e per il relativo equipaggiamento Sono spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: 1) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) le cure termali e fisioterapiche;
3) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettua-ti privatamente;
4) i farmaci omeopatici;
Sono spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) le spese scolastiche, iscrizione scuola dell'obbligo , tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2) i libri di testo;
3) la dotazione informatica (pc / tablet) se imposta pagina 2 di 4 dalla scuola e dall'università ovvero connessa al programma di studio anche eventualmente differenziato;
4) l'assicurazione scolastica e/o universitaria se richiesta;
5) il fondo cassa se richiesto dall'università 6) viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo e dall'Università senza pernottamento;
7) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza alla scuola frequentata e/o facoltà. 8) le spese per le gite scolastiche senza pernottamento Sono spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2) viaggi organizzati dalla scuola e/o dall'Università con pernottamento;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 5) l'alloggio presso la sede universitaria;
Sono spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) i corsi di lingue;
2) i corsi di musica e strumenti musicali se non costituenti strumenti didattici;
3) le attività sportive ulteriori alla prima, e pertinente abbiglia-mento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), 4) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout,) 5) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
6) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto concerne le modalità di accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dis-senso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 (sette gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto concerne le spese straordinarie i coniugi dichiarano, per quanto non espressamente regolato nel presente accordo, di aderire a quanto previsto dal Protocollo del CNF adotta dal Tribunale di Sassari, che si intende intende integramente recepito in questo atto. DIRITTI DI VISITA Il sig , come accaduto Parte_2 finora, potrà tenere con sé la minore previo accordo con la madre, quanto potrà e secondo le esigenze della minore. Durante le festività e le vacanze estive il signor , come accaduto finora, Parte_2 concorrerà con la madre con congruo anticipo i periodi da trascorrere con la bambina e vigerà il principio dell'alternanza; ad esempio, se il primo anno il minore trascorrerà il Natale con la madre, il padre avrà diritto al capodanno, mentre l'anno seguente la madre avrà il capodanno e il padre il natale ( il tutto tenendo conto del gradimento della minore).”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse della figlia minore
[...]
in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i Per_1 genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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