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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3093/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.2143/2024 pubblicata il 16.11.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriella Lauretta Parte_1
APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
non costituiti
[...]
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fondata su una cartella e CP_2 su un avviso di addebito ) con compensazione per intero delle CP_1 spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata sia per l'assenza di soccombenza virtuale a fronte dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (oggi appellante) sia perché vi era stato lo sgravio delle somme ope legis (ex legge n.197/2022), sgravio non oggetto di contestazioni da parte del ricorrente quanto alla tempistica.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna delle resistenti in primo grado al pagamento delle spese processuali.
Gli appellanti non si sono costituiti nonostante regolare notificazione.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza dell'1.7.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014
(e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in pag. 2/5 caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art.
3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di
pag. 3/5 meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti
i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame la duplice argomentazione addotta dal Tribunale a giustificazione della compensazione delle spese di lite è pianamente inquadrabile nelle previsioni delineate dalla pronuncia testè riportata. L'odierno appellante aveva in primo grado eccepito la sola prescrizione ed il Giudice ha evidenziato come, sul punto, le doglianze fossero infondate con conseguente inconfigurabilità di una soccombenza virtuale a carico delle parti resistenti (quanto, piuttosto ed invero, una soccombenza virtuale dello stesso opponente); in tale sede nessuna censura è stata avanzata dall'appellante a tale parte di motivazione. Quanto allo sgravio, parimenti, il Tribunale ha sottolineato che a fronte della pag. 4/5 allegazione dello stesso da parte delle resistenti l'allora ricorrente nulla aveva contestato in termini di tempistica;
peraltro, in aggiunta, c'è da rilevare come la legge di bilancio sia entrata in vigore a gennaio 2023 e lo sgravio risulta operato ad aprile di quello stesso anno, quindi tempestivamente.
La statuizione impugnata va quindi confermata.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia degli appellanti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3093/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.2143/2024 pubblicata il 16.11.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriella Lauretta Parte_1
APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
non costituiti
[...]
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fondata su una cartella e CP_2 su un avviso di addebito ) con compensazione per intero delle CP_1 spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata sia per l'assenza di soccombenza virtuale a fronte dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (oggi appellante) sia perché vi era stato lo sgravio delle somme ope legis (ex legge n.197/2022), sgravio non oggetto di contestazioni da parte del ricorrente quanto alla tempistica.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna delle resistenti in primo grado al pagamento delle spese processuali.
Gli appellanti non si sono costituiti nonostante regolare notificazione.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza dell'1.7.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014
(e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in pag. 2/5 caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art.
3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di
pag. 3/5 meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti
i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame la duplice argomentazione addotta dal Tribunale a giustificazione della compensazione delle spese di lite è pianamente inquadrabile nelle previsioni delineate dalla pronuncia testè riportata. L'odierno appellante aveva in primo grado eccepito la sola prescrizione ed il Giudice ha evidenziato come, sul punto, le doglianze fossero infondate con conseguente inconfigurabilità di una soccombenza virtuale a carico delle parti resistenti (quanto, piuttosto ed invero, una soccombenza virtuale dello stesso opponente); in tale sede nessuna censura è stata avanzata dall'appellante a tale parte di motivazione. Quanto allo sgravio, parimenti, il Tribunale ha sottolineato che a fronte della pag. 4/5 allegazione dello stesso da parte delle resistenti l'allora ricorrente nulla aveva contestato in termini di tempistica;
peraltro, in aggiunta, c'è da rilevare come la legge di bilancio sia entrata in vigore a gennaio 2023 e lo sgravio risulta operato ad aprile di quello stesso anno, quindi tempestivamente.
La statuizione impugnata va quindi confermata.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia degli appellanti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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