Articolo 17 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 gennaio 1960
Art. 17.
Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva e' unicamente costituita:
a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge i considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianita' di qualifica ovvero, per il periodo dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;
d) dalla tredicesima mensilita';
c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , o dal corrispondente importo compreso della quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 ;
d) dall'eventuale indennita' mensile prevista dall'ultimo comma dell' art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 745 ;
e) dagli eventuali assegni in natura o indennita' sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'art. 15.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960
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