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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 10-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
TECHNOLOGIC S.R.L. in liquidazione (p.iva 06202160013), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Torino, Lungo Dora Voghera n. 34, con gli avv.ti Massimo Gerardin e
Alessandro Repetto del foro di Torino
parte ricorrente
nei confronti di
MEDSERV S.R.L. (p.iva 02841360213), con sede legale in 39100 Bolzano, via Delai n. 16
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• la società Technlogic S.r.l. in liquidazione ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di MEDSERV SRL, facendo valere un proprio diritto di credito, supportato da pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo, per la somma capitale di euro 8.235,00, e quindi per un totale di euro
11.477,36, comprensivo di interessi e spese (vedi atto di precetto sub doc. 7);
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6, C.C.I.I., eseguita via pec alla società debitrice, la quale tuttavia non si è costituita;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori ad Euro 30.000,00; in particolare, oltre al credito pari ad Euro 11.477,36, fatto valere dalla società ricorrente, dall'istruttoria sono emersi debiti nei confronti dell'agente della riscossione, e non oggetto di rateizzazione, pari ad euro 15.000 circa, e debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non ancora affidati all'agente della riscossione, per ulteriori 40.000
euro circa;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal debito nei confronti della società ricorrente, dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per debiti già affidati all'agente della riscossione, in parte rateizzati, pari a circa Euro
pagina 2 di 5 100.000,00, nonché per debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora affidati all'agente della riscossione, per Euro 40.000,00 circa;
dai bilanci depositati risulta inoltre che la società ha maturato nel corso degli anni ingenti perdite, al punto che il bilancio al 31.12.2023
ripota perdite portate a nuovo per euro 703.833, una perdita di esercizio pari ad Euro 177.413 ed un patrimonio netto negativo addirittura per Euro 863.579,00;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MEDSERV S.R.L. (c.f. 02841360213), con
sede legale in 39100 Bolzano, via Delai n. 16;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Pietro Bruscia con studio in 39100 Bolzano, piazza della Vittoria n. 3;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 26/06/2025, ore 10:00 davanti al Giudice Delegato,
nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n.
1;
pagina 3 di 5 assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 4 di 5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 13/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
TECHNOLOGIC S.R.L. in liquidazione (p.iva 06202160013), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Torino, Lungo Dora Voghera n. 34, con gli avv.ti Massimo Gerardin e
Alessandro Repetto del foro di Torino
parte ricorrente
nei confronti di
MEDSERV S.R.L. (p.iva 02841360213), con sede legale in 39100 Bolzano, via Delai n. 16
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• la società Technlogic S.r.l. in liquidazione ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di MEDSERV SRL, facendo valere un proprio diritto di credito, supportato da pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo, per la somma capitale di euro 8.235,00, e quindi per un totale di euro
11.477,36, comprensivo di interessi e spese (vedi atto di precetto sub doc. 7);
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6, C.C.I.I., eseguita via pec alla società debitrice, la quale tuttavia non si è costituita;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori ad Euro 30.000,00; in particolare, oltre al credito pari ad Euro 11.477,36, fatto valere dalla società ricorrente, dall'istruttoria sono emersi debiti nei confronti dell'agente della riscossione, e non oggetto di rateizzazione, pari ad euro 15.000 circa, e debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non ancora affidati all'agente della riscossione, per ulteriori 40.000
euro circa;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal debito nei confronti della società ricorrente, dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per debiti già affidati all'agente della riscossione, in parte rateizzati, pari a circa Euro
pagina 2 di 5 100.000,00, nonché per debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora affidati all'agente della riscossione, per Euro 40.000,00 circa;
dai bilanci depositati risulta inoltre che la società ha maturato nel corso degli anni ingenti perdite, al punto che il bilancio al 31.12.2023
ripota perdite portate a nuovo per euro 703.833, una perdita di esercizio pari ad Euro 177.413 ed un patrimonio netto negativo addirittura per Euro 863.579,00;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MEDSERV S.R.L. (c.f. 02841360213), con
sede legale in 39100 Bolzano, via Delai n. 16;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Pietro Bruscia con studio in 39100 Bolzano, piazza della Vittoria n. 3;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 26/06/2025, ore 10:00 davanti al Giudice Delegato,
nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n.
1;
pagina 3 di 5 assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
pagina 4 di 5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 13/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
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