Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 535
CA
Sentenza 16 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, ha pronunciato sentenza in riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese. La controversia originava dalla domanda proposta da un soggetto, il quale, premesso il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità a decorrere dal 1° marzo 2017, lamentava che l'Istituto appellato avesse provveduto alla liquidazione della prestazione solo a partire dall'1° novembre 2020, chiedendo pertanto la condanna dell'Istituto all'erogazione con la decorrenza originaria. Si costituiva tardivamente l'Istituto, eccependo una causa ostativa dovuta alla concorrenza di altra prestazione (una rendita) che era stata sospesa nel novembre 2020, momento a partire dal quale l'assegno di invalidità era stato regolarmente erogato. Il Giudice del Lavoro, ritenuta la decadenza dell'Istituto dall'eccezione e dalla prova documentale, aveva istruito la causa con CTU contabile e condannato l'Istituto al pagamento di € 19.644,58, comprensivi di interessi legali, a titolo di ratei maturati dall'01.03.2017 fino alla data della consulenza. L'Istituto appellava la sentenza censurando la decisione del Giudice di primo grado di non dare ingresso alla circostanza della sussistenza della ragione di incompatibilità tra le due prestazioni, deducendo che tale circostanza non configurasse un'eccezione in senso proprio e non avrebbe dovuto incorrere nello sbarramento dell'art. 416 c.p.c.

La Corte di Appello ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondata la censura dell'Istituto appellante, distinguendo tra eccezioni in senso proprio e eccezioni improprie o mere difese nel rito del lavoro. Ha affermato che la deduzione di una circostanza idonea a paralizzare l'efficacia della prestazione, come la coesistenza di altra prestazione incompatibile, inerisce alla carenza di una condizione di erogabilità e non configura un'eccezione in senso proprio, potendo pertanto essere dedotta anche oltre il termine di costituzione in giudizio previsto dall'art. 416 c.p.c. La Corte ha quindi ritenuto che la coesistenza della rendita incompatibile, debitamente provata, avesse giustificato la determinazione dell'Istituto di bloccare l'erogazione della prestazione fino alla sospensione della rendita da parte del beneficiario. Ha altresì rilevato che la sentenza di primo grado aveva esteso l'ambito temporale della condanna ad un periodo non compreso nel petitum azionato. Di conseguenza, la domanda proposta dall'originario ricorrente è stata rigettata. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese della CTU di primo grado, sono state poste definitivamente a carico dell'originario ricorrente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 535
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 535
    Data del deposito : 16 giugno 2025

    Testo completo