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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 41312/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 41312/2020 promossa da:
, con l'avv. CHRISTIAN FERDANI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
l'avv. LOREDANA LEO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
▪ Respingere, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, ogni eccezione, difesa e domanda formulata in causa da CP_1
▪ Accertato e dichiarato che il sig. è stato vittima dell'incidente avvenuto a Vignate Parte_1
(MI) il giorno 11/11/2015 cagionato dall'esclusiva condotta negligente e colposa del conducente della vettura di colore bianco (presumibilmente una “Fiat Panda”) rimasto ignoto, il tutto così come meglio descritto in atti, nonché accertato in via incidentale che l'illecito de quo integra gli estremi di una fattispecie di reato per lesioni colpose commesso durante la circolazione su strada e con violazione delle norme che la regolano;
▪ Per l'effetto condannare, per tutte le ragioni esposte da Parte Attrice e/o per quelle comunque che emergeranno in corso di causa, [C.F. ] in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di impresa designata a norma dell'art.286 comma pagina 1 di 6 1 del D.lgs. n.209 del 07/09/2005 e succ. mod. – per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della , a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dal sig. CP_2
mediante il pagamento della somma di euro 26.918,77 ovvero quegli importi Parte_1
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e/o diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità nei limiti della competenza del Giudice adito;
▪ Condannare [C.F. ] in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: per scrupolo difensivo si richiamano le istanze istruttorie di parte già agli atti, quivi da intendersi ritrascritte.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti
In via principale e preliminare di merito rigettare la domanda in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata, anche per carenza dei presupposti ex art. 283 comma 1 lett. a) D. Lgs 209/05. in subordine, salvo gravame: nella denegata ipotesi di provato coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto e di accertata sussistenza dei presupposti di legge, previo ogni accertamento in punto an, liquidare il danno nella misura che risulterà rigorosamente provata in corso di causa, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, ridotto in proporzione al contributo causale dell'attore secondo il grado di responsabilità accertato, con esclusione dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, rigettando ogni maggiore e/o diversa pretesa ex adverso avanzata e nei limiti degli obblighi risarcitori della concludente. Rigettare ogni maggiore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e
C.P.A. 4%.
In via istruttoria
Ferma e ribadita l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della signora CP_3
in quanto indicata come soggetto coinvolto nel sinistro e dunque portatrice di un interesse di
[...]
pagina 2 di 6 fatto e giuridico nella vicenda (cfr. cass. 21239/2019), si richiamano le eccezioni e deduzioni istruttorie svolte nelle memorie ex art. 183 VI co. nn. 2 e 3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società -quale impresa designata in Parte_1 CP_1
relazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada- affermando: che in data 11/11/2015, mentre l'odierno attore stava procedendo in sella alla propria bicicletta sulla carreggiata stradale in corrispondenza di una rotatoria, era stato urtato da un'autovettura non identificata che dopo l'urto si era allontanata dirigendosi verso i parcheggi di un centro commerciale, e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, generico, documentale;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico- legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, e ciò in considerazione della previsione di cui all'art. 2947 co. 3 c.c.; e non appare fondata neppure l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicuratrice, posto che dalla corrispondenza prodotta in atti emerge la sussistenza di un'interlocuzione svoltasi tra la compagnia assicuratrice e l'infortunato con riferimento alla liquidazione relativa al sinistro in oggetto;
- la compagnia convenuta non ha specificamente contestato entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, le allegazioni dell'attore secondo cui quest'ultimo, in sella alla propria bicicletta, era stato urtato da un veicolo non identificato che in seguito all'urto si era allontanato verso i parcheggi di un centro commerciale;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
inoltre la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato che “il meccanismo produttivo delle lesioni” subite dall'attore “è da ritenersi compatibile con le modalità descritte dal periziato (incidente stradale: investimento di ciclista da parte di autovettura)”; dal doc.15 di cui alle produzioni della parte attorea emerge pagina 3 di 6 che i Carabinieri intervenuti in data 11/11/2015 sul luogo del sinistro avevano visionato le
“immagini delle telecamere presenti”, dalle quali “si poteva evincere che, nel momento immediatamente successivo al sinistro un veicolo di colore bianco, FIAT PANDA nuovo modello, percorreva la rampa di accesso al parcheggio del centro commerciale ad una velocità non consona rispetto a quella stabilita dalla segnaletica verticale”, che tale veicolo
“inizialmente si portava all'interno dei parcheggi sotterranei e dopo pochi istanti si dileguava verso la strada provinciale” e che non era stato possibile “leggere il numero di targa” dell'autovettura; dal medesimo documento emerge inoltre che i Carabinieri intervenuti avevano identificato quale “unica testimone” , la quale -secondo quanto dalla stessa Testimone_1 riferito ai Carabinieri- al momento dell'urto da parte dell'autovettura si trovava “unitamente” all'attore, “entrambi a bordo del velocipede di quest'ultimo”; la presenza della passeggiera sulla biciletta è ammessa dallo stesso attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc secondo cui la persona trasportata si trovava “eretta con le mani appoggiate sulle spalle del conducente”;
- tenuto conto di quanto sopra emerge da un lato che il sinistro in oggetto è stato cagionato dal veicolo non identificato, e dall'altro la sussistenza di un concorso di colpa, nella misura del
50%, dello stesso attore, posto che quest'ultimo, procedendo in sella alla bicicletta con a bordo quale passeggero una giovane in piedi, teneva un comportamento contrario alle norme di comune prudenza che ha plausibilmente influito negativamente sulla possibilità di porre in essere una manovra di emergenza, non avendo la parte attorea affermato di averla compiuta, pur avendo lo stesso allegato nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc di avere sentito sopraggiungere velocemente da tergo un'autovettura che “ad un certo punto sterzava”, apparendo perciò plausibile che il mancato compimento di una manovra di emergenza da parte del conducente della bicicletta sia dipeso nell'occasione anche dalla mancanza di equilibrio del velocipede sul quale veniva trasportato una persona “eretta con le mani appoggiate sulle spalle del conducente”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 15”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 50”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 50” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 50”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell' “8%”; e che “non sono documentate spese
pagina 4 di 6 di cura”, “essendo documentata esclusivamente spesa di € 26,00 per copia” di documentazione sanitaria;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'odierna parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari all'8% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 Codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età della parte attorea al momento del sinistro (19 anni), la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito dall'attore va liquidato in Euro 15.198,48 per il danno permanente ed in Euro 4.971,60 per il danno temporaneo, per un totale di Euro
20.170,08, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
- quanto invece al danno patrimoniale subito dalla parte attorea, costituisce voce di danno emergente risarcibile la somma di Euro 26,00 per copia di cartella clinica;
- la sommatoria dell'importo di Euro 20.170,08 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 26,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 20.196,08;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 50%, dal summenzionato importo di Euro 20.196,08 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
10.098,04, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 10.098,04, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
pagina 5 di 6 Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
10.098,04, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 07/02/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 41312/2020 promossa da:
, con l'avv. CHRISTIAN FERDANI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
l'avv. LOREDANA LEO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
▪ Respingere, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, ogni eccezione, difesa e domanda formulata in causa da CP_1
▪ Accertato e dichiarato che il sig. è stato vittima dell'incidente avvenuto a Vignate Parte_1
(MI) il giorno 11/11/2015 cagionato dall'esclusiva condotta negligente e colposa del conducente della vettura di colore bianco (presumibilmente una “Fiat Panda”) rimasto ignoto, il tutto così come meglio descritto in atti, nonché accertato in via incidentale che l'illecito de quo integra gli estremi di una fattispecie di reato per lesioni colpose commesso durante la circolazione su strada e con violazione delle norme che la regolano;
▪ Per l'effetto condannare, per tutte le ragioni esposte da Parte Attrice e/o per quelle comunque che emergeranno in corso di causa, [C.F. ] in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di impresa designata a norma dell'art.286 comma pagina 1 di 6 1 del D.lgs. n.209 del 07/09/2005 e succ. mod. – per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della , a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dal sig. CP_2
mediante il pagamento della somma di euro 26.918,77 ovvero quegli importi Parte_1
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e/o diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità nei limiti della competenza del Giudice adito;
▪ Condannare [C.F. ] in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: per scrupolo difensivo si richiamano le istanze istruttorie di parte già agli atti, quivi da intendersi ritrascritte.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti
In via principale e preliminare di merito rigettare la domanda in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata, anche per carenza dei presupposti ex art. 283 comma 1 lett. a) D. Lgs 209/05. in subordine, salvo gravame: nella denegata ipotesi di provato coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto e di accertata sussistenza dei presupposti di legge, previo ogni accertamento in punto an, liquidare il danno nella misura che risulterà rigorosamente provata in corso di causa, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, ridotto in proporzione al contributo causale dell'attore secondo il grado di responsabilità accertato, con esclusione dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, rigettando ogni maggiore e/o diversa pretesa ex adverso avanzata e nei limiti degli obblighi risarcitori della concludente. Rigettare ogni maggiore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e
C.P.A. 4%.
In via istruttoria
Ferma e ribadita l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della signora CP_3
in quanto indicata come soggetto coinvolto nel sinistro e dunque portatrice di un interesse di
[...]
pagina 2 di 6 fatto e giuridico nella vicenda (cfr. cass. 21239/2019), si richiamano le eccezioni e deduzioni istruttorie svolte nelle memorie ex art. 183 VI co. nn. 2 e 3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società -quale impresa designata in Parte_1 CP_1
relazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada- affermando: che in data 11/11/2015, mentre l'odierno attore stava procedendo in sella alla propria bicicletta sulla carreggiata stradale in corrispondenza di una rotatoria, era stato urtato da un'autovettura non identificata che dopo l'urto si era allontanata dirigendosi verso i parcheggi di un centro commerciale, e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo, generico, documentale;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico- legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, e ciò in considerazione della previsione di cui all'art. 2947 co. 3 c.c.; e non appare fondata neppure l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicuratrice, posto che dalla corrispondenza prodotta in atti emerge la sussistenza di un'interlocuzione svoltasi tra la compagnia assicuratrice e l'infortunato con riferimento alla liquidazione relativa al sinistro in oggetto;
- la compagnia convenuta non ha specificamente contestato entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, le allegazioni dell'attore secondo cui quest'ultimo, in sella alla propria bicicletta, era stato urtato da un veicolo non identificato che in seguito all'urto si era allontanato verso i parcheggi di un centro commerciale;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
inoltre la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato che “il meccanismo produttivo delle lesioni” subite dall'attore “è da ritenersi compatibile con le modalità descritte dal periziato (incidente stradale: investimento di ciclista da parte di autovettura)”; dal doc.15 di cui alle produzioni della parte attorea emerge pagina 3 di 6 che i Carabinieri intervenuti in data 11/11/2015 sul luogo del sinistro avevano visionato le
“immagini delle telecamere presenti”, dalle quali “si poteva evincere che, nel momento immediatamente successivo al sinistro un veicolo di colore bianco, FIAT PANDA nuovo modello, percorreva la rampa di accesso al parcheggio del centro commerciale ad una velocità non consona rispetto a quella stabilita dalla segnaletica verticale”, che tale veicolo
“inizialmente si portava all'interno dei parcheggi sotterranei e dopo pochi istanti si dileguava verso la strada provinciale” e che non era stato possibile “leggere il numero di targa” dell'autovettura; dal medesimo documento emerge inoltre che i Carabinieri intervenuti avevano identificato quale “unica testimone” , la quale -secondo quanto dalla stessa Testimone_1 riferito ai Carabinieri- al momento dell'urto da parte dell'autovettura si trovava “unitamente” all'attore, “entrambi a bordo del velocipede di quest'ultimo”; la presenza della passeggiera sulla biciletta è ammessa dallo stesso attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc secondo cui la persona trasportata si trovava “eretta con le mani appoggiate sulle spalle del conducente”;
- tenuto conto di quanto sopra emerge da un lato che il sinistro in oggetto è stato cagionato dal veicolo non identificato, e dall'altro la sussistenza di un concorso di colpa, nella misura del
50%, dello stesso attore, posto che quest'ultimo, procedendo in sella alla bicicletta con a bordo quale passeggero una giovane in piedi, teneva un comportamento contrario alle norme di comune prudenza che ha plausibilmente influito negativamente sulla possibilità di porre in essere una manovra di emergenza, non avendo la parte attorea affermato di averla compiuta, pur avendo lo stesso allegato nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc di avere sentito sopraggiungere velocemente da tergo un'autovettura che “ad un certo punto sterzava”, apparendo perciò plausibile che il mancato compimento di una manovra di emergenza da parte del conducente della bicicletta sia dipeso nell'occasione anche dalla mancanza di equilibrio del velocipede sul quale veniva trasportato una persona “eretta con le mani appoggiate sulle spalle del conducente”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 15”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 50”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 50” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 50”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell' “8%”; e che “non sono documentate spese
pagina 4 di 6 di cura”, “essendo documentata esclusivamente spesa di € 26,00 per copia” di documentazione sanitaria;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'odierna parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari all'8% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 Codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età della parte attorea al momento del sinistro (19 anni), la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito dall'attore va liquidato in Euro 15.198,48 per il danno permanente ed in Euro 4.971,60 per il danno temporaneo, per un totale di Euro
20.170,08, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
- quanto invece al danno patrimoniale subito dalla parte attorea, costituisce voce di danno emergente risarcibile la somma di Euro 26,00 per copia di cartella clinica;
- la sommatoria dell'importo di Euro 20.170,08 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 26,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 20.196,08;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 50%, dal summenzionato importo di Euro 20.196,08 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
10.098,04, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 10.098,04, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
pagina 5 di 6 Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
10.098,04, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 07/02/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6