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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Proiti Carmelo, in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1399/2022 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris, presso lo studio degli Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino Pino, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il
Grande, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps;
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 parte ricorrente esponeva che aveva presentato domanda amministrativa di conferma in data 26.07.2018 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda era stata respinta in data 29.11.2018 e che pertanto la stessa aveva depositato in data 12.06.2019 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 1670/2019 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte dalla ricorrente non determinavano una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda di conferma. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa di conferma e condannarsi l' al pagamento CP_1
del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 04.09.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
2 In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno ordinario di invalidità formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta
3 affetta, evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dalla domanda amministrativa di conferma del 26.07.2018 (cfr. CTU, in atti al presente giudizio).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure e ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è affetta da patologie Parte_1
tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, per cui alla stessa compete l'assegno ordinario d'invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa di conferma del
26.07.2018.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_1
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
La domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate ex DM
55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratosi anticipatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino Pino.
Si applica, sul punto, la giurisprudenza secondo cui per l'assegno ordinario di invalidità deve considerarsi che lo stesso ha validità triennale e bisogna tener conto dell'ammontare delle somme dovute per tre anni (vedasi sul punto Cass. n.
16024 del 2025 che richiama Cass. n. 3676/2025). Ciò, infatti, a prescindere dalla
4 durata del presente giudizio che consolida sino al momento della domanda giudiziaria uno status sanitario, senza che venga meno il diritto per l' alle CP_1 verifiche periodiche. Non è stata, poi, dedotta l'eventuale definitività dell'assegno richiesto.
Ciò, quindi, in applicazione di uno scaglione di valore inferiore ad €
26.000. Separatamente per la fase di ATPO (liquidata secondo i criteri della fase di accertamento tecnico preventivo) che per la presente fase di merito.
Tuttavia, dette spese vanno compensate per la metà – relativamente alla presente fase – stante la richiesta di una domanda di condanna dichiarata inammissibile. La restante parte, come detto, posta a carico dell' . CP_1
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 21.04.2022, nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è affetta da patologie tali da ridurre a Parte_1
meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dalla domanda amministrativa di conferma del
26.07.2018, per cui alla stessa compete l'assegno ordinario d'invalidità;
CP_
- Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente, delle intere spese di lite per la fase di ATPO liquidate in € 1.170,00 nonché metà delle spese di lite di questa fase liquidate in € 1348,50 il tutto oltre spese generali, cpa ed iva e con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratosi anticipatari ex art. 93 c.p.c., Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino
Pino;
- Compensa la restante metà delle spese di lite per la presente fase.
5 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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