Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 127/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...] (Avv. SEMINARA Parte_1
SALVATORE);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. SEMINARA Controparte_1
SALVATORE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/02/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 21-27/02/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
2. La ex casa familiare, sita in Palermo al Corso Calatafimi n. 530, resterà nella disponibilità del sig che continuerà ad abitarla insieme alle figli Controparte_1 Per_1
. Per_2
3. La sig.r verserà alle figlie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 delle stesse, una somma mensile di € 250,00 cadauno per complessivi € 500,00, finché non saranno economicamente autosufficienti, a mezzo di bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno.
4. Non sussistendo uno squilibrio sostanziale tra le posizioni economiche dei due coniugi e considerando che gli stessi, ormai da anni, hanno creato di fatto due nuclei familiari indipendenti, concordano che non esistano elementi che possano far sorgere un diritto all'assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
5. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di effettuare la seguente attribuzione: la sig.r si impegna, Parte_1 entro trenta giorni, dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alle due figlie e senza corrispettivo, la propria quota di CP_2 CP_3 comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione familiare sita in Corso Calatafimi
n. 530 e censita al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 66, particella 930, subalterno 29. Di contro, il Sig. ha già provveduto a trasferire la propria Controparte_1 quota di proprietà alle figlie, le quali, pertanto, al termine del suddetto trasferimento, saranno comproprietarie per intero del predetto immobile.
6. Il suddetto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ai sensi della Circolare della Agenzia delle Entrate nr. 27/E del 21.06.2012 e s.m.i. Per quanto quivi non espressamente previsto, riguardo alla disciplina dei rapporti interpersonali si rinvia alle vigenti disposizioni civilistiche.
7. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
8. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della sentenza di
“divorzio” con oneri a carico della sig.r Pt_1
9. La sig.ra rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a Parte_1 qualsivoglia forma di arricchimento possa confluire nel patrimonio del sig.
[...]
allo stesso pervenuti direttamente o indirettamente;
di converso, il sig. CP_1 CP_1
- 2 - rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia forma di CP_1 arricchimento possa confluire nel patrimonio della sig.ra alla stessa Parte_1 pervenuti direttamente o indirettamente. Per effetto della presente rinuncia, i coniugi convengono di sottrarre i beni già oggetto di comunione legale al regime della comunione legale stessa.
Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 26/10/1992, da , nata Parte_1
a PALERMO in data 14/03/1970 e da nato a PALERMO in [...] Controparte_1
24/12/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 146, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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