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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9521/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.7.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9521/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in San Ferdinando di C.F._1
Puglia alla via Pasculli n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Pierluigi
Dipace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cerignola al Viale di Levante n. 81, presso lo studio dell'avv. Angela Lorusso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver stipulato l'assicurazione per furto e incendio
[...] relativa all'autovettura di sua proprietà tg. DS114YD, con Controparte_1
ha convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare
[...] al pagamento dell'indennizzo pari all'importo di € 6.930,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase istruttoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A fondamento della sua pretesa, l'attore ha affermato di aver parcheggiato, in data 16.11.2016, alle ore 11,45 circa, l'auto assicurata alla via Palmiro
Togliatti in San Ferdinando di Puglia e di non averla più ritrovata alle ore
16,20; di aver, quindi, presentato immediatamente denuncia di furto presso il Comando dei Carabinieri e di aver denunciato telefonicamente il sinistro alla compagnia assicurativa, per poi inoltrare a quest'ultima tutta la documentazione richiesta in data 27.12.2016.
La convenuta ha eccepito la mancata prova del diritto di proprietà sul veicolo che, tuttavia, risulta in atti, come da certificato cronologico PRA allegato alla seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice.
Sempre la convenuta ha evocato genericamente e senza una congrua motivazione giuridica gli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. deducendo che l'attore avrebbe dichiarato un valore inesatto del veicolo al momento del furto.
Le norme non sono applicabili nel caso in esame perché non è provato che l'assicurazione non avrebbe contratto l'assicurazione se avesse conosciuto
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
il vero stato delle cose (art. 1892 cod. civ.), né che abbia esercitato il diritto di recesso o che abbia conosciuto dell'inesattezza dopo il verificarsi del sinistro (1893 cod. civ.); ma soprattutto, tali norme non sono pertinenti rispetto al caso in esame, perché la norma che si applica in caso di valore superiore a quello della cosa assicurata è l'art. 1909 cod. civ..
In ogni caso, dalla CTU in atti, pienamente condivisibile poiché lineare, coerente e ricca di argomentazioni, si evince che il valore dichiarato era aderente a quello reale dell'auto assicurata.
Ancora, la compagnia assicurativa ha eccepito che l'assicurato non ha rispettato l'art. 10 delle condizioni contrattuali, non avendo denunciato il sinistro entro tre giorni.
Dagli atti di causa si evince che il sinistro è accaduto in data 16.11.2016 e la documentazione è stata trasmessa all'agenzia il 21.11.2016, quindi il quinto giorno dopo il sinistro.
Il ritardo di soli due giorni non può ritenersi doloso né risulta provato che l'assicurato sia rimasto volontariamente inadempiente rispetto all'obbligo di denuncia tempestiva del sinistro (cfr. art. 1915 cod. civ.), atteso che lo stesso si è immediatamente curato di presentare la denuncia ai Carabinieri e di procurarsi tutta la documentazione completa per trasmettere all'assicurazione la denuncia del sinistro.
Infatti, il teste , sub-agente della società Testimone_1 Controparte_1 ha affermato di esser stato contattato dall'attore, quando gli “avevano appena rubato l'auto” e ha riferito che l'attore gli chiese immediatamente come avrebbe dovuto comportarsi, sicché egli gli suggerì di recarsi dal
Carabinieri per presentare denuncia e di recuperare la documentazione necessaria, ossia: denuncia ai Carabinieri, estratto cronologico, procura speciale, doppia copia delle chiavi dell'autovettura e di consegnare tutto all'Agenzia.
Dopo soli cinque giorni, infatti, l'attore ha trasmesso tutta la documentazione alla compagnia assicurativa.
Sotto il profilo del verificarsi del furto, come noto, la prova del sinistro spetta all'assicurato (Cass. civ. n. 30656 del 21/12/2017). La prova del furto del
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
bene assicurato, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, non può limitarsi alla produzione della denuncia di furto presentata dall'assicurato (consistente in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio), ma occorre che quest'ultimo dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. In altri termini, deve essere dimostrata la c.d. “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico.
Nel caso in esame, vi è prova in atti non solo della denuncia ma anche degli spostamenti dell'auto il giorno del furto, estratti dal dispositivo satellitare
Viasat “EASY BlueBox” di cui era munita l'auto.
Inoltre, il teste , ascoltato all'udienza del 25.5.2021 ha Testimone_2 riferito di esser stato presente sul luogo del furto nel momento in cui l'attore si è accorto del mancato ritrovamento dell'auto. Il teste deve considerarsi attendibile perché ha spiegato il motivo per il quale si trovava sul luogo del sinistro e perché ha riferito ulteriori particolari coerenti con quanto emerso nel corso del processo.
Infine, il CTU, dott. , giungendo ad esiti condivisibili per Persona_1 quanto già motivato, con più ampia argomentazione alla quale si rinvia, ha affermato che: il dispositivo VIASAT, istallato sull'auto è munito di
“Certificato di Installazione e Collaudo VIASAT” (v. All. 14) che ne attesta l'applicazione sull'esemplare Classe B170 in parola avvenuta in data
30.12.2015 con esito positivo a mezzo di Personale Qualificato autorizzato
VIASAT; analizzando il report del “dossier percorso” si evince
“movimentazione della vettura all'interno dell'abitato di San CP_2
Ferdinando di Puglia (BT), a partire dalla ore 08:53':31”, con n° 8 brevi movimentazioni sviluppatesi all'interno del tessuto urbano cittadino, e concluse dal parcheggio del veicolo in prossimità della Via Calatafimini in zona incerta tra i civici n° 2 ÷ 10, operata dal proprietario alle ore
10:40':06”; la zona di parcheggio risulta distanziata dall'indicata Via Palmiro
Togliatti di dichiarata sosta del mezzo, per soli 225 m circa in linea d'aria
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
che, a ben vedere, non sorprende da un punto di vista tecnico in ragione dell'accentuazione del range di tolleranza da cui sono risultati notoriamente affetti (ed a tutt'oggi non risulta correttamente risolta tale problematica) i
Dispositivi Satellitari degli autoveicoli nell'agro di San Ferdinando di Puglia
– Trinitapoli – Margherita di Savoia (BT), per carenza della copertura G.P.S. di zona (sovente associata – per analogia di problematica tecnica – a quella dei comuni dispositivi cellulari nell'utilizzo delle “App di Navigazione”), sussistendo inoltre evidente “confrontabilità di massima” per gli orari di spegnimento motore “registrato” (ore 10:40':06”) e quello di parcheggio
“dichiarato” in citazione (ore 11:45 circa), in ragione della umana genericità nel ricordo mnemonico di un generico conducente verso una banale azione di “parcheggio vettura”, peraltro reiterata più e più volte nel breve arco di sole 2 ore circa della medesima mattinata;
inoltre, “l'evidente “interruzione dati” insorta per la geolocalizzazione dell'esemplare vettura in parola nella giornata del 16.11.2016 e nel successivo maggiore arco temporale, trova agevole spiegazione nella ben nota piaga del “furto autovetture” mediante impiego di dispositivi Jammer di inibizione dei sistemi satellitari di localizzazione installati sugli esemplari trafugati. E' noto come il “Jammer” sia un dispositivo elettronico illegale, che disturba le comunicazioni wireless di un'intera area […]”.
In sostanza, il CTU ha riferito della piena compatibilità tra le risultanze del dispositivo satellitare VIASAT e il furto del veicolo.
Sotto il profilo dell'an, il CTU ha affermato che “un coerente valore commerciale dell'esemplare Classe B170 a benzina Sportstourer oscillante nel range variabile di €.7.400 ÷ €.
8.000 direttamente connesso al chilometraggio medio percorso (tipicamente 15.000 ÷ 20.000 km/anno), potendosi definire un valore medio pari ad €.
7.700 ritenuto valido parametro di riferimento per l'indennizzo dovuto al proprietario per l'evento
“furto totale” così subito, eventualmente da ridurre per la franchigia prevista in polizza assicurativa (normalmente nella misura del 10% circa del valore economico rivestito dal bene assicurato), ove da azionare”.
Parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento di € 7.700, con
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
scoperto del 10%, per un totale di € 6.930,00.
Tale somma, dovuta a titolo di valore e stimata all'anno 2023 (cfr. consulenza in atti), va rivalutata sino all'attualità, secondo i principi delineati da Cass. civ. n. 1712/1995, per un totale di € 7.040,88, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, mentre non va maggiorata degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo gli attori né allegato né provato che, qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbero potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria
(cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n.
22347/2007; Cass. civ. n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ.
n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022; Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Parte convenuta va condannata, ex art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010 (norma applicabile ratione temporis), al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerato che la stesso, ritualmente convocata, non ha addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della convenuta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pierluigi Dipace, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di € 7.040,88, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
b) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, pari all'importo di € 5.077,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Pierluigi Dipace;
c) condanna la convenuta ex art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 3.10.2023, definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.7.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9521/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in San Ferdinando di C.F._1
Puglia alla via Pasculli n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Pierluigi
Dipace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cerignola al Viale di Levante n. 81, presso lo studio dell'avv. Angela Lorusso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver stipulato l'assicurazione per furto e incendio
[...] relativa all'autovettura di sua proprietà tg. DS114YD, con Controparte_1
ha convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare
[...] al pagamento dell'indennizzo pari all'importo di € 6.930,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase istruttoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A fondamento della sua pretesa, l'attore ha affermato di aver parcheggiato, in data 16.11.2016, alle ore 11,45 circa, l'auto assicurata alla via Palmiro
Togliatti in San Ferdinando di Puglia e di non averla più ritrovata alle ore
16,20; di aver, quindi, presentato immediatamente denuncia di furto presso il Comando dei Carabinieri e di aver denunciato telefonicamente il sinistro alla compagnia assicurativa, per poi inoltrare a quest'ultima tutta la documentazione richiesta in data 27.12.2016.
La convenuta ha eccepito la mancata prova del diritto di proprietà sul veicolo che, tuttavia, risulta in atti, come da certificato cronologico PRA allegato alla seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice.
Sempre la convenuta ha evocato genericamente e senza una congrua motivazione giuridica gli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. deducendo che l'attore avrebbe dichiarato un valore inesatto del veicolo al momento del furto.
Le norme non sono applicabili nel caso in esame perché non è provato che l'assicurazione non avrebbe contratto l'assicurazione se avesse conosciuto
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
il vero stato delle cose (art. 1892 cod. civ.), né che abbia esercitato il diritto di recesso o che abbia conosciuto dell'inesattezza dopo il verificarsi del sinistro (1893 cod. civ.); ma soprattutto, tali norme non sono pertinenti rispetto al caso in esame, perché la norma che si applica in caso di valore superiore a quello della cosa assicurata è l'art. 1909 cod. civ..
In ogni caso, dalla CTU in atti, pienamente condivisibile poiché lineare, coerente e ricca di argomentazioni, si evince che il valore dichiarato era aderente a quello reale dell'auto assicurata.
Ancora, la compagnia assicurativa ha eccepito che l'assicurato non ha rispettato l'art. 10 delle condizioni contrattuali, non avendo denunciato il sinistro entro tre giorni.
Dagli atti di causa si evince che il sinistro è accaduto in data 16.11.2016 e la documentazione è stata trasmessa all'agenzia il 21.11.2016, quindi il quinto giorno dopo il sinistro.
Il ritardo di soli due giorni non può ritenersi doloso né risulta provato che l'assicurato sia rimasto volontariamente inadempiente rispetto all'obbligo di denuncia tempestiva del sinistro (cfr. art. 1915 cod. civ.), atteso che lo stesso si è immediatamente curato di presentare la denuncia ai Carabinieri e di procurarsi tutta la documentazione completa per trasmettere all'assicurazione la denuncia del sinistro.
Infatti, il teste , sub-agente della società Testimone_1 Controparte_1 ha affermato di esser stato contattato dall'attore, quando gli “avevano appena rubato l'auto” e ha riferito che l'attore gli chiese immediatamente come avrebbe dovuto comportarsi, sicché egli gli suggerì di recarsi dal
Carabinieri per presentare denuncia e di recuperare la documentazione necessaria, ossia: denuncia ai Carabinieri, estratto cronologico, procura speciale, doppia copia delle chiavi dell'autovettura e di consegnare tutto all'Agenzia.
Dopo soli cinque giorni, infatti, l'attore ha trasmesso tutta la documentazione alla compagnia assicurativa.
Sotto il profilo del verificarsi del furto, come noto, la prova del sinistro spetta all'assicurato (Cass. civ. n. 30656 del 21/12/2017). La prova del furto del
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
bene assicurato, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, non può limitarsi alla produzione della denuncia di furto presentata dall'assicurato (consistente in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio), ma occorre che quest'ultimo dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. In altri termini, deve essere dimostrata la c.d. “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico.
Nel caso in esame, vi è prova in atti non solo della denuncia ma anche degli spostamenti dell'auto il giorno del furto, estratti dal dispositivo satellitare
Viasat “EASY BlueBox” di cui era munita l'auto.
Inoltre, il teste , ascoltato all'udienza del 25.5.2021 ha Testimone_2 riferito di esser stato presente sul luogo del furto nel momento in cui l'attore si è accorto del mancato ritrovamento dell'auto. Il teste deve considerarsi attendibile perché ha spiegato il motivo per il quale si trovava sul luogo del sinistro e perché ha riferito ulteriori particolari coerenti con quanto emerso nel corso del processo.
Infine, il CTU, dott. , giungendo ad esiti condivisibili per Persona_1 quanto già motivato, con più ampia argomentazione alla quale si rinvia, ha affermato che: il dispositivo VIASAT, istallato sull'auto è munito di
“Certificato di Installazione e Collaudo VIASAT” (v. All. 14) che ne attesta l'applicazione sull'esemplare Classe B170 in parola avvenuta in data
30.12.2015 con esito positivo a mezzo di Personale Qualificato autorizzato
VIASAT; analizzando il report del “dossier percorso” si evince
“movimentazione della vettura all'interno dell'abitato di San CP_2
Ferdinando di Puglia (BT), a partire dalla ore 08:53':31”, con n° 8 brevi movimentazioni sviluppatesi all'interno del tessuto urbano cittadino, e concluse dal parcheggio del veicolo in prossimità della Via Calatafimini in zona incerta tra i civici n° 2 ÷ 10, operata dal proprietario alle ore
10:40':06”; la zona di parcheggio risulta distanziata dall'indicata Via Palmiro
Togliatti di dichiarata sosta del mezzo, per soli 225 m circa in linea d'aria
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
che, a ben vedere, non sorprende da un punto di vista tecnico in ragione dell'accentuazione del range di tolleranza da cui sono risultati notoriamente affetti (ed a tutt'oggi non risulta correttamente risolta tale problematica) i
Dispositivi Satellitari degli autoveicoli nell'agro di San Ferdinando di Puglia
– Trinitapoli – Margherita di Savoia (BT), per carenza della copertura G.P.S. di zona (sovente associata – per analogia di problematica tecnica – a quella dei comuni dispositivi cellulari nell'utilizzo delle “App di Navigazione”), sussistendo inoltre evidente “confrontabilità di massima” per gli orari di spegnimento motore “registrato” (ore 10:40':06”) e quello di parcheggio
“dichiarato” in citazione (ore 11:45 circa), in ragione della umana genericità nel ricordo mnemonico di un generico conducente verso una banale azione di “parcheggio vettura”, peraltro reiterata più e più volte nel breve arco di sole 2 ore circa della medesima mattinata;
inoltre, “l'evidente “interruzione dati” insorta per la geolocalizzazione dell'esemplare vettura in parola nella giornata del 16.11.2016 e nel successivo maggiore arco temporale, trova agevole spiegazione nella ben nota piaga del “furto autovetture” mediante impiego di dispositivi Jammer di inibizione dei sistemi satellitari di localizzazione installati sugli esemplari trafugati. E' noto come il “Jammer” sia un dispositivo elettronico illegale, che disturba le comunicazioni wireless di un'intera area […]”.
In sostanza, il CTU ha riferito della piena compatibilità tra le risultanze del dispositivo satellitare VIASAT e il furto del veicolo.
Sotto il profilo dell'an, il CTU ha affermato che “un coerente valore commerciale dell'esemplare Classe B170 a benzina Sportstourer oscillante nel range variabile di €.7.400 ÷ €.
8.000 direttamente connesso al chilometraggio medio percorso (tipicamente 15.000 ÷ 20.000 km/anno), potendosi definire un valore medio pari ad €.
7.700 ritenuto valido parametro di riferimento per l'indennizzo dovuto al proprietario per l'evento
“furto totale” così subito, eventualmente da ridurre per la franchigia prevista in polizza assicurativa (normalmente nella misura del 10% circa del valore economico rivestito dal bene assicurato), ove da azionare”.
Parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento di € 7.700, con
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
scoperto del 10%, per un totale di € 6.930,00.
Tale somma, dovuta a titolo di valore e stimata all'anno 2023 (cfr. consulenza in atti), va rivalutata sino all'attualità, secondo i principi delineati da Cass. civ. n. 1712/1995, per un totale di € 7.040,88, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, mentre non va maggiorata degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo gli attori né allegato né provato che, qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbero potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria
(cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n.
22347/2007; Cass. civ. n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ.
n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022; Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Parte convenuta va condannata, ex art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010 (norma applicabile ratione temporis), al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerato che la stesso, ritualmente convocata, non ha addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della convenuta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pierluigi Dipace, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato
Proc. n. 9521/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di € 7.040,88, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
b) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, pari all'importo di € 5.077,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Pierluigi Dipace;
c) condanna la convenuta ex art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 3.10.2023, definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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