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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. OT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2418/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COSTAIOLI Parte_1 C.F._1
FLORIANA, e da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ZURLO SERENELLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione che si riportano di seguito: “1) I coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La Casa coniugale, sita in Nettuno (RM), Via Firenze n. 9, è stata acquistata in regime di comunione Per_ Per_ dei beni;
3) I figli e sono entrambi maggiorenni;
4) La figlia è economicamente CP_1
indipendente; a) La casa coniugale sita in Nettuno, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie, , che continuerà ad abitare nel suindicato immobile, sino a quando il figlio Parte_1
, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà ad abitare, Persona_2
unitamente alla madre, nel suindicato immobile, già casa coniugale;
b) Il sig. provvederà Parte_2
a lasciare la casa coniugale e a ritirare i beni di sua esclusiva proprietà entro la data di comparizione dei coniugi, mentre quelli comuni che costituivano l'arredo acquistati insieme sono stati lasciati di comune accordo nella casa coniugale, senza nulla pretendere reciprocamente;
c) Il Sig. Parte_2
contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese relative a tutte le utenze nonché delle spese condominiali sino a quando non avrà provveduto a reperire un altro alloggio e a lasciare la casa coniugale;
5) Nel termine di 12 mesi dalla data in cui il figlio avrà lasciato la casa CP_1
coniugale, per trasferirsi in una sua autonoma abitazione, i coniugi si impegnano a trasferire, ciascuno la propria quota, pari al 50%, la proprietà della predetta casa sita in Nettuno (RM), Via
Firenze n. 9, ad entrambi i figli: e;
6) La Sig.ra rovvederà, Persona_3 Persona_2 Pt_1
in via esclusiva, al mantenimento ed alle esigenze del figlio , sino a quando, lo stesso, non CP_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica e lasciato la casa coniugale e si sarà trasferito in una sua autonoma abitazione;
7) La Sig.ra provvederà a far fronte a tutte le spese relative Pt_1 all'immobile, di proprietà di entrambi i coniugi, sino a quando lo stesso verrà trasferito ai figli;
8) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9) Le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale, dichiarando non sussistenti altre pendenze insolute;
10) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza, nonché della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica,
e pertanto concordemente dichiarano di rinunciare alla comparizione personale e chiedono che si proceda a trattazione scritta. 11) I coniugi chiedono inoltre di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 legge 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 12) Le parti, altresì, richiedono volersi trasmettere l'emananda decisione al competente Ufficiale dello Stato Civile per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio”. Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Nettuno il 5.6.1993 (dati trascrizione: reg. atti di matrimonio, Anno 1993; atto n. 27; parte II, Serie A). Dall'unione sono nati due figli entrambi maggiorenni, (n. il 16.9.1994 ad Anzio) e (n. il 26.7.2001 Persona_3 Persona_2
a Genzano di Roma).
Con sentenza non definitiva n. 2092/2024, pubblicata il 14.10.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 14.7.2025 le parti hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate ed hanno insistito per l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice ha invitato le stesse ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
le parti hanno depositato quanto richiesto in data 21.7.2025 e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti e della prole, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025. Il giudice estensore
OT BR
Il presidente
CA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. OT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2418/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COSTAIOLI Parte_1 C.F._1
FLORIANA, e da (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ZURLO SERENELLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione che si riportano di seguito: “1) I coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La Casa coniugale, sita in Nettuno (RM), Via Firenze n. 9, è stata acquistata in regime di comunione Per_ Per_ dei beni;
3) I figli e sono entrambi maggiorenni;
4) La figlia è economicamente CP_1
indipendente; a) La casa coniugale sita in Nettuno, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie, , che continuerà ad abitare nel suindicato immobile, sino a quando il figlio Parte_1
, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà ad abitare, Persona_2
unitamente alla madre, nel suindicato immobile, già casa coniugale;
b) Il sig. provvederà Parte_2
a lasciare la casa coniugale e a ritirare i beni di sua esclusiva proprietà entro la data di comparizione dei coniugi, mentre quelli comuni che costituivano l'arredo acquistati insieme sono stati lasciati di comune accordo nella casa coniugale, senza nulla pretendere reciprocamente;
c) Il Sig. Parte_2
contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese relative a tutte le utenze nonché delle spese condominiali sino a quando non avrà provveduto a reperire un altro alloggio e a lasciare la casa coniugale;
5) Nel termine di 12 mesi dalla data in cui il figlio avrà lasciato la casa CP_1
coniugale, per trasferirsi in una sua autonoma abitazione, i coniugi si impegnano a trasferire, ciascuno la propria quota, pari al 50%, la proprietà della predetta casa sita in Nettuno (RM), Via
Firenze n. 9, ad entrambi i figli: e;
6) La Sig.ra rovvederà, Persona_3 Persona_2 Pt_1
in via esclusiva, al mantenimento ed alle esigenze del figlio , sino a quando, lo stesso, non CP_1
avrà raggiunto l'indipendenza economica e lasciato la casa coniugale e si sarà trasferito in una sua autonoma abitazione;
7) La Sig.ra provvederà a far fronte a tutte le spese relative Pt_1 all'immobile, di proprietà di entrambi i coniugi, sino a quando lo stesso verrà trasferito ai figli;
8) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9) Le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale, dichiarando non sussistenti altre pendenze insolute;
10) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza, nonché della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica,
e pertanto concordemente dichiarano di rinunciare alla comparizione personale e chiedono che si proceda a trattazione scritta. 11) I coniugi chiedono inoltre di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 legge 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 12) Le parti, altresì, richiedono volersi trasmettere l'emananda decisione al competente Ufficiale dello Stato Civile per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio”. Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Nettuno il 5.6.1993 (dati trascrizione: reg. atti di matrimonio, Anno 1993; atto n. 27; parte II, Serie A). Dall'unione sono nati due figli entrambi maggiorenni, (n. il 16.9.1994 ad Anzio) e (n. il 26.7.2001 Persona_3 Persona_2
a Genzano di Roma).
Con sentenza non definitiva n. 2092/2024, pubblicata il 14.10.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 14.7.2025 le parti hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate ed hanno insistito per l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice ha invitato le stesse ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
le parti hanno depositato quanto richiesto in data 21.7.2025 e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti e della prole, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025. Il giudice estensore
OT BR
Il presidente
CA MA