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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 448/2023 promossa Da
in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Raia, Sebastiano Caruso e Tiziana Giovanna Norrito.
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Lo Coco. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/5/2021 agiva dinanzi al G.L. del Tribunale CP_1 di Termini Imerese contro l' e premesso che in forza di decreto di omologa del Pt_1
10/2/2020 il Tribunale di lavoro gli aveva riconosciuto il diritto all'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (1/3/2017) lamentava che l' aveva provveduto alla liquidazione del prestazione Pt_1 soltanto a partire dall'1/11/2020 Chiedeva pertanto la condanna dell'Istituto all'erogazione della prestazione con la decorrenza predetta. Si costituiva – tardivamente - l' che eccepiva l'esistenza di una causa ostativa dovuta Pt_1 alla concorrenza di altra prestazione (rendita che era stata sospesa nel novembre CP_2
2020, momento a partire dal quale l'assegno di invalidità era stato regolarmente erogato. Ritenuta la decadenza dall'eccezione in parola e dalla prova documentale allegata, il G.L. ha istruito la causa con c.t.u. contabile all'esito della quale ha condannato l' “al Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 19.644,58, comprensiva degli CP_1 interessi legali, a titolo di ratei dell'assegno mensile di assistenza maturati dall'01.03.2017 e fino alla data di deposito della consulenza tecnica (30.06.2022), oltre gli ulteriori interessi legali dall'01.07.2022 e sino al soddisfo”. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale censura la decisione del Pt_1
G.L. di non dare ingresso alla circostanza della sussistenza della ragione di incompatibilità tra le due prestazioni esposta in memoria di costituzione, atteso che essa, non configurando eccezione in senso proprio , non avrebbe dovuto incorrere nello sbarramento dettato dall'art. 416 c.p.c.. Resiste il che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Quest'ultima appare fondata. La bipartizione delineata dall'ordinamento processuale tra eccezioni in senso proprio ed eccezioni in senso lato o mere difese è notoriamente dettata nel rito del lavoro per distinguere tra le difese dirette a fare valere fatti impeditivi , modificativi o estintivi del diritto fatto valere che ricadono nella disponibilità della parte e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice – esse devono essere proposte entro il termine di decadenza fissato per la costituzione in giudizio del convenuto - e le ragioni che ineriscono alle condizioni di proponibilità dell'azione nonché a quelle circostanze che si traducono nella mera contestazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della domanda. Queste ultime non sono soggette alla preclusione temporale stabilita dall'art. 416 c.p.c., sicchè possono essere dedotte anche dopo la scadenza del termine assegnato per la costituzione in giudizio (10 giorni anteriori dall'udienza di comparizione). Tale risulta l'approdo interpretativo cui è giunta la S.C. allorquando ha ritenuto che nel rito del lavoro, il divieto di "jus novorum" in grado di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. (Cass.
n. 4545 del 25/02/2009 ). Ne consegue che, rispetto al caso che ci occupa nel quale la causa petendi della domanda poggiava sul pregresso riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità , la deduzione di una circostanza idonea a paralizzarne l'efficacia , piuttosto che come fatto esterno impeditivo, ineriva alla carenza di una condizione di erogabilità la cui mancanza ben poteva essere rilevata, opposta e documentata anche oltre il termine assegnato per la costituzione in giudizio. Tanto premesso , deve allora ritenersi che la evenienza dedotta e provata della coesistenza di altra prestazione (rendita incompatibile - le prestazioni pensionistiche CP_2 erogate dal con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli Controparte_3 invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 3 Legge n. 407/1990) - ha giustificato e legittimato la determinazione dell'Istituto di bloccare l'erogazione della prestazione fino a quando l' non ha CP_2 comunicato di avere sospeso la rendita a decorrere dall'1/11/2020. Tanto basta per ritenere meritevole di integrale riforma la sentenza impugnata, la quale aveva peraltro esteso l'ambito temporale della condanna ad un periodo (successivo all'1/11/2020) che neppure faceva parte del petitum azionato.
Le spese dl processo vanno regolate secondo soccombenza e liquidate, tanto per il primo che per il secondo grado del giudizio, come da dispositivo, in calce. Conseguentemente devono porsi definitivamente a carico del pure le spese della CP_1
c.t.u. nel primo grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 809/2022 emessa dal tribunale di Termini Imerese in data 15 novembre 2022, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 Pt_1
Condanna il al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi i gradi del CP_1 Pt_1 giudizio che liquida rispettivamente, in complessivi € 2.500,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 2.700,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente carico del le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo CP_1 grado. Palermo 24 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco