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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 26415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26415 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11357-2024 proposto da: AU DU, IN PROPRIO e QUALE LIQUIDATORE DELLA NO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO BARBIANI per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO MULAZZANI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente – e NO RA e NO MI, asseritamente rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLO SANTORO per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA e BPER FACTOR S.P.A.;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 26415 Anno 2025 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IA GIUSEPPE Data pubblicazione: 30/09/2025 2 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 avverso la SENTENZA N. 661/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 2/4/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE IA nella pubblica udienza dell’11/9/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI PORCELLI;
sentito, per la controricorrente Liquidazione Giudiziale, l’Avvocato PAOLO MULAZZANI;
sentito, per i controricorrenti AN OT e EL OT, l’Avvocato PAOLO SANTORO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Rimini, su istanza della BP FA s.p.a., ha, con sentenza del 4/12/2023, dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della OT s.p.a. in liquidazione. 1.2. RO LI, in proprio e quale liquidatore della OT s.p.a. in liquidazione, con ricorso del 29/12/2023, ha proposto reclamo avverso tale sentenza. 1.3. La Liquidazione Giudiziale OT s.p.a. in liquidazione e la BP FA s.p.a. hanno chiesto il rigetto del gravame. 1.4. Sono intervenuti AN OT e EL OT, soci ed ex amministratori della società, i quali hanno chiesto alla corte di rigettare il reclamo presentato dal liquidatore. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il reclamo in quanto “manifestamente destituito di fondamento”. 1.6. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che: - in sede di procedimento unitario il tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale la 3 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 sussistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente e che lo legittima a chiedere l’apertura della procedura concorsuale a carico del resistente;
- la legittimazione a proporre tale domanda non presuppone, infatti, un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante; ha ritenuto, quanto al caso in esame: - innanzitutto, che, nel procedimento svoltosi davanti al tribunale, il credito, originariamente sorto in capo alla PR s.p.a., “era comprovato non solo dalle (dodici) fatture, ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51; - in secondo luogo, che il trasferimento di tale credito dalla PR alla BP FA era, a sua volta, dimostrato dal “contratto” di factoring depositato in giudizio da quest’ultima (e non dalla mera proposta contrattuale, come erroneamente ha dedotto la reclamante) nonché dalle notificazioni delle “singole cessioni” dei crediti portati dalle indicate fatture. 1.7. La corte, quindi, dopo aver escluso ogni rilievo alle allegazioni svolte dalla reclamante nella memoria depositata in giudizio il 22/3/2023 (rectius: 22/3/2024) in quanto vertenti (al pari dei documenti alla stessa allegati) su circostanze irrilevanti (come la conoscenza, da parte dei OT, dell’intenzione del liquidatore di presentare domanda di concordato preventivo, le divergenze di vedute tra liquidatore e AT OT a causa dell’indisponibilità di questi a sostenere finanziariamente il concordato, l’inadempimento degli obblighi di rendiconto dei cessati amministratori) ovvero e inconcludenti (come la 4 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 cessazione del rapporto di factoring e l’insinuazione al passivo della già menzionata impresa Giorgini), ha rigettato il reclamo. 1.8. La corte, infine, in ragione della mala fede dimostrata nella proposizione del gravame, “le cui allegazioni sono smaccatamente sconfessate dai documenti prodotti dalle controparti e, prima ancora, da quelli versati in atti dalla stessa reclamante”, ha condannato, a norma dell’art. 51, comma 15, c.c.i.i., il liquidatore, in solido con la società, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di reclamo in favore delle controparti private. 1.9. RO LI, in proprio e quale liquidatore della OT s.p.a. in liquidazione, con ricorso notificato in data 2/5/2014, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 1.10. NN resistito, con distinti controricorsi, la Liquidazione Giudiziale OT s.p.a. in liquidazione nonché AN OT e EL OT. 1.11. La BP FA s.p.a. è rimasta intimata, al pari della Procura generale presso la corte d’appello di Bologna. 1.12. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 5/7/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, illustrandone ulteriormente in udienza le ragioni. 1.13. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1321 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello, travisando il documento n. 9) prodotto dalla reclamata BP FA s.p.a., ha ritenuto che quest’ultima avesse prodotto in giudizio il contratto di factoring stipulato il 28/5/2019 tra la 5 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 cedente PR s.p.a. e la cessionaria BP FA s.p.a., già L- FA, senza, tuttavia, considerare che: - in realtà, come eccepito dal reclamante, tale documento, in quanto privo della sottoscrizione della L- FA s.p.a., contiene solo la proposta di contratto trasmessa dalla PR s.p.a. ad L- FA s.p.a.; - il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. a seconda che si tratti di un fatto processuale o sostanziale;
- l’errata percezione del documento ha avuto un peso specifico rilevante nella valutazione finale espressa dalla corte distrettuale, la quale, infatti, ha potuto affermare che era risultata la prova, oltre che dell’opponibilità della cessione dei crediti alla debitrice OT s.p.a. in liquidazione per effetto delle singole notificazioni eseguite a quest’ultima ex art. 1264 c.c., della stessa conclusione del contratto di factoring proprio in ragione della produzione in giudizio del predetto documento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, in combinato disposto con l’art. 156, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza sul rilievo che la corte d’appello, dirimendo il contrasto insorto tra OT s.p.a. in liquidazione e la reclamata BP FA s.p.a., ha ritenuto che il documento 9, prodotto da quest’ultima nel giudizio di reclamo, integrasse il contratto di factoring intercorso tra PR s.p.a. e BP FA s.p.a. e non già la mera proposta contrattuale inviata da PR s.p.a. a Emil- 6 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 Ro- FA s.p.a., omettendo, tuttavia, di esporre le ragioni che l’hanno indotta ad affermare che il predetto documento, nonostante fosse stato espressamente nominato quale proposta di contratto e risultasse sottoscritto dalla sola proponente PR s.p.a., conteneva il contratto di factoring concluso tra PR S.p.a. ed L- FA s.r.l. piuttosto che la mera proposta contrattuale trasmessa a quest’ultima. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale, pronunciandosi sulla legittimazione del creditore istante a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della OT s.p.a., ha ritenuto che la BP FA s.p.a. fosse a quella data l’effettiva titolare del credito al pagamento della somma di €. 520.000, senza, tuttavia, considerare che: - la reclamante aveva espressamente dedotto il fatto storico, rilevante ai fini del giudizio, che, in data 9/10/2023, il liquidatore della OT s.p.a. aveva ricevuto l’invito della PR s.p.a., espressamente qualificato come “diffida ad adempiere”, ad effettuare il ritiro di merce giacente in magazzino nonché l’intimazione di pagamento della somma di €. 165.000, con l’avvertimento che in difetto di spontaneo adempimento la predetta PR avrebbe ceduto la merce ai diretti competitors di OT s.p.a.; - la reclamante aveva, in effetti, evidenziato come, nel testo della missiva pervenuta al liquidatore della società, non si faceva menzione alcuna del contratto di factoring asseritamente concluso con BP FA s.p.a. e come l’oggetto della richiesta così come riportato nella lettera venisse indicato con la dicitura “intero rapporto”; - la produzione in giudizio del presunto contratto di factoring del 28/5/2019 da parte del creditore istante, non era, 7 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 quindi, risolutiva dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da OT s.p.a.; - la diffida stragiudiziale di adempimento formalizzata dalla cedente PR s.p.a. con lettera del 9/10/2023 dimostrava, infatti, che l’ipotetico contratto di factoring si era sciolto per effetto del recesso di una delle parti. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le allegazioni della reclamante contenute nella memoria del 22/3/2024 in tema di cessazione del rapporto di factoring sarebbero del tutto prive di rilievo in causa, omettendo, però, di considerare che: - tali allegazioni riguardavano “l’evidenziata inconciliabilità tra il contratto di factoring di durata indeterminata … che prevede la cessione globale ed incondizionata di tutti i crediti commerciali anche futuri verso Fon(t)anot s.p.a. alla cessionaria BP FA s.p.a. ed una diffida ad adempiere inoltrata il 09.10.2023 a OT s.p.a. dalla cedente PR s.p.a. riferita a quelle stesse forniture di merce per le quali legittimata a richiederne il pagamento sarebbe in via esclusiva la sola BP FA s.p.a.”; - esse, dunque, non erano, come ha ritenuto la corte d’appello, irrilevanti, avendo avuto ad oggetto proprio il thema decidendum, vale a dire la sussistenza o meno di legittimazione processuale attiva in capo a BP FA s.p.a. a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di OT s.p.a.; - l’impugnata sentenza è, dunque, manifestamente illogica e contiene un contrasto irriducibile laddove, da un lato, conferma la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, affermando che la legittimazione processuale del creditore istante 8 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 troverebbe positivo riscontro nel contratto di factoring allegato in atti, mentre, dall’altro, postula, in difetto di qualsiasi spiegazione plausibile, l’irrilevanza della dedotta cessazione del rapporto di factoring. 2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.6. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale infatti, dopo aver (incontestatamente) affermato che “la sussistenza del credito della PR spa era comprovato non solo dalle (dodici) fatture” (“dimesse in atti dalla BP FA s.p.a.”) “ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51, ha, in sostanza, ritenuto che il trasferimento di tale credito (dalla PR s.p.a.) alla BP FA, che ha proposto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, era stato dimostrato, in fatto, oltre che dal documento contenente il “contratto” di factoring depositato in giudizio, anche (in via indiziaria) dalle notificazioni delle “singole cessioni” dei crediti portati dalle indicate fatture. 2.7. Tale statuizione, rimasta incensurata, è di per sé idonea a fondare, sul piano giuridico, l’acquisto dei crediti da parte della società cessionaria e, per l’effetto, la legittimazione della stessa a proporre il ricorso, in qualità di creditore, per l’apertura della liquidazione giudiziale della debitrice. 2.8. Non v’è dubbio, invero, che una società, pur se statutariamente preposta all’acquisto dei crediti d’impresa attraverso operazioni di factoring ed in conformità delle relative pattuizioni, può diventarne cessionaria, secondo le norme di 9 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 diritto comune, anche attraverso singoli atti d’acquisto a norma degli artt. 1260 ss. c.c. 2.9. D’altra parte, se così non fosse, resta nondimeno il fatto che: - il contratto di factoring, ove stipulato (come nel caso in esame: v. il doc. “B” allegato al ricorso per cassazione e indicato come “contratto di factoring”) da una società autorizzata ad esercitare l’attività di factoring ed iscritta all’albo degli intermediari finanziari a norma dell’art. 106 TUB, è assoggettato alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell’alveo di cui agli artt. 117 s. TUB;
- i contratti ai quali si riferisce l’art. 117 TUB sono, in effetti, tutti quelli stipulati dai soggetti ai quali è applicabile la disciplina sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari contenuta nel citato testo unico;
- l’insieme di tali contratti designa la corrispondente categoria che, come emerge dall’art. 115 del medesimo TUB (“le norme del presente capo si applicano alle attività svolte (..) dalle banche e dagli intermediari finanziari”), dev’essere ricostruita in base all’elemento soggettivo, il quale, pertanto, assume rilievo prevalente rispetto alla tipologia di operazione volta a volta identificata nell’oggetto; - del resto, “al centro del factoring - a fronte della spesso sottolineata prevalente funzione di scambio (v. Cass. n. 3829-13) - vi è l’affidamento della gestione di un cd. portafoglio clienti dietro pagamento di un compenso, con conseguente prestazione, da parte del factor, di una serie di servizi collegati, tesi a comprendere tutti gli adempimenti della gestione commerciale”; - “in simile prospettiva il factoring è un contratto atipico complesso … nel quale tuttavia la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l’aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti”; - “in tal modo viene disvelata la sottostante vera finalità di erogazione di 10 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 credito che progressivamente si è imposta, nella pratica, quale caratteristica propria del contratto” (Cass. n. 2510 del 2018, in motiv.); - il contratto di factoring, se (come nel caso in esame) è qualificabile come un contratto avente “a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari”, dev’essere, di conseguenza, redatto per iscritto, a pena di nullità (art. 117 TUB); - l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina, tuttavia, la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, TUB;
- il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito (come la notificazione delle singole cessioni) idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. n. 16070 del 2018, conf., Cass. n. 28500 del 2023); - i contratti soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 TUB non esigono, in effetti, ai fini della loro valida stipulazione, la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca o dell’intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, con la conseguenza che la conclusione del contratto non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca o dell’intermediario, nulla impedendo che il contratto in questione venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (Cass. n. 14243 del 2018). 11 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 2.10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la società istante, in quanto cessionaria del credito della PR, era attivamente legittimata alla presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice resistente, si sottrae alle censure svolte, sul punto, dal ricorrente. 2.11. La Corte, invero, ritiene che: - la legittimazione alla proposizione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale è assoggettata alle stesse regole che presiedevano all’analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento;
- l’art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso”, tra l’altro, “di uno o più creditori”; - la norma, sul punto, è pressoché identica a quella già contenuta nell’art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che “il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”; - la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita;
- non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale, né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013); - anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere 12 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 l’apertura, nei confronti del debitore, del procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare;
- la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
- se, però, il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
- il giudice del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l’ha subita (cfr. Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.); - solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
- non è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si 13 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); - né, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
- occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025). 2.12. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato in capo alla società ricorrente, ha ritenuto che “la sussistenza del credito della PR spa era comprovato non solo dalle (dodici) fatture, ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51, ed ha, quindi, in forza di tale accertamento (incidentale), correttamente affermato che l’istante, quale cessionaria di tale credito, era attivamente legittimata alla presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della societa debitrice. 2.13. Quanto al resto, rileva la Corte che: - il fatto storico (in astratto rilevante) della sopravvenuta cessazione del rapporto di factoring (in conseguenza del recesso asseritamente operato dalla cedente che, a suo dire, necessariamente traspare dalla “diffida ad adempiere inoltrata il 09.10.2023 a OT s.p.a. dalla cedente PR s.p.a.”), con l’esclusione (in ipotesi) dei crediti vantati da quest’ultima dal suo ambito della sua applicazione e della relativa efficacia traslativa, non risulta, in difetto di una precisa riproduzione nel ricorso per cassazione del 14 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 motivo (in ipotesi) articolato sul punto nell’atto d’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, essere stato tempestivamente dedotto nel giudizio innanzi alla corte d’appello già nel ricorso contenente il reclamo avverso la sentenza del tribunale;
- tale fatto (ammesso che riguardi propri i crediti oggetto di cessione: cosa di cui può ragionevolmente dubitarsi, se si considerata il tenore della missiva, così come riprodotta in ricorso, p. 18, trattandosi della diffida al ritiro di beni, ordinati dalla OT, presso la PR), risulta, per contro, (diversamente da quanto sembra dedurre al riguardo la società ricorrente: v. il ricorso, p. 11 e 18; e la memoria, p. 11) essere stato oggetto di specifica “allegazione” da parte della stessa nel giudizio di reclamo (quale impedimento alla legittimazione attiva dell’istante poi reclamata), come incontestatamente rilevato dalla corte d’appello, soltanto con la memoria depositata il 22/3/2024 e, dunque, oltre il termine perentorio a tal fine stabilito dalla legge. 2.14. L’art. 51, comma 2, lett. c), c.c.i.i., nel testo applicabile ratione temporis, infatti, prevede che il reclamo avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo già previsto dall’art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e la relative conclusioni”, con la conseguenza che, pur non essendo stata richiesta l’indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all’art. 51, comma 2, lett. c), c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione 15 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass. n. 12706 del 2014). 2.15. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 51, comma 15, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e il difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato il liquidatore di OT s.p.a., in solido con la società debitrice, al pagamento delle spese del giudizio di reclamo sul rilievo che lo stesso aveva proposto il reclamo in mala fede, senza, tuttavia, procedere al positivo accertamento e un’adeguata motivazione sull’elemento soggettivo che ne costituisce il presupposto, e cioe la mala fede o la colpa grave (ratione temporis), non essendo, per contro, sufficiente, per ritenere sussistente la responsabilita processuale aggravata, la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate. 2.16. Il motivo è infondato. Come condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, la decisione della corte d’appello è in linea con i principi ripetutamente espressi da questa Corte (cfr. Cass. SU. n. 32001 del 2022; Cass. n. 11621 del 2024) che qualificano come indice di mala fede la proposizione di un ricorso con la coscienza dell’infondatezza della domanda o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisirla. 2.17. La condotta di negare fatti evidenti, come le iscrizioni contabili e le notifiche di cessione, giustifica pienamente tale condanna (cfr. Cass. n. 21570 del 2012, in motiv., che considera di mala fede “la condotta di chi si rivolge 16 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 all’autorità giudiziaria fondando la propria opposizione esclusivamente sulla negazione di un fatto che sa essere vero”). 2.18. La motivazione sul punto, sebbene succinta, è, d’altra parte, esistente ed è, come tale, una volta escluso il “difetto assoluto di motivazione” (art. 132 n. 4 c.p.c.), senz’altro idonea sul piano giuridico a sorreggere la decisione assunta dalla corte d’appello (cfr. Cass. n. 26764 del 2019; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 24542 del 2009). 3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, pertanto, dichiarato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come meglio in dispositivo, in favore della sola Liquidazione Giudiziale, posto che, in difetto della necessaria procura, il controricorso di AN OT e EL OT è inammissibile, non apparendo riferibile alla relativa difesa in giudizio (e cioè depositato) un atto che, per quanto rinvenuto nella documentazione del fascicolo informatico, non è riconducibile agli stessi soggetti nella indicata qualità di rappresentati in giudizio. L’inammissibilità del controricorso, per avere il difensore agito senza valida procura, comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore (Avvocato Paolo Santoro) sia parte nel processo (cfr. Cass. n. 14281 del 2006). Il tenore delle difese, l’esito del giudizio e la tipologia di interesse enunciato, in oggettiva convergenza con la difesa del controricorso della curatela, giustificano peraltro la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (Cass. n. 29209 del 2024; Cass. n. 13728 del 2024). 5. La Corte, infine e pertanto, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto 17 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, nonché del controricorso di AN OT e EL OT;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente procedura le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dichiara la compensazione integrale delle spese fra le parti e l’Avvocato Paolo Santoro;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’11 settembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente EP CO SI ER
- ricorrente -
contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO MULAZZANI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente – e NO RA e NO MI, asseritamente rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLO SANTORO per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA e BPER FACTOR S.P.A.;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 26415 Anno 2025 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IA GIUSEPPE Data pubblicazione: 30/09/2025 2 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 avverso la SENTENZA N. 661/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 2/4/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE IA nella pubblica udienza dell’11/9/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI PORCELLI;
sentito, per la controricorrente Liquidazione Giudiziale, l’Avvocato PAOLO MULAZZANI;
sentito, per i controricorrenti AN OT e EL OT, l’Avvocato PAOLO SANTORO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Rimini, su istanza della BP FA s.p.a., ha, con sentenza del 4/12/2023, dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della OT s.p.a. in liquidazione. 1.2. RO LI, in proprio e quale liquidatore della OT s.p.a. in liquidazione, con ricorso del 29/12/2023, ha proposto reclamo avverso tale sentenza. 1.3. La Liquidazione Giudiziale OT s.p.a. in liquidazione e la BP FA s.p.a. hanno chiesto il rigetto del gravame. 1.4. Sono intervenuti AN OT e EL OT, soci ed ex amministratori della società, i quali hanno chiesto alla corte di rigettare il reclamo presentato dal liquidatore. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il reclamo in quanto “manifestamente destituito di fondamento”. 1.6. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che: - in sede di procedimento unitario il tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale la 3 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 sussistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente e che lo legittima a chiedere l’apertura della procedura concorsuale a carico del resistente;
- la legittimazione a proporre tale domanda non presuppone, infatti, un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante; ha ritenuto, quanto al caso in esame: - innanzitutto, che, nel procedimento svoltosi davanti al tribunale, il credito, originariamente sorto in capo alla PR s.p.a., “era comprovato non solo dalle (dodici) fatture, ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51; - in secondo luogo, che il trasferimento di tale credito dalla PR alla BP FA era, a sua volta, dimostrato dal “contratto” di factoring depositato in giudizio da quest’ultima (e non dalla mera proposta contrattuale, come erroneamente ha dedotto la reclamante) nonché dalle notificazioni delle “singole cessioni” dei crediti portati dalle indicate fatture. 1.7. La corte, quindi, dopo aver escluso ogni rilievo alle allegazioni svolte dalla reclamante nella memoria depositata in giudizio il 22/3/2023 (rectius: 22/3/2024) in quanto vertenti (al pari dei documenti alla stessa allegati) su circostanze irrilevanti (come la conoscenza, da parte dei OT, dell’intenzione del liquidatore di presentare domanda di concordato preventivo, le divergenze di vedute tra liquidatore e AT OT a causa dell’indisponibilità di questi a sostenere finanziariamente il concordato, l’inadempimento degli obblighi di rendiconto dei cessati amministratori) ovvero e inconcludenti (come la 4 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 cessazione del rapporto di factoring e l’insinuazione al passivo della già menzionata impresa Giorgini), ha rigettato il reclamo. 1.8. La corte, infine, in ragione della mala fede dimostrata nella proposizione del gravame, “le cui allegazioni sono smaccatamente sconfessate dai documenti prodotti dalle controparti e, prima ancora, da quelli versati in atti dalla stessa reclamante”, ha condannato, a norma dell’art. 51, comma 15, c.c.i.i., il liquidatore, in solido con la società, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di reclamo in favore delle controparti private. 1.9. RO LI, in proprio e quale liquidatore della OT s.p.a. in liquidazione, con ricorso notificato in data 2/5/2014, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 1.10. NN resistito, con distinti controricorsi, la Liquidazione Giudiziale OT s.p.a. in liquidazione nonché AN OT e EL OT. 1.11. La BP FA s.p.a. è rimasta intimata, al pari della Procura generale presso la corte d’appello di Bologna. 1.12. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 5/7/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, illustrandone ulteriormente in udienza le ragioni. 1.13. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1321 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello, travisando il documento n. 9) prodotto dalla reclamata BP FA s.p.a., ha ritenuto che quest’ultima avesse prodotto in giudizio il contratto di factoring stipulato il 28/5/2019 tra la 5 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 cedente PR s.p.a. e la cessionaria BP FA s.p.a., già L- FA, senza, tuttavia, considerare che: - in realtà, come eccepito dal reclamante, tale documento, in quanto privo della sottoscrizione della L- FA s.p.a., contiene solo la proposta di contratto trasmessa dalla PR s.p.a. ad L- FA s.p.a.; - il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. a seconda che si tratti di un fatto processuale o sostanziale;
- l’errata percezione del documento ha avuto un peso specifico rilevante nella valutazione finale espressa dalla corte distrettuale, la quale, infatti, ha potuto affermare che era risultata la prova, oltre che dell’opponibilità della cessione dei crediti alla debitrice OT s.p.a. in liquidazione per effetto delle singole notificazioni eseguite a quest’ultima ex art. 1264 c.c., della stessa conclusione del contratto di factoring proprio in ragione della produzione in giudizio del predetto documento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, in combinato disposto con l’art. 156, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza sul rilievo che la corte d’appello, dirimendo il contrasto insorto tra OT s.p.a. in liquidazione e la reclamata BP FA s.p.a., ha ritenuto che il documento 9, prodotto da quest’ultima nel giudizio di reclamo, integrasse il contratto di factoring intercorso tra PR s.p.a. e BP FA s.p.a. e non già la mera proposta contrattuale inviata da PR s.p.a. a Emil- 6 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 Ro- FA s.p.a., omettendo, tuttavia, di esporre le ragioni che l’hanno indotta ad affermare che il predetto documento, nonostante fosse stato espressamente nominato quale proposta di contratto e risultasse sottoscritto dalla sola proponente PR s.p.a., conteneva il contratto di factoring concluso tra PR S.p.a. ed L- FA s.r.l. piuttosto che la mera proposta contrattuale trasmessa a quest’ultima. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale, pronunciandosi sulla legittimazione del creditore istante a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della OT s.p.a., ha ritenuto che la BP FA s.p.a. fosse a quella data l’effettiva titolare del credito al pagamento della somma di €. 520.000, senza, tuttavia, considerare che: - la reclamante aveva espressamente dedotto il fatto storico, rilevante ai fini del giudizio, che, in data 9/10/2023, il liquidatore della OT s.p.a. aveva ricevuto l’invito della PR s.p.a., espressamente qualificato come “diffida ad adempiere”, ad effettuare il ritiro di merce giacente in magazzino nonché l’intimazione di pagamento della somma di €. 165.000, con l’avvertimento che in difetto di spontaneo adempimento la predetta PR avrebbe ceduto la merce ai diretti competitors di OT s.p.a.; - la reclamante aveva, in effetti, evidenziato come, nel testo della missiva pervenuta al liquidatore della società, non si faceva menzione alcuna del contratto di factoring asseritamente concluso con BP FA s.p.a. e come l’oggetto della richiesta così come riportato nella lettera venisse indicato con la dicitura “intero rapporto”; - la produzione in giudizio del presunto contratto di factoring del 28/5/2019 da parte del creditore istante, non era, 7 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 quindi, risolutiva dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da OT s.p.a.; - la diffida stragiudiziale di adempimento formalizzata dalla cedente PR s.p.a. con lettera del 9/10/2023 dimostrava, infatti, che l’ipotetico contratto di factoring si era sciolto per effetto del recesso di una delle parti. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le allegazioni della reclamante contenute nella memoria del 22/3/2024 in tema di cessazione del rapporto di factoring sarebbero del tutto prive di rilievo in causa, omettendo, però, di considerare che: - tali allegazioni riguardavano “l’evidenziata inconciliabilità tra il contratto di factoring di durata indeterminata … che prevede la cessione globale ed incondizionata di tutti i crediti commerciali anche futuri verso Fon(t)anot s.p.a. alla cessionaria BP FA s.p.a. ed una diffida ad adempiere inoltrata il 09.10.2023 a OT s.p.a. dalla cedente PR s.p.a. riferita a quelle stesse forniture di merce per le quali legittimata a richiederne il pagamento sarebbe in via esclusiva la sola BP FA s.p.a.”; - esse, dunque, non erano, come ha ritenuto la corte d’appello, irrilevanti, avendo avuto ad oggetto proprio il thema decidendum, vale a dire la sussistenza o meno di legittimazione processuale attiva in capo a BP FA s.p.a. a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di OT s.p.a.; - l’impugnata sentenza è, dunque, manifestamente illogica e contiene un contrasto irriducibile laddove, da un lato, conferma la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, affermando che la legittimazione processuale del creditore istante 8 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 troverebbe positivo riscontro nel contratto di factoring allegato in atti, mentre, dall’altro, postula, in difetto di qualsiasi spiegazione plausibile, l’irrilevanza della dedotta cessazione del rapporto di factoring. 2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.6. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale infatti, dopo aver (incontestatamente) affermato che “la sussistenza del credito della PR spa era comprovato non solo dalle (dodici) fatture” (“dimesse in atti dalla BP FA s.p.a.”) “ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51, ha, in sostanza, ritenuto che il trasferimento di tale credito (dalla PR s.p.a.) alla BP FA, che ha proposto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, era stato dimostrato, in fatto, oltre che dal documento contenente il “contratto” di factoring depositato in giudizio, anche (in via indiziaria) dalle notificazioni delle “singole cessioni” dei crediti portati dalle indicate fatture. 2.7. Tale statuizione, rimasta incensurata, è di per sé idonea a fondare, sul piano giuridico, l’acquisto dei crediti da parte della società cessionaria e, per l’effetto, la legittimazione della stessa a proporre il ricorso, in qualità di creditore, per l’apertura della liquidazione giudiziale della debitrice. 2.8. Non v’è dubbio, invero, che una società, pur se statutariamente preposta all’acquisto dei crediti d’impresa attraverso operazioni di factoring ed in conformità delle relative pattuizioni, può diventarne cessionaria, secondo le norme di 9 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 diritto comune, anche attraverso singoli atti d’acquisto a norma degli artt. 1260 ss. c.c. 2.9. D’altra parte, se così non fosse, resta nondimeno il fatto che: - il contratto di factoring, ove stipulato (come nel caso in esame: v. il doc. “B” allegato al ricorso per cassazione e indicato come “contratto di factoring”) da una società autorizzata ad esercitare l’attività di factoring ed iscritta all’albo degli intermediari finanziari a norma dell’art. 106 TUB, è assoggettato alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell’alveo di cui agli artt. 117 s. TUB;
- i contratti ai quali si riferisce l’art. 117 TUB sono, in effetti, tutti quelli stipulati dai soggetti ai quali è applicabile la disciplina sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari contenuta nel citato testo unico;
- l’insieme di tali contratti designa la corrispondente categoria che, come emerge dall’art. 115 del medesimo TUB (“le norme del presente capo si applicano alle attività svolte (..) dalle banche e dagli intermediari finanziari”), dev’essere ricostruita in base all’elemento soggettivo, il quale, pertanto, assume rilievo prevalente rispetto alla tipologia di operazione volta a volta identificata nell’oggetto; - del resto, “al centro del factoring - a fronte della spesso sottolineata prevalente funzione di scambio (v. Cass. n. 3829-13) - vi è l’affidamento della gestione di un cd. portafoglio clienti dietro pagamento di un compenso, con conseguente prestazione, da parte del factor, di una serie di servizi collegati, tesi a comprendere tutti gli adempimenti della gestione commerciale”; - “in simile prospettiva il factoring è un contratto atipico complesso … nel quale tuttavia la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l’aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti”; - “in tal modo viene disvelata la sottostante vera finalità di erogazione di 10 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 credito che progressivamente si è imposta, nella pratica, quale caratteristica propria del contratto” (Cass. n. 2510 del 2018, in motiv.); - il contratto di factoring, se (come nel caso in esame) è qualificabile come un contratto avente “a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari”, dev’essere, di conseguenza, redatto per iscritto, a pena di nullità (art. 117 TUB); - l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina, tuttavia, la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, TUB;
- il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito (come la notificazione delle singole cessioni) idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. n. 16070 del 2018, conf., Cass. n. 28500 del 2023); - i contratti soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 TUB non esigono, in effetti, ai fini della loro valida stipulazione, la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca o dell’intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, con la conseguenza che la conclusione del contratto non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca o dell’intermediario, nulla impedendo che il contratto in questione venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (Cass. n. 14243 del 2018). 11 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 2.10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la società istante, in quanto cessionaria del credito della PR, era attivamente legittimata alla presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice resistente, si sottrae alle censure svolte, sul punto, dal ricorrente. 2.11. La Corte, invero, ritiene che: - la legittimazione alla proposizione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale è assoggettata alle stesse regole che presiedevano all’analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento;
- l’art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso”, tra l’altro, “di uno o più creditori”; - la norma, sul punto, è pressoché identica a quella già contenuta nell’art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che “il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”; - la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita;
- non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale, né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013); - anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere 12 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 l’apertura, nei confronti del debitore, del procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare;
- la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
- se, però, il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
- il giudice del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l’ha subita (cfr. Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.); - solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
- non è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si 13 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); - né, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
- occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025). 2.12. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato in capo alla società ricorrente, ha ritenuto che “la sussistenza del credito della PR spa era comprovato non solo dalle (dodici) fatture, ma prima ancora dalla iscrizione della posta passiva nelle stesse scritture contabili della reclamante”, le quali “attestano la sussistenza di un credito”, in capo alla PR s.p.a., pari ad €. 583.568,51, ed ha, quindi, in forza di tale accertamento (incidentale), correttamente affermato che l’istante, quale cessionaria di tale credito, era attivamente legittimata alla presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della societa debitrice. 2.13. Quanto al resto, rileva la Corte che: - il fatto storico (in astratto rilevante) della sopravvenuta cessazione del rapporto di factoring (in conseguenza del recesso asseritamente operato dalla cedente che, a suo dire, necessariamente traspare dalla “diffida ad adempiere inoltrata il 09.10.2023 a OT s.p.a. dalla cedente PR s.p.a.”), con l’esclusione (in ipotesi) dei crediti vantati da quest’ultima dal suo ambito della sua applicazione e della relativa efficacia traslativa, non risulta, in difetto di una precisa riproduzione nel ricorso per cassazione del 14 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 motivo (in ipotesi) articolato sul punto nell’atto d’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, essere stato tempestivamente dedotto nel giudizio innanzi alla corte d’appello già nel ricorso contenente il reclamo avverso la sentenza del tribunale;
- tale fatto (ammesso che riguardi propri i crediti oggetto di cessione: cosa di cui può ragionevolmente dubitarsi, se si considerata il tenore della missiva, così come riprodotta in ricorso, p. 18, trattandosi della diffida al ritiro di beni, ordinati dalla OT, presso la PR), risulta, per contro, (diversamente da quanto sembra dedurre al riguardo la società ricorrente: v. il ricorso, p. 11 e 18; e la memoria, p. 11) essere stato oggetto di specifica “allegazione” da parte della stessa nel giudizio di reclamo (quale impedimento alla legittimazione attiva dell’istante poi reclamata), come incontestatamente rilevato dalla corte d’appello, soltanto con la memoria depositata il 22/3/2024 e, dunque, oltre il termine perentorio a tal fine stabilito dalla legge. 2.14. L’art. 51, comma 2, lett. c), c.c.i.i., nel testo applicabile ratione temporis, infatti, prevede che il reclamo avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo già previsto dall’art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e la relative conclusioni”, con la conseguenza che, pur non essendo stata richiesta l’indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all’art. 51, comma 2, lett. c), c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione 15 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass. n. 12706 del 2014). 2.15. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 51, comma 15, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e il difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato il liquidatore di OT s.p.a., in solido con la società debitrice, al pagamento delle spese del giudizio di reclamo sul rilievo che lo stesso aveva proposto il reclamo in mala fede, senza, tuttavia, procedere al positivo accertamento e un’adeguata motivazione sull’elemento soggettivo che ne costituisce il presupposto, e cioe la mala fede o la colpa grave (ratione temporis), non essendo, per contro, sufficiente, per ritenere sussistente la responsabilita processuale aggravata, la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate. 2.16. Il motivo è infondato. Come condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, la decisione della corte d’appello è in linea con i principi ripetutamente espressi da questa Corte (cfr. Cass. SU. n. 32001 del 2022; Cass. n. 11621 del 2024) che qualificano come indice di mala fede la proposizione di un ricorso con la coscienza dell’infondatezza della domanda o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisirla. 2.17. La condotta di negare fatti evidenti, come le iscrizioni contabili e le notifiche di cessione, giustifica pienamente tale condanna (cfr. Cass. n. 21570 del 2012, in motiv., che considera di mala fede “la condotta di chi si rivolge 16 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 all’autorità giudiziaria fondando la propria opposizione esclusivamente sulla negazione di un fatto che sa essere vero”). 2.18. La motivazione sul punto, sebbene succinta, è, d’altra parte, esistente ed è, come tale, una volta escluso il “difetto assoluto di motivazione” (art. 132 n. 4 c.p.c.), senz’altro idonea sul piano giuridico a sorreggere la decisione assunta dalla corte d’appello (cfr. Cass. n. 26764 del 2019; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 24542 del 2009). 3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, pertanto, dichiarato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come meglio in dispositivo, in favore della sola Liquidazione Giudiziale, posto che, in difetto della necessaria procura, il controricorso di AN OT e EL OT è inammissibile, non apparendo riferibile alla relativa difesa in giudizio (e cioè depositato) un atto che, per quanto rinvenuto nella documentazione del fascicolo informatico, non è riconducibile agli stessi soggetti nella indicata qualità di rappresentati in giudizio. L’inammissibilità del controricorso, per avere il difensore agito senza valida procura, comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore (Avvocato Paolo Santoro) sia parte nel processo (cfr. Cass. n. 14281 del 2006). Il tenore delle difese, l’esito del giudizio e la tipologia di interesse enunciato, in oggettiva convergenza con la difesa del controricorso della curatela, giustificano peraltro la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (Cass. n. 29209 del 2024; Cass. n. 13728 del 2024). 5. La Corte, infine e pertanto, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto 17 Ric. 2024 n. 11357 - Sez. 1 – PU dell’11 settembre 2025 dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, nonché del controricorso di AN OT e EL OT;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente procedura le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dichiara la compensazione integrale delle spese fra le parti e l’Avvocato Paolo Santoro;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’11 settembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente EP CO SI ER