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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2024, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. RG 6886 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/10/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
15.5.2024 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BILANCETTI LORENZO presso il cui studio in Via Gino Trainotti, 10 37122 37122
Verona Italia elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RUSSO MANOLA presso il cui studio in VIA ARMANDO DIAZ 11 37121
VERONA elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: accoglimento della proposta conciliativa formula dalla Giudice a verbale d'udienza del 21.2.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Verona in data 26/05/1990, risultano separati in forza di sentenza di separazione n. 1854/2017 depositata in data
22.7.2017 del Tribunale di Verona.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 30.3.2017 e pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 25/10/2023 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formula dalla Giudice a verbale d'udienza del 21.2.2024, apparendo le stesse adeguate alle rispettive condizioni personali e patrimoniali all'attualità.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
26/05/1990 in VERONA (VR) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA
[...]
(VR) nell'anno 1990, registro Atti di matrimonio, Numero 153 , Parte II , Serie A.
2 2. Dispone l'elisione del contributo posto a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_1
3. Dispone l'elisione del contributo posto a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_2
4. Prende atto dell'accordo delle parti in ordine all'utilizzo della casa famigliare da parte della resistente.
5. Pone a carico del sig. a titolo di assegno divorzile in favore Parte_1
della sig.ra l'importo di Euro 200,00 mensili, Controparte_1
Org_ rivalutabili da versarsi su conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.5.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/10/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
15.5.2024 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BILANCETTI LORENZO presso il cui studio in Via Gino Trainotti, 10 37122 37122
Verona Italia elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RUSSO MANOLA presso il cui studio in VIA ARMANDO DIAZ 11 37121
VERONA elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: accoglimento della proposta conciliativa formula dalla Giudice a verbale d'udienza del 21.2.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Verona in data 26/05/1990, risultano separati in forza di sentenza di separazione n. 1854/2017 depositata in data
22.7.2017 del Tribunale di Verona.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 30.3.2017 e pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 25/10/2023 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formula dalla Giudice a verbale d'udienza del 21.2.2024, apparendo le stesse adeguate alle rispettive condizioni personali e patrimoniali all'attualità.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
26/05/1990 in VERONA (VR) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA
[...]
(VR) nell'anno 1990, registro Atti di matrimonio, Numero 153 , Parte II , Serie A.
2 2. Dispone l'elisione del contributo posto a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_1
3. Dispone l'elisione del contributo posto a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di marzo 2024. Per_2
4. Prende atto dell'accordo delle parti in ordine all'utilizzo della casa famigliare da parte della resistente.
5. Pone a carico del sig. a titolo di assegno divorzile in favore Parte_1
della sig.ra l'importo di Euro 200,00 mensili, Controparte_1
Org_ rivalutabili da versarsi su conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Spese di lite compensate.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.5.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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