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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12511/2024, promossa da: nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CURTI SILVIA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. ntrattenevano una relazione more uxorio, Pt_1 Parte_1 CP_1 da cui nasceva il figlio l 25.8.15. Persona_1
2. Con ricorso depositato il 17.10.24, la ricorrente ha chiesto di regolare affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento del figlio.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati personalmente notificati al resistente, che tuttavia non si è costituito in giudizio.
La ricorrente ha depositato una memoria il 21.2.25 ed è comparsa all'udienza del 18.3.25, autorizzando a trattenere la causa direttamente in decisione.
Con ordinanza del 30.3.25 il fascicolo è stato quindi rimesso al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da memoria del 21.2.25) sono state:
«- Il figlio minorenne viene affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 responsabilità genitoriale esercitata da entrambi, ma con decisioni autonome sulla quotidiana gestione dello stesso da parte del genitore con cui si trova, con collocazione presso la madre in Marcheno (BS), Viale Martiri dell'Indipendenza, 54. - il
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padre potrà frequentare il figlio: a. un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera;
b. festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni;
c. una settimana durante le vacanze estive. - Il sig. CP_1 verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'assegno Parte_1 Persona_1 mensile di euro 300,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. - Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori come da Protocollo del Tribunale di Brescia verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; - l'assegno unico percepito in via esclusiva dalla stessa ricorrente».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.10.24, non ha formulato osservazioni.
4. La ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una convivenza con il resistente per sedici anni, da cui nasceva il figlio il 25.8.15. Persona_1
4.1. La madre ha chiesto l'affidamento condiviso del minore, non segnalando motivi che impongano di derogare alla regola generale, rispondente al diritto del figlio alla c.d. bigenitorialità.
4.2. Ferma la residenza del minore con la madre, la ricorrente ha dichiarato in udienza che – stante anche la distanza geografica tra le abitazioni (la madre vive a Marcheno, il padre a Castelcovati) – si reca dal padre soltanto a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera. Persona_1
Sebbene in linea generale sia auspicabile un maggior coinvolgimento del resistente nella vita del figlio, questo calendario trovato in autonomia può essere confermato, considerando anche la mancata costituzione del padre.
Le vacanze possono essere divise secondo il criterio dell'alternanza, senza nulla prevedere più di quanto chiesto dalla ricorrente, per lasciare ai genitori la facoltà di prendere accordi volta per volta.
4.3. Venendo agli aspetti economici, risulta che:
(a) la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
svolge un corso a.s.a. fino a maggio 2025 con paga di € 400 che però dovrebbe aumentare a € 1300; paga € 500 di locazione (per la casa in cui vive insieme a un nuovo compagno); la certificazione unica per l'anno 2023 riporta € 1990;
(b) il resistente lavorerebbe nell'impresa edile del fratello;
(c) la ricorrente percepisce l'assegno unico nella misura minima di € 50, perché la controparte non fornirebbe i necessari documenti.
4.3.1. La situazione economica delle parti non è nota con esattezza, dato che la stessa ricorrente non ha fornito prove delle proprie entrate e uscite;
inoltre si ignorano i redditi del resistente. Si ritiene tuttavia superfluo un approfondimento rimesso all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, dal momento che la richiesta della ricorrente può essere comunque accolta.
In effetti, € 300 mensili vanno disposti come misura pressoché minima, a carico di un genitore con presumibili capacità lavorative, che vede il figlio solo 4 giorni al mese.
La decorrenza dell'assegno dovrà risalire alla domanda, richiamando l'art. 473-bis.22 co. 1 c.p.c., detratto quanto eventualmente già versato a questo titolo.
Le spese straordinarie potranno essere divise al 50% tra i genitori, come richiesto.
4.3.2. Quanto all'assegno unico, la recente Cass. n. 4672/22.2.25 ha consentito di attribuirlo al genitore con cui il figlio trascorre la maggior parte del tempo, anche nel regime di affidamento condiviso. La richiesta dunque può essere accolta, precisando che la riscossione integrale da parte della madre di una somma eventualmente superiore all'attuale (così come il suo prossimo aumento stipendiale) comunque
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difficilmente escluderebbe il contributo minimo di € 300 posto a carico del padre.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente contumace.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); nulla per le fasi istruttoria e decisionale, che di fatto non si sono svolte. Al totale (€ 2905) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso del figlio ai genitori, con residenza presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
− dispone che il figlio frequenti il padre a weekend alternati, dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
secondo il principio dell'alternanza per Natale e Pasqua;
per una settimana durante le vacanze estive;
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: novembre 2024), detratto quanto eventualmente già versato a tale titolo, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio sia percepito per intero dalla madre;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 2905,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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