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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giuseppa
Cannizzo del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Isabella
Flaccavento del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio conc ordatario, in regime di separazione dei beni, a il 17.9.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune CP_1 al n. 116, parte II, serie A, dell'anno 2016, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ragione per la quale i coniugi vivono da tempo separati. che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) Autorizzare gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Le parti dichiarano di non avere beni patrimoniali in comune e di rinunciare al reciproco assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a statuire;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concord atario in RI (RG) in data 17.09.2016, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di RI (RG), al n. 116, parte II, serie A, anno 2016;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di CP_1 legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giuseppa
Cannizzo del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Isabella
Flaccavento del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio conc ordatario, in regime di separazione dei beni, a il 17.9.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune CP_1 al n. 116, parte II, serie A, dell'anno 2016, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, ragione per la quale i coniugi vivono da tempo separati. che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) Autorizzare gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Le parti dichiarano di non avere beni patrimoniali in comune e di rinunciare al reciproco assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a statuire;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concord atario in RI (RG) in data 17.09.2016, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di RI (RG), al n. 116, parte II, serie A, anno 2016;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di CP_1 legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti