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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.12270/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. ROBECCHI F.G.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. GAUDINO G.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il livello 4° - di cui all'art 109 CCNL Vigilanza Privata, venga ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, anche per il periodo dal 1.8.2022 al 31.5.2023 (o per qullo differente ritenuto di giustizia); 2. accertare e dichiarare la violazione da parte di dei seguenti articoli del CCNL di CP_1 categoria (Istituti di Vigilanza privata 2013):
◦ art. 89, in punto di esatta retribuzione delle festività;
◦ combinato disposto degli articoli 108 (punti 1 e 2 tabella) e 117, in punto di determinazione della
13ma mensilità;
◦ art. 114, in punto di specificazione in busta paga di tutti gli elementi figurativi, ivi comprese le Ferie
e il TFR;
◦ artt. 7 e 8 CIP 2010 di Settore in tema di riposi e permessi contrattuali;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'omessa e/o tardiva e/o inferiore programmazione dell'orario di lavoro e dei turni di servizio del ricorrente, in violazione all'art. 11 del CIP di Settore
(Milano-Monza 2010), da parte di per tutti i motivi sopra esposti, anche per il periodo CP_1 dal agosto 2022 al 8 luglio 2024;
4. accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 8 luglio 2024, per l'insieme dei morivi evidenziati in ricorso, ha esercitato una giusta causa di recesso, con conseguente suo diritto a ricevere la restituzione dei giorni che gli sono stati trattenuti a titolo di mancato preavviso (in totale 23 gg o, in subordine e in ogni caso 8 gg), nonché a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall'art. 139 CCNL, per complessivi 15 gg;
5. accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive conteggiate per i vari titoli evidenziati nel presente ricorso e annesso conteggio e, per l'effetto,
6. condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_1 sig. € 5.980,48 (di cui € 1.309,81 per restituzione preavviso, € 854,23 per indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, € 1.128,94 per ferie residue, € 92,21 per indennità di 13ma, € 52,00 per esercitazioni di tiro al poligono, € 1.398,26 per riposi lavorati, € 168,62 per permessi lavorati ed €
128,87 per TFR) o quella diversa, maggiore o minore, somma accertate in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per ciascuno dei titoli indicati;
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali su tutte le differenze retributive di cui sopra e, per l'effetto, condannare la convenuta, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle differenze retributive di cui sopra”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Quanto alla domanda relativa all'indennità di mancato preavviso, sul presupposto della giusta causa di dimissioni, il Tribunale osserva quanto segue.
Il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con comunicazione del seguente tenore:
“Buon giorno volevo comunicare le mie dimissioni volontarie a partire dal giorno 9 luglio 2024 senza giorni di preavviso. Per motivo di inizio di un nuovo lavoro che hanno esigenza immediata. La motivazione che ho avuto una opportunità di crescita lavorativa ,con salario più alto ,vicino casa.
Concludo dicendo che in questi anni mi sono sempre trovato bene lavorare con voi ,(con i vari coordinatori ,c'è sempre stata disponibilità) e vorrei lasciarvi in buoni rapporti ,nessun rancore.
Grazie. matricola 5167. Saluti” (cfr. documento sub n. 5 memoria di costituzione). Parte_1
I motivi della risoluzione del rapporto di lavoro sono da intendersi oggi cristallizzati all'interno del documento proveniente dal lavoratore ed avente natura confessoria.
Non può ora pretendere il lavoratore di mettere in discussione le ragioni della propria scelta di cessare il rapporto di lavoro, a prescindere dagli inadempimenti della convenuta che, peraltro, non assumono il rilievo di gravità richiesto per legittimare il recesso senza preavviso del lavoratore.
Nulla, dunque, è dovuto dalla convenuta né per quanto trattenuto per mancato preavviso, pari ad €
1.301,81 né a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 854,23, poiché il lavoratore ha dato le dimissioni per propria scelta personale, avendo reperito un'occupazione maggiormente confacente.
3. Quanto alle ulteriori domande svolte dal ricorrente, va dato atto del riconoscimento di debito contenuto nella memoria di costituzione in relazione a talune voci:
- le differenze retributive per il mancato inserimento dell'AFAC tra le voci fisse della retribuzione, non espressamente quantificate nei conteggi di controparte e ricalcolate nella misura lorda di € 149,32 (importo non contestato dal ricorrente);
- le differenze retributive per l'incidenza delle indennità ex art. 108 del CCNL sulla tredicesima, pari alla misura lorda di € 92,21;
- le differenze retributive connesse alle esercitazioni di tiro ex art. 5 lettera b) del CIT di Milano, pari alla misura lorda di € 52,00. 4. Quanto alle ferie residue e al TFR che quantifica nel ricorso rispettivamente nella misura Pt_1 di euro1.128,94, ed € 128,87 affermando che queste non sarebbero state inserite in busta paga né retribuite, è sufficiente rilevare che la datrice di lavoro ha prodotto la busta-paga contenente la liquidazione delle ferie (doc. 3 memoria) e la ricevuta del bonifico di importo corrispondente al netto indicato in busta paga (doc. 4 memoria) senza che alcuna specifica contestazione sia stata svolta dal ricorrente.
Non sono dovute, pertanto, le differenze retributive richieste a titolo di ferie residue, pari ad €
1.128,94 lordi e a titolo di TFR residuo, pari ad € 128,87.
5. Resta, pertanto, da esaminare unicamente la domanda relativa all'importo di € 1.398,26 per riposi lavorati e all'importo di € 168,62 per permessi lavorati. Non ci sono contestazioni in punto di fatto.
La questione è dunque meramente giuridica ed attiene ai criteri di calcolo adoperati in azienda sulla base dell'interpretazione della disciplina contrattuale.
E' tema già affrontato dal Tribunale di Milano, in plurime occasioni;
l'orientamento giurisprudenziale
è oramai consolidato.
La questione verte sull'interpretazione dell'art. 116 del CCNL che recita: “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105.”
La giornata di lavoro normale prevista dal contratto collettivo è pari a 7 ore e 15 minuti (7,25 ore utilizzando le ore come unità di misura). Le ore esorbitanti tale orario devono pacificamente essere qualificate come lavoro straordinario.
Per determinare la paga oraria il divisore convenzionale è 173, mentre per determinare la paga giornaliera il divisore convenzionale è 26.
Il metodo di calcolo che prende quale parametro fisso l'orario giornaliero di 7,25 ore, determina una paga oraria maggiorata per straordinario inferiore rispetto a quella risultante dal ricorso al precedente criterio di computazione.
Sul punto, la Corte di Appello di Milano, con pronuncia n. 1152/2021 pubblicata il 22/11/2021, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., condividendone le argomentazioni, ha affermato:
“Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili, mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare una "giornata tipo effettiva di lavoro straordinario" che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali.
Si osserva inoltre che, qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario, sì da ottenere -in pratica- un importo minore (e quindi sfavorevole per il lavoratore) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria, avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati, mentre l'art. 116 si limita a prevedere "le maggiorazioni per lavoro festivo
e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105" appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici legali ritenere che, se di alternativa si tratta, questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi. Sarebbe altresì illogico che le parti sociali rimettessero il calcolo più sfavorevole al lavoratore alla libera scelta del datore di lavoro senza alcuna contropartita contrattuale. Ed ancora, come correttamente rileva
l'appellante, nel caso di turno effettivo 5+1 il lavoro straordinario verrebbe compensato in modo superiore rispetto al turno 6+1+1, il che non trova alcuna giustificazione né logica, né in base alle previsioni delle parti sociali: infatti è illogico che per il lavoratore come , il cui orario Persona_1 giornaliero è 7 ore e quindici minuti anziché 7, l'ora straordinaria "valga meno" rispetto a quella di un lavoratore la cui giornata lavorativa è di 7 ore”.
Nel caso di specie, in adesione alla lettura fornita dalla Corte d'Appello, in concordanza anche con altre pronunce dell'intestato Tribunale (Tribunale di Milano n.1572/2022 est. Caroleo, n. 5433/2022 est. Martini), il Tribunale ritiene che sia preferibile l'applicazione del calcolo dello straordinario ad ore e non a giorni – sebbene entrambi siano contemplati dalla contrattazione collettiva. L'importo dovuto dalla datrice di lavoro è dunque pari all'importo di € 1.398,26 per riposi lavorati e all'importo di € 168,62 per permessi lavorati, importo quantificato nel ricorso introduttivo e non contestato in modo specifico nella memoria di costituzione.
6. In conclusione, rigettata la domanda relativa alla restituzione della trattenuta a titolo di mancato preavviso, nonché alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, rigettata altresì la domanda di condanna al pagamento di ferie residue e TFR, la convenuta deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi: € 149,32 per il mancato inserimento dell'AFAC tra le voci fisse della retribuzione, € 92,21 per indennità di 13ma, € 52,00 per esercitazioni di tiro al poligono, €
1.398,26 per riposi lavorati, € 168,62 per permessi lavorati.
Sull'importo complessivamente dovuto, vanno altresì computati cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di € 3.816,44;
2) Rigetta la domanda relativa alla restituzione della trattenuta a titolo di mancato preavviso, nonché alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3) Rigetta ogni ulteriore domanda;
4) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di € 1.500,00 oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.to
Robecchi F.G., quale antistatario.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Milano,
12/06/2025 Il Giudice
Camilla NI