TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4977 / 2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4977 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (21.11.1982 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni
GU e dall'avv. Francesca Gangemi del Foro di Reggio Calabria), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Domenico Spanò del Foro di Reggio
Calabria) unitamente all' in persona Controparte_2
del l.r.p.t. in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio specificate il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001231000, notificatagli in data 3.11.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
39420140002256742000 (notificato in data 14.10.2014 e relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale oltre minimale, interessi e sanzioni anno 2013; importo € 1.300,43);
39420150000110445000 (notificato in data 16.7.2015 e relativo a omesso versamento modello DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2014; importo € 3.010,73);
39420160001801109000 (notificato in data 7.7.2016 e relativo a omesso versamento modello
DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2013; importo €3.056,98);
39420160002874548000 (notificato in data 16.11.2016 e relativo a omesso versamento modello DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2015; importo € 1.568,38).
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve in via preliminare disporsi l'estromissione della non trattandosi di carico contributivo oggetto di CP_3
cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3. Deve poi ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
segnatamente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001231000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2 4. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano documentalmente provati come notificati rispettivamente in data 14.10.2014, 16.7.2015, 7.7.2016, 16.11.2016.
Sussiste in atti prova della regolare notifica di atti interruttivi quali: a) l'intimazione di pagamento n. 09420169007483210000 (notificata a familiare convivente in data 30.11.16); b)
l'intimazione di pagamento n. 09420199009797235000 (notificata tramite deposito presso la casa comunale – data di perfezionamento 9.11.2021).
Al riguardo, e con riferimento alla dedotta mancata prova dell'invio della cd. CAD
(Comunicazione Avvenuto Deposito), la giurisprudenza della Corte di Cassazione condivisa dal giudicante ha – anche recentemente: cfr. Cass., 21847/2025 – evidenziato come occorra distinguere tra la notificazione di atti giudiziari ex L.890/1982 e notificazione tramite invio diretto ex art.26 D.P.R. 602/1973.
Solo nella prima, che prevede l'intervento di un ufficiale giudiziario, è essenziale ai fini del perfezionamento della stessa l'invio di tale seconda raccomandata informativa ogni volta che l'atto viene depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario.
Nella seconda, invece, gli agenti della riscossione (e, per estensione, gli enti come l' CP_2
per i propri avvisi di addebito) possono notificare gli atti direttamente, tramite una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario: il che, appunto, esclude la necessità dell'invio della cd. CAD.
A ciò va altresì aggiunto il rilievo dell'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L.
183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo
1.1.2021-30.6.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende pertanto la reiezione del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- rigetta il ricorso;
4 - pone le spese di lite delle parti evocate in giudizio a carico del ricorrente soccombente, liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 cadauna oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4977 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (21.11.1982 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni
GU e dall'avv. Francesca Gangemi del Foro di Reggio Calabria), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Domenico Spanò del Foro di Reggio
Calabria) unitamente all' in persona Controparte_2
del l.r.p.t. in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio specificate il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001231000, notificatagli in data 3.11.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
39420140002256742000 (notificato in data 14.10.2014 e relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale oltre minimale, interessi e sanzioni anno 2013; importo € 1.300,43);
39420150000110445000 (notificato in data 16.7.2015 e relativo a omesso versamento modello DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2014; importo € 3.010,73);
39420160001801109000 (notificato in data 7.7.2016 e relativo a omesso versamento modello
DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2013; importo €3.056,98);
39420160002874548000 (notificato in data 16.11.2016 e relativo a omesso versamento modello DM/10, somme aggiuntive, interessi e sanzioni anno 2015; importo € 1.568,38).
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve in via preliminare disporsi l'estromissione della non trattandosi di carico contributivo oggetto di CP_3
cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3. Deve poi ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
segnatamente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001231000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2 4. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano documentalmente provati come notificati rispettivamente in data 14.10.2014, 16.7.2015, 7.7.2016, 16.11.2016.
Sussiste in atti prova della regolare notifica di atti interruttivi quali: a) l'intimazione di pagamento n. 09420169007483210000 (notificata a familiare convivente in data 30.11.16); b)
l'intimazione di pagamento n. 09420199009797235000 (notificata tramite deposito presso la casa comunale – data di perfezionamento 9.11.2021).
Al riguardo, e con riferimento alla dedotta mancata prova dell'invio della cd. CAD
(Comunicazione Avvenuto Deposito), la giurisprudenza della Corte di Cassazione condivisa dal giudicante ha – anche recentemente: cfr. Cass., 21847/2025 – evidenziato come occorra distinguere tra la notificazione di atti giudiziari ex L.890/1982 e notificazione tramite invio diretto ex art.26 D.P.R. 602/1973.
Solo nella prima, che prevede l'intervento di un ufficiale giudiziario, è essenziale ai fini del perfezionamento della stessa l'invio di tale seconda raccomandata informativa ogni volta che l'atto viene depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario.
Nella seconda, invece, gli agenti della riscossione (e, per estensione, gli enti come l' CP_2
per i propri avvisi di addebito) possono notificare gli atti direttamente, tramite una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario: il che, appunto, esclude la necessità dell'invio della cd. CAD.
A ciò va altresì aggiunto il rilievo dell'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L.
183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo
1.1.2021-30.6.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende pertanto la reiezione del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- rigetta il ricorso;
4 - pone le spese di lite delle parti evocate in giudizio a carico del ricorrente soccombente, liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 cadauna oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5