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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1250/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Fivizzani Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare della impresa individuale CP_1 C.F._2
“Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Lippi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in proprio e quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI CP_1
AR”, per ivi accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta, in proprio e quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, in relazione ad un sinistro occorso in data 15 Luglio 2019 attorno alle ore 18,30, presso la gelateria gestita dalla convenuta sita in
Gavorrano località Bagno, in via Marconi 64.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che il giorno 15 Luglio 2019 attorno alle ore 18,30, in una giornata di pioggia, si sarebbe recato, per effettuare l'acquisto di un gelato, presso l'esercizio commerciale denominato gelateria "Il Paese dei Balocchi" di ZI AR sita in Gavorrano località
Bagno in via Marconi 64 ; (ii) che il pavimento all'ingresso del locale si sarebbe trovato bagnato a causa dello sgocciolamento degli ombrelli e del calpestio della clientela;
(iii) che il Pt_1
pagina 1 di 9 nell'introdursi nell'atrio della gelateria, superando il gradino esistente tra la strada e il locale, avrebbe messo sul pavimento dell'atrio prima il piede sinistro e quindi il piede destro e, trovandosi ormai con tutta la persona sul pavimento predetto, essendo questo bagnato, sarebbe scivolato col piede destro in avanti, andando a sbattere con esso contro il telaio della vetrata del locale, cadendo a terra e infortunandosi al ginocchio destro;
(iv) che non vi sarebbero stati sul posto segnalazioni di pericolo né presidi minimi di sicurezza antiscivolo.
A fronte di tali fatti, l'attore ha dedotto la responsabilità civile della convenuta sia a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. sia, congiuntamente o alternativamente, a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. - da soli o congiuntamente all'art. 818 c.c., per i danni alla persona e al patrimonio patiti dall'attore; ha conseguentemente chiesto, previa declaratoria di responsabilità della convenuta, la condanna della stessa al pagamento, a titolo risarcimento danni materiali e morali, patiti e patiendi, della somma di Euro 39.131,00 ovvero nella somma di Euro 29.823,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e sostenende a causa e in conseguenza del sinistro, in entrambi i predetti importi già compreso l'importo delle spese vive ad oggi sostenute pari ad Euro 988,00, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia , oltre a rivalutazione e interessi legali dal fatto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.11.2020 si è costituito in giudizio , in proprio e CP_1 quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, sostenendo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in relazione all'accaduto e deducendo in ogni caso un concorso di colpa assorbente dello stesso attore nella causazione del sinistro;
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, accertato e dichiarato il prevalente apporto colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro per cui è causa, ha chiesto determinarsi nella misura ritenuta di giustizia il risarcimento a questi spettante;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 21.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva la vicenda di specie deve essere inquadrata nell'ambito d'operatività della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che si fonda non già su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa, che deve costituire fattore eziologicamente rilevante (come concausa ovvero condizione esclusiva) dell'evento di danno occorso (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI-III, ord., 30 ottobre 2018, n. 27724). pagina 2 di 9 Va pertanto esclusa la responsabilità contrattuale invocata dal x art. 1218 c.c., non essendo Pt_1 in realtà intercorso, secondo le prospettazioni dello stesso attore, alcun rapporto di natura contrattuale fra l'attore e la convenuta.
Ciò premesso, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le pagina 3 di 9 volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività pagina 4 di 9 a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, va esaminato l'esito dell'istruttoria.
L'unica teste oculare escussa (dichiaratasi indifferente ed amica di lunga data Testimone_1 dell'attore), rendendo una dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha innanzitutto confermato, pur non ricordando la data precisa, il fatto storico del sinistro, dichiarando di aver assistito ad un incidente occorso al nel mese di luglio di alcuni anni prima, in una giornata di Pt_1 pioggia, in prossimità dell'ingresso della gelateria gestita dalla convenuta (cfr. verbale del 7.02.2023).
La teste ha in particolare riferito che, nell'occasione, si trovava “davanti alla pompa di benzina” posta sul lato opposto della strada e che era “rivolta verso la gelateria”, quando vide il entrare nella Pt_1 medesima gelateria e, subito dopo, cadere a terra, precisando di non saper dire esattamente come scivolò, trovandosi in quel momento “dall'altra parte della strada” (cfr. verbale del 7.02.2023), precisando poi di essersi recata subito sul posto per soccorrerlo, notando a quel punto “che il pavimento dove lo stesso si trovava era bagnato” (cfr. verbale del 7.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), la teste non è stata in grado di confermare se lo zerbino visibile nella medesima foto fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025).
La teste ha poi riferito, per quanto in questa sede interessa: (i) che l'attore, quel giorno, indossava pantaloncini corti e calzature tipo “ CROCS” dotato di allaccio posteriore lungo il tallone;
(ii) che sul pavimento del vano di ingresso in cui avvenne l'incidente non era stata sparsa segatura né vi erano altri presidi antiscivolo, ribadendo di non ricordare se vi fosse lo zerbino visibile nella foto sub doc. 2 attore;
(iii) di non ricordare se vi fosse una ombrelliera per gli ombrelli della clientela, onde riceverne lo sgocciolio (cfr. verbale del 7.02.2023).
pagina 5 di 9 Il secondo teste di parte attrice escusso in corso di causa (dichiaratosi Testimone_2 indifferente) non ha assistito, come dallo stesso riferito, direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo (cfr. verbale del 7.02.2023).
Lo stesso teste ha in ogni caso confermato che era una giornata di pioggia, precisando che una volta giunto sul posto vide che il pavimento dove il si trovava era bagnato, e che fu l'attore a Pt_1 riferirgli che era caduto per questo (cfr. verbale del 7.02.2025).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), il teste non è stato in grado di confermare se lo zerbino visibile nella medesima foto fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025).
Il teste ha poi riferito, per quanto in questa sede interessa: (i) che l'attore, quel giorno, indossava pantaloncini corti e calzature tipo “ CROCS”; (ii) che sul pavimento del vano di ingresso in cui avvenne l'incidente non era stata sparsa segatura né vi erano altri presidi antiscivolo, pur non ricordando se vi fosse lo zerbino visibile nella foto sub doc. 2 attore;
(iii) di non ricordare se vi fosse una ombrelliera per gli ombrelli della clientela, onde riceverne lo sgocciolio (cfr. verbale del
7.02.2023).
Il terzo teste escusso (padre della titolare del Paese dei Balocchi di ZI AR e Tes_3 dichiaratosi collaboratore di fatto nell'esercizio commerciale), nel premettere di non aver assistito all'incidente ma di essere andato a soccorrere l'attore subito dopo la caduta, ha confermato che, al momento del sinistro, il vano di ingresso della gelateria era effettivamente bagnato, precisando che
“quel giorno pioveva molto” e che “di fronte al negozio, quando piove, diventa come un laghetto, così che le macchine, passando, schizzano l'acqua verso il negozio e talvolta l'acqua arriva anche dentro la gelateria” (cfr. verbale del 7.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. foto prodotta con deposito del 22.03.2021 in produzione parte convenuta), il teste ha riferito che lo zerbino visibile nella medesima foto era presente, come sempre, sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del 7.02.2023).
Il quarto teste escusso (madre della titolare del Paese dei Balocchi di ZI AR e Testimone_4 dichiaratasi anch'essa collaboratrice di fatto nell'esercizio commerciale), nel premettere di non aver assistito all'incidente, ha confermato che, al momento del sinistro, il vano di ingresso della gelateria era effettivamente bagnato, precisando che “quel giorno pioveva molto” e che “quando piove, l'acqua si accumula sul marciapiede di fronte alla gelateria, così come “avviene anche ai negozi vicini” (cfr. verbale del 7.02.2023). pagina 6 di 9 Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. foto prodotta con deposito del 22.03.2021 in produzione parte convenuta), la teste ha riferito di essere “certa” che al momento del fatto era presente un tappetino antiscivolo all'ingresso della gelateria, precisando che lo stesso “è sempre stato nello stesso punto della foto” (cfr. verbale del
7.02.2023).
Il quinto teste escusso (figlio dell'attore), non ha assistito, come dallo stesso riferito, Testimone_5 direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo, su chiamata telefonica del padre che gli chiedeva soccorso, precisando che quel giorno si trovava a brevissima distanza e che lo raggiunse in pochi minuti (cfr. verbale del 12.12.2023).
Lo stesso teste, nel confermare che si trattava di una giornata di pioggia, ha riferito che, al suo arrivo, trovò l'attore “seduto per terra con la gamba dolorante all'ingresso del negozio, in una specie di atrio di ingresso”, precisando che il quel punto il pavimento era bagnato (cfr. verbale del 12.12.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, il teste, per quanto in questa sede interessa, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), ha riferito che, al suo arrivo sul posto, lo zerbino visibile nella medesima foto non c'era, così come non erano presenti ulteriori presidi di sicurezza antiscivolo, né stracci o giornali all'ingresso, né era presente un'ombrelliera, avendo anzi notato “che c'erano degli ombrelli appoggiati al muro e uno era quasi per terra” (cfr. verbale del 12.12.2023).
L'ultima teste escussa , (indifferente - intervenuta su chiamata del 118 in qualità Testimone_6 di soccorritore), ha reso in definitiva dichiarazioni poco fruibili ai fini che qui ci occupano, non essendo stata in grado di riferire nulla sulla dinamica del sinistro, essendo giunta sul posto dopo l'incidente in qualità di soccorritore;
la stessa teste ha in ogni caso confermato che in occasione del suo intervento era una giornata piovosa, senza tuttavia essere in grado di confermare se anche il vano di accesso alla gelateria fosse bagnato, né se vi fossero presidi antiscivolo, avendo escluso unicamente la presenza di segatura sul pavimento ma non anche altri presidi antiscivolo (cfr. verbale del 15.05.2024).
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta in questa sede la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta, dovendosi ricondurre l'accaduto ad un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta dell'attore.
Invero, va innanzitutto osservato che il giorno del sinistro era - pacificamente - una giornata di pioggia, circostanza che di per sé impone al pedone una particolare attenzione nel transitare sulla via pubblica così come nell'accedere agli esercizi commerciali posti sulla medesima via, posto che la presenza d'acqua sul piano viario e sul pavimento dei vani di ingresso ai negozi è, in questi casi, non solo evidente, ma anche prevedibile in anticipo. Ciò posto, va comunque rilevato che le dichiarazioni dei pagina 7 di 9 testi non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, né di affermare con certezza o con elevata probabilità che all'ingresso dell'esercizio commerciale non vi fosse almeno uno zerbino, quale presidio antiscivolo a servizio della clientela che ne evitasse l'eventuale caduta accidentale in caso di pioggia.
Invero, l'unica teste oculare escussa , giunta sul posto immediatamente dopo il Testimone_1 sinistro, non è stata in grado di confermare se lo zerbino visibile nella fotografia ritraente l'ingresso della gelateria fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025), né tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale non è stato Testimone_2 anch'egli in grado di ricordare, e quindi confermare, tale circostanza (cfr. verbale del 7.02.2025).
L'unico teste a riferire che, al suo arrivo sul posto, lo zerbino visibile nella medesima foto non c'era, così come non sarebbero stati presenti ulteriori presidi di sicurezza antiscivolo, né stracci o giornali all'ingresso, è stato il quinto teste escusso (figlio dell'attore); sul punto, a parte ogni Testimone_5 considerazione sulla attendibilità del teste in ragione del suo rapporto di stretta parentela con l'attore, va comunque considerato che lo stesso teste non ha assistito, come dallo stesso riferito, direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo su chiamata telefonica del padre che gli chiedeva soccorso, sicché non può nemmeno escludersi che lo zerbino, potenzialmente presente al momento della caduta, fosse stato spostato (o finanche non notato) dal teste (cfr. verbale del
12.12.2023).
Gli ulteriori testi e hanno invece confermato che lo zerbino in questione era Tes_3 Testimone_4 presente all'ingresso “da sempre” e comunque anche il giorno del sinistro, sebbene la loro deposizione vada valutata, come per quella di , alla luce dello stretto grado di parentela che li lega Testimone_5 alla convenuta (rispettivamente padre e madre).
Infine, di limitata utilità risultano le dichiarazioni della teste , non essendo stata in Testimone_6 grado di riferire nulla sulla dinamica del sinistro, né se il vano di accesso alla gelateria fosse bagnato, né se vi fossero presidi antiscivolo, avendo escluso unicamente la presenza di segatura sul pavimento ma non anche altri presidi antiscivolo (cfr. verbale del 15.05.2024).
Infine, va rilevato che nessuno dei testi ha confermato che il pavimento, a prescindere dalla presenza di presidi antiscivolo, si presentava oggettivamente “scivoloso”, previa personale constatazione dello stato di scivolosità.
Alla luce di tale quadro probatorio, non può ritenersi che la caduta del asseritamente Pt_1 avvenuta per scivolamento, in un'area sottoposta a custodia privata, giustifichi automaticamente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., dovendosi comunque valutare la condotta tenuta dal pagina 8 di 9 danneggiato in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso in ragione della condotta dell'attore, ovvero del caso fortuito.
Nella specie, trattandosi di situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (pavimento bagnato all'ingresso di un esercizio commerciale in una giornata di pioggia), e non essendo stata raggiunta una solida prova della mancanza di presidi antiscivolo all'ingresso (che invece la convenuta ha sostenuto essere presenti al momento del sinistro), l'efficienza causale del caso fortuito, unitamente al comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, risultano aver interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In conclusione, deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva presenza di acqua sul pavimento all'ingresso dell'esercizio commerciale al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. alla convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 25.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1250/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Fivizzani Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare della impresa individuale CP_1 C.F._2
“Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Lippi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in proprio e quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI CP_1
AR”, per ivi accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta, in proprio e quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, in relazione ad un sinistro occorso in data 15 Luglio 2019 attorno alle ore 18,30, presso la gelateria gestita dalla convenuta sita in
Gavorrano località Bagno, in via Marconi 64.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che il giorno 15 Luglio 2019 attorno alle ore 18,30, in una giornata di pioggia, si sarebbe recato, per effettuare l'acquisto di un gelato, presso l'esercizio commerciale denominato gelateria "Il Paese dei Balocchi" di ZI AR sita in Gavorrano località
Bagno in via Marconi 64 ; (ii) che il pavimento all'ingresso del locale si sarebbe trovato bagnato a causa dello sgocciolamento degli ombrelli e del calpestio della clientela;
(iii) che il Pt_1
pagina 1 di 9 nell'introdursi nell'atrio della gelateria, superando il gradino esistente tra la strada e il locale, avrebbe messo sul pavimento dell'atrio prima il piede sinistro e quindi il piede destro e, trovandosi ormai con tutta la persona sul pavimento predetto, essendo questo bagnato, sarebbe scivolato col piede destro in avanti, andando a sbattere con esso contro il telaio della vetrata del locale, cadendo a terra e infortunandosi al ginocchio destro;
(iv) che non vi sarebbero stati sul posto segnalazioni di pericolo né presidi minimi di sicurezza antiscivolo.
A fronte di tali fatti, l'attore ha dedotto la responsabilità civile della convenuta sia a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. sia, congiuntamente o alternativamente, a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. - da soli o congiuntamente all'art. 818 c.c., per i danni alla persona e al patrimonio patiti dall'attore; ha conseguentemente chiesto, previa declaratoria di responsabilità della convenuta, la condanna della stessa al pagamento, a titolo risarcimento danni materiali e morali, patiti e patiendi, della somma di Euro 39.131,00 ovvero nella somma di Euro 29.823,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e sostenende a causa e in conseguenza del sinistro, in entrambi i predetti importi già compreso l'importo delle spese vive ad oggi sostenute pari ad Euro 988,00, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia , oltre a rivalutazione e interessi legali dal fatto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.11.2020 si è costituito in giudizio , in proprio e CP_1 quale titolare della impresa individuale “Il Paese dei Balocchi di ZI AR”, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, sostenendo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in relazione all'accaduto e deducendo in ogni caso un concorso di colpa assorbente dello stesso attore nella causazione del sinistro;
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, accertato e dichiarato il prevalente apporto colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro per cui è causa, ha chiesto determinarsi nella misura ritenuta di giustizia il risarcimento a questi spettante;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 21.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva la vicenda di specie deve essere inquadrata nell'ambito d'operatività della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che si fonda non già su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa, che deve costituire fattore eziologicamente rilevante (come concausa ovvero condizione esclusiva) dell'evento di danno occorso (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI-III, ord., 30 ottobre 2018, n. 27724). pagina 2 di 9 Va pertanto esclusa la responsabilità contrattuale invocata dal x art. 1218 c.c., non essendo Pt_1 in realtà intercorso, secondo le prospettazioni dello stesso attore, alcun rapporto di natura contrattuale fra l'attore e la convenuta.
Ciò premesso, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le pagina 3 di 9 volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività pagina 4 di 9 a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, va esaminato l'esito dell'istruttoria.
L'unica teste oculare escussa (dichiaratasi indifferente ed amica di lunga data Testimone_1 dell'attore), rendendo una dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha innanzitutto confermato, pur non ricordando la data precisa, il fatto storico del sinistro, dichiarando di aver assistito ad un incidente occorso al nel mese di luglio di alcuni anni prima, in una giornata di Pt_1 pioggia, in prossimità dell'ingresso della gelateria gestita dalla convenuta (cfr. verbale del 7.02.2023).
La teste ha in particolare riferito che, nell'occasione, si trovava “davanti alla pompa di benzina” posta sul lato opposto della strada e che era “rivolta verso la gelateria”, quando vide il entrare nella Pt_1 medesima gelateria e, subito dopo, cadere a terra, precisando di non saper dire esattamente come scivolò, trovandosi in quel momento “dall'altra parte della strada” (cfr. verbale del 7.02.2023), precisando poi di essersi recata subito sul posto per soccorrerlo, notando a quel punto “che il pavimento dove lo stesso si trovava era bagnato” (cfr. verbale del 7.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), la teste non è stata in grado di confermare se lo zerbino visibile nella medesima foto fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025).
La teste ha poi riferito, per quanto in questa sede interessa: (i) che l'attore, quel giorno, indossava pantaloncini corti e calzature tipo “ CROCS” dotato di allaccio posteriore lungo il tallone;
(ii) che sul pavimento del vano di ingresso in cui avvenne l'incidente non era stata sparsa segatura né vi erano altri presidi antiscivolo, ribadendo di non ricordare se vi fosse lo zerbino visibile nella foto sub doc. 2 attore;
(iii) di non ricordare se vi fosse una ombrelliera per gli ombrelli della clientela, onde riceverne lo sgocciolio (cfr. verbale del 7.02.2023).
pagina 5 di 9 Il secondo teste di parte attrice escusso in corso di causa (dichiaratosi Testimone_2 indifferente) non ha assistito, come dallo stesso riferito, direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo (cfr. verbale del 7.02.2023).
Lo stesso teste ha in ogni caso confermato che era una giornata di pioggia, precisando che una volta giunto sul posto vide che il pavimento dove il si trovava era bagnato, e che fu l'attore a Pt_1 riferirgli che era caduto per questo (cfr. verbale del 7.02.2025).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), il teste non è stato in grado di confermare se lo zerbino visibile nella medesima foto fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025).
Il teste ha poi riferito, per quanto in questa sede interessa: (i) che l'attore, quel giorno, indossava pantaloncini corti e calzature tipo “ CROCS”; (ii) che sul pavimento del vano di ingresso in cui avvenne l'incidente non era stata sparsa segatura né vi erano altri presidi antiscivolo, pur non ricordando se vi fosse lo zerbino visibile nella foto sub doc. 2 attore;
(iii) di non ricordare se vi fosse una ombrelliera per gli ombrelli della clientela, onde riceverne lo sgocciolio (cfr. verbale del
7.02.2023).
Il terzo teste escusso (padre della titolare del Paese dei Balocchi di ZI AR e Tes_3 dichiaratosi collaboratore di fatto nell'esercizio commerciale), nel premettere di non aver assistito all'incidente ma di essere andato a soccorrere l'attore subito dopo la caduta, ha confermato che, al momento del sinistro, il vano di ingresso della gelateria era effettivamente bagnato, precisando che
“quel giorno pioveva molto” e che “di fronte al negozio, quando piove, diventa come un laghetto, così che le macchine, passando, schizzano l'acqua verso il negozio e talvolta l'acqua arriva anche dentro la gelateria” (cfr. verbale del 7.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. foto prodotta con deposito del 22.03.2021 in produzione parte convenuta), il teste ha riferito che lo zerbino visibile nella medesima foto era presente, come sempre, sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del 7.02.2023).
Il quarto teste escusso (madre della titolare del Paese dei Balocchi di ZI AR e Testimone_4 dichiaratasi anch'essa collaboratrice di fatto nell'esercizio commerciale), nel premettere di non aver assistito all'incidente, ha confermato che, al momento del sinistro, il vano di ingresso della gelateria era effettivamente bagnato, precisando che “quel giorno pioveva molto” e che “quando piove, l'acqua si accumula sul marciapiede di fronte alla gelateria, così come “avviene anche ai negozi vicini” (cfr. verbale del 7.02.2023). pagina 6 di 9 Circa la presenza di presidi antiscivolo, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. foto prodotta con deposito del 22.03.2021 in produzione parte convenuta), la teste ha riferito di essere “certa” che al momento del fatto era presente un tappetino antiscivolo all'ingresso della gelateria, precisando che lo stesso “è sempre stato nello stesso punto della foto” (cfr. verbale del
7.02.2023).
Il quinto teste escusso (figlio dell'attore), non ha assistito, come dallo stesso riferito, Testimone_5 direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo, su chiamata telefonica del padre che gli chiedeva soccorso, precisando che quel giorno si trovava a brevissima distanza e che lo raggiunse in pochi minuti (cfr. verbale del 12.12.2023).
Lo stesso teste, nel confermare che si trattava di una giornata di pioggia, ha riferito che, al suo arrivo, trovò l'attore “seduto per terra con la gamba dolorante all'ingresso del negozio, in una specie di atrio di ingresso”, precisando che il quel punto il pavimento era bagnato (cfr. verbale del 12.12.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo, il teste, per quanto in questa sede interessa, nel riconoscere la fotografia mostrata come ritraente l'ingresso del negozio (cfr. doc. 2 attore), ha riferito che, al suo arrivo sul posto, lo zerbino visibile nella medesima foto non c'era, così come non erano presenti ulteriori presidi di sicurezza antiscivolo, né stracci o giornali all'ingresso, né era presente un'ombrelliera, avendo anzi notato “che c'erano degli ombrelli appoggiati al muro e uno era quasi per terra” (cfr. verbale del 12.12.2023).
L'ultima teste escussa , (indifferente - intervenuta su chiamata del 118 in qualità Testimone_6 di soccorritore), ha reso in definitiva dichiarazioni poco fruibili ai fini che qui ci occupano, non essendo stata in grado di riferire nulla sulla dinamica del sinistro, essendo giunta sul posto dopo l'incidente in qualità di soccorritore;
la stessa teste ha in ogni caso confermato che in occasione del suo intervento era una giornata piovosa, senza tuttavia essere in grado di confermare se anche il vano di accesso alla gelateria fosse bagnato, né se vi fossero presidi antiscivolo, avendo escluso unicamente la presenza di segatura sul pavimento ma non anche altri presidi antiscivolo (cfr. verbale del 15.05.2024).
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta in questa sede la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta, dovendosi ricondurre l'accaduto ad un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta dell'attore.
Invero, va innanzitutto osservato che il giorno del sinistro era - pacificamente - una giornata di pioggia, circostanza che di per sé impone al pedone una particolare attenzione nel transitare sulla via pubblica così come nell'accedere agli esercizi commerciali posti sulla medesima via, posto che la presenza d'acqua sul piano viario e sul pavimento dei vani di ingresso ai negozi è, in questi casi, non solo evidente, ma anche prevedibile in anticipo. Ciò posto, va comunque rilevato che le dichiarazioni dei pagina 7 di 9 testi non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, né di affermare con certezza o con elevata probabilità che all'ingresso dell'esercizio commerciale non vi fosse almeno uno zerbino, quale presidio antiscivolo a servizio della clientela che ne evitasse l'eventuale caduta accidentale in caso di pioggia.
Invero, l'unica teste oculare escussa , giunta sul posto immediatamente dopo il Testimone_1 sinistro, non è stata in grado di confermare se lo zerbino visibile nella fotografia ritraente l'ingresso della gelateria fosse o meno presente sul pavimento al momento del sinistro (cfr. verbale del
7.02.2025), né tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale non è stato Testimone_2 anch'egli in grado di ricordare, e quindi confermare, tale circostanza (cfr. verbale del 7.02.2025).
L'unico teste a riferire che, al suo arrivo sul posto, lo zerbino visibile nella medesima foto non c'era, così come non sarebbero stati presenti ulteriori presidi di sicurezza antiscivolo, né stracci o giornali all'ingresso, è stato il quinto teste escusso (figlio dell'attore); sul punto, a parte ogni Testimone_5 considerazione sulla attendibilità del teste in ragione del suo rapporto di stretta parentela con l'attore, va comunque considerato che lo stesso teste non ha assistito, come dallo stesso riferito, direttamente alla dinamica dell'incidente, essendo giunto sul posto poco dopo su chiamata telefonica del padre che gli chiedeva soccorso, sicché non può nemmeno escludersi che lo zerbino, potenzialmente presente al momento della caduta, fosse stato spostato (o finanche non notato) dal teste (cfr. verbale del
12.12.2023).
Gli ulteriori testi e hanno invece confermato che lo zerbino in questione era Tes_3 Testimone_4 presente all'ingresso “da sempre” e comunque anche il giorno del sinistro, sebbene la loro deposizione vada valutata, come per quella di , alla luce dello stretto grado di parentela che li lega Testimone_5 alla convenuta (rispettivamente padre e madre).
Infine, di limitata utilità risultano le dichiarazioni della teste , non essendo stata in Testimone_6 grado di riferire nulla sulla dinamica del sinistro, né se il vano di accesso alla gelateria fosse bagnato, né se vi fossero presidi antiscivolo, avendo escluso unicamente la presenza di segatura sul pavimento ma non anche altri presidi antiscivolo (cfr. verbale del 15.05.2024).
Infine, va rilevato che nessuno dei testi ha confermato che il pavimento, a prescindere dalla presenza di presidi antiscivolo, si presentava oggettivamente “scivoloso”, previa personale constatazione dello stato di scivolosità.
Alla luce di tale quadro probatorio, non può ritenersi che la caduta del asseritamente Pt_1 avvenuta per scivolamento, in un'area sottoposta a custodia privata, giustifichi automaticamente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., dovendosi comunque valutare la condotta tenuta dal pagina 8 di 9 danneggiato in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso in ragione della condotta dell'attore, ovvero del caso fortuito.
Nella specie, trattandosi di situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (pavimento bagnato all'ingresso di un esercizio commerciale in una giornata di pioggia), e non essendo stata raggiunta una solida prova della mancanza di presidi antiscivolo all'ingresso (che invece la convenuta ha sostenuto essere presenti al momento del sinistro), l'efficienza causale del caso fortuito, unitamente al comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, risultano aver interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In conclusione, deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva presenza di acqua sul pavimento all'ingresso dell'esercizio commerciale al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. alla convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 25.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
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