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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1211/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1211/2024 introdotto da
, nata il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale: con l'avv. ROVITO DOMENICO ANTONIO, C.F._1
giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 9 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento di un figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente : Parte_1
“
1. disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento e
residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento, entro il
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 mensili per il figlio mediante bonifico
bancario sul conto intestato alla sig.ra ; Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed
eccezionale, sostenuta per il figlio;
pagina 2 di 9
4. riconoscere al padre il diritto/dovere di visita da esercitarsi a richiesta del medesimo
previo accordo con la madre ed alla presenza di quest'ultima;
5. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contributi per il
figlio minore, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso Parte_1
che dall'unione con la parte resistente sono nati tre figli, due Controparte_1
dei quali sono già maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il terzo figlio
, nato il [...] a [...], Persona_1
è ancora minorenne e frequenta attualmente una scuola superiore a Merano.
2. Il padre on si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il figlio
è stato riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori (cfr. certificato di nascita: doc. 1 di parte ricorrente).
3. I seguenti motivi supportano l'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., comprese “le decisoni di maggiore interesse”
pagina 3 di 9 (comma 3 dell'art. cit.), in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario agli interessi del minore.
3.1. Dagli atti processuali risulta, infatti, che il sig. non si Controparte_1
occupi del figlio da molto tempo e che abbia palesemente trascurato i suoi doveri di
“cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.). Ha
interrotto ogni contatto con la sua famiglia e il minorenne;
la ricorrente non è neppure a conoscenza della sua residenza (il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
3.2. Inoltre, il sig. a partire dal 2022 (quando la madre tornava Controparte_1
con i tre figli dalla Colombia) non ha versato nessun assegno di mantenimento a favore del figlio minore e non ha quindi adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei confronti dello stesso, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che potrebbero giustificare oggettivamente tale omissione.
3.3. Il padre sig. perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti dei figli;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
4. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere,
nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto, affidando il figlio alla sola madre . Si veda sul punto la Parte_1
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
pagina 4 di 9 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, … di un suo sostanziale disinteresse per le
complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore)”. Data
l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore
interesse” (art. 337quater, comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento super –
esclusivo: cfr. Cassazione, sezione 1, ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del figlio al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente considerato, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, se si accorda al padre il diritto - obbligo di visita, da esercitarsi a richiesta del medesimo, previo accordo con la madre e il figlio.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore, poiché
l'audizione, che potrebbe comunque comportare effetti gravosi, è stata considerata superflua alla luce degli atti processuali (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.pc.). Infatti, il figlio non avrebbe potuto offrire nessun apporto di quanto già rilevabile dagli atti e dalle dichiarazioni della madre all'udienza di comparizione personale.
7. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 5 di 9 7.1. A questo proposito va considerato che risulta Parte_1
lavorare come cameriera part time, guadagnando circa € 1.200 netti al mese. Vive con il figlio in un appartamento affittato e paga € 770,00 al mese di affitto, comprese le spese condominiali.
7.2. Sulla situazione patrimoniale e sul guadagno del padre on Controparte_1
si dispone di alcuna conoscenza. È lecito presumere che un uomo nato il [...]
disponga di un reddito medio considerato che il mercato di lavoro in Altro Adige risulta favorevole ai dipendenti.
7.3. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. un contributo di Controparte_1
mantenimento ordinario per il figlio comune di € 300,00 mensile, oltre alla rivalutazione annuale ASTAT (prima rivalutazione maggio 2025 con base aprile 2024), da versare in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla madre.
8. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Gli assegni familiari (incluso l'assegno unico), le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono interamente corrisposti a favore della madre presso la quale il figlio è collocato.
9. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente sentenza è dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento (data di deposito del ricorso avvenuto il
19/04/2024) “in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare
pagina 6 di 9 pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis, sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del 29/11/2007).
10. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
11. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.356,00 per compensi di avvocato (tariffe minime: 852,00 €
per la fase di studio, 602,00 € per la fase introduttiva, 903,00 € per la trattazione e per la fase decisoria;
quest'ultima è assorbita dalla trattazione tanto più che non sono stati assunti veri e propri mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali)
ed € 31,07 per spese anticipate (di notifica), oltre alle spese generali pari al 15% dei compensi, all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge, nonché
alle successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Il figlio , nato il [...] a Persona_1
Ourense (Spagna), è affidato alla sola madre , che Parte_1
pagina 7 di 9 adotta da sola anche le decisioni di maggiore interesse (c.d. affidamento super -
esclusivo).
2. Il suddetto figlio continuerà a convivere con la madre Parte_1
e avrà la residenza anagrafica nel luogo di convivenza con la stessa.
[...]
3. Il padre a il diritto e il dovere di vedere il figlio su richiesta Controparte_1
e previo accordo con la madre e con il figlio.
4. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1 [...]
, a partire dal deposito del ricorso avvenuto il 19/04/2024 e fino Parte_1
all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario di suo figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione nel mese di maggio 2025 (con base aprile 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
[...]
sul conto della sig.ra entro il 5° CP_1 Parte_1
giorno di ogni mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura
di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale dul diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
pagina 8 di 9 . Parte_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% da parte della sig.ra . Parte_1
8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la Parte_1
firma del padre il rilascio di documenti identificativi (carta Controparte_1
d'identità, passaporto) per il figlio minore.
9. Il resistente eve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, € 2.356,00 per compenso di avvocato, oltre Parte_1
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 31,07 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1211/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1211/2024 introdotto da
, nata il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale: con l'avv. ROVITO DOMENICO ANTONIO, C.F._1
giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 9 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento di un figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente : Parte_1
“
1. disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento e
residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento, entro il
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 mensili per il figlio mediante bonifico
bancario sul conto intestato alla sig.ra ; Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed
eccezionale, sostenuta per il figlio;
pagina 2 di 9
4. riconoscere al padre il diritto/dovere di visita da esercitarsi a richiesta del medesimo
previo accordo con la madre ed alla presenza di quest'ultima;
5. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contributi per il
figlio minore, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso Parte_1
che dall'unione con la parte resistente sono nati tre figli, due Controparte_1
dei quali sono già maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il terzo figlio
, nato il [...] a [...], Persona_1
è ancora minorenne e frequenta attualmente una scuola superiore a Merano.
2. Il padre on si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il figlio
è stato riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori (cfr. certificato di nascita: doc. 1 di parte ricorrente).
3. I seguenti motivi supportano l'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., comprese “le decisoni di maggiore interesse”
pagina 3 di 9 (comma 3 dell'art. cit.), in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario agli interessi del minore.
3.1. Dagli atti processuali risulta, infatti, che il sig. non si Controparte_1
occupi del figlio da molto tempo e che abbia palesemente trascurato i suoi doveri di
“cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.). Ha
interrotto ogni contatto con la sua famiglia e il minorenne;
la ricorrente non è neppure a conoscenza della sua residenza (il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
3.2. Inoltre, il sig. a partire dal 2022 (quando la madre tornava Controparte_1
con i tre figli dalla Colombia) non ha versato nessun assegno di mantenimento a favore del figlio minore e non ha quindi adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei confronti dello stesso, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che potrebbero giustificare oggettivamente tale omissione.
3.3. Il padre sig. perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti dei figli;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
4. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere,
nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto, affidando il figlio alla sola madre . Si veda sul punto la Parte_1
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
pagina 4 di 9 confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, … di un suo sostanziale disinteresse per le
complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore)”. Data
l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore
interesse” (art. 337quater, comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento super –
esclusivo: cfr. Cassazione, sezione 1, ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del figlio al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente considerato, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, se si accorda al padre il diritto - obbligo di visita, da esercitarsi a richiesta del medesimo, previo accordo con la madre e il figlio.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore, poiché
l'audizione, che potrebbe comunque comportare effetti gravosi, è stata considerata superflua alla luce degli atti processuali (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.pc.). Infatti, il figlio non avrebbe potuto offrire nessun apporto di quanto già rilevabile dagli atti e dalle dichiarazioni della madre all'udienza di comparizione personale.
7. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 5 di 9 7.1. A questo proposito va considerato che risulta Parte_1
lavorare come cameriera part time, guadagnando circa € 1.200 netti al mese. Vive con il figlio in un appartamento affittato e paga € 770,00 al mese di affitto, comprese le spese condominiali.
7.2. Sulla situazione patrimoniale e sul guadagno del padre on Controparte_1
si dispone di alcuna conoscenza. È lecito presumere che un uomo nato il [...]
disponga di un reddito medio considerato che il mercato di lavoro in Altro Adige risulta favorevole ai dipendenti.
7.3. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. un contributo di Controparte_1
mantenimento ordinario per il figlio comune di € 300,00 mensile, oltre alla rivalutazione annuale ASTAT (prima rivalutazione maggio 2025 con base aprile 2024), da versare in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla madre.
8. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Gli assegni familiari (incluso l'assegno unico), le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono interamente corrisposti a favore della madre presso la quale il figlio è collocato.
9. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente sentenza è dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento (data di deposito del ricorso avvenuto il
19/04/2024) “in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare
pagina 6 di 9 pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis, sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del 29/11/2007).
10. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
11. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.356,00 per compensi di avvocato (tariffe minime: 852,00 €
per la fase di studio, 602,00 € per la fase introduttiva, 903,00 € per la trattazione e per la fase decisoria;
quest'ultima è assorbita dalla trattazione tanto più che non sono stati assunti veri e propri mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali)
ed € 31,07 per spese anticipate (di notifica), oltre alle spese generali pari al 15% dei compensi, all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge, nonché
alle successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Il figlio , nato il [...] a Persona_1
Ourense (Spagna), è affidato alla sola madre , che Parte_1
pagina 7 di 9 adotta da sola anche le decisioni di maggiore interesse (c.d. affidamento super -
esclusivo).
2. Il suddetto figlio continuerà a convivere con la madre Parte_1
e avrà la residenza anagrafica nel luogo di convivenza con la stessa.
[...]
3. Il padre a il diritto e il dovere di vedere il figlio su richiesta Controparte_1
e previo accordo con la madre e con il figlio.
4. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1 [...]
, a partire dal deposito del ricorso avvenuto il 19/04/2024 e fino Parte_1
all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario di suo figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione nel mese di maggio 2025 (con base aprile 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
[...]
sul conto della sig.ra entro il 5° CP_1 Parte_1
giorno di ogni mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura
di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio nazionale dul diritti di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
pagina 8 di 9 . Parte_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% da parte della sig.ra . Parte_1
8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la Parte_1
firma del padre il rilascio di documenti identificativi (carta Controparte_1
d'identità, passaporto) per il figlio minore.
9. Il resistente eve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, € 2.356,00 per compenso di avvocato, oltre Parte_1
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 31,07 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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