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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 324 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con l'avv. Carmelo Oliverio, che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, preso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano, alla via Galateo n. 10, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giovanni
[...]
AR e IO Allegrini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio , rep. n. 18366, unitamente ai quali Persona_1
è elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via V. Veneto n. 60, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Rendita ai superstiti CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << …1) Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto dal 15. 07. CP_2
1978 fino al 23. 07. 2013 attività di tappezziere e verniciatore. 2)Accertare e dichiarare che il sig. ha utilizzato dal 15.07.1978 fino al 23. 07. 2013 sostanze cancerogene CP_2 certe quali cromo esavalente (cromo di bario, piombo cromato, ecc), e che il sig. CP_2 era esposto a polveri di legno durante le operazioni di tagli, per perforazioni e levigatura del legno. 3)Accertare e dichiarare che la malattia oncologica a cui era affetto il sig.
ovvero un carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine polmonare Pt_2 con localizzazioni ossee polmonari cutanee sottocutanee ed epatiche, rientra tra le malattie tra le malattie tabellate individuate dal d.p.r. 1124 /1965. 4)Accertare e dichiarare che le lavorazioni effettuate dal sig. rientrano tra le tabelle del d.p.r. CP_2
1124/1965. 5) Accertare e dichiarare che sussiste una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a CP_ CP_ carico dell' 6) Per l'effetto condannare in p.l.r.p.t., alla corresponsione della rendita di reversibilità disciplinata dall'art. 85 del d.p.r. 1124/1965 in favore di Parte_1
, moglie convivente e senza reddito di mango Antonio maggiorata di accessori sui
[...] ratei e arretrati. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 in favore del sottoscritto procuratore antistatario…>>. per l'appellato:<<…Voglia l'Ecc.ma Corte, adversis rejectis: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso;
2) rigettare in subordine il medesimo perché ingiusto pretestuoso ed infondato, quindi, 3) confermare l'impugnata pronuncia perché immune da qualsiasi censura;
4) disattendere l'avversa richiesta di rinnovo CTU;
in difetto affidare l'incarico a specialista in Medicina Legale che risponda ai quesiti già analiticamente formulati CP_ dall' in prime cure e qui da intendersi come integralmente richiamati e trascritti;
CP_ all'uopo e fin d'ora, CCTTPP per l' sono il sig. Dott e , Persona_2 Persona_3 in servizio presso le Strutture di Catanzaro dell'Ente, con facoltà di sostituzione…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha chiesto il riconoscimento della natura di malattia Parte_1 professionale della patologia “carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine polmonare con localizzazioni ossee, polmonari ed epatiche” da cui era affetto il proprio defunto coniuge, , diagnosticatagli il 25 maggio 2015, per essere stata CP_3 contratta nello svolgimento della sua attività lavorativa di tappezziere artigiano, a seguito del diniego opposto in sede amministrativa alla domanda da lui avanzata il 28 maggio 2015, ai fini della fruizione della rendita ai superstiti, per avere la patologia suddetta causato la morte del medesimo, avvenuta il 4.11.2015.
§3 CP_ Il tribunale, nel contraddittorio con l' disposta ed espletata CTU medico-legale, rigetta il ricorso perché <<…Nel caso in esame, non vi è stata sufficiente allegazione dei fatti materiali né prova sul punto con la conseguenza che la consulenza medico legale può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica ma non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. È evidente, quindi, che nel caso in esame, essendo del tutto carente la prova delle lavorazioni effettivamente prestate dal , così come CP_3 la prova dell'utilizzo di sostanze cancerogene, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Pag. 2 di 6 E si tenga presente che le tabelle depositate da parte ricorrente fanno riferimento solo all'utilizzo di cromo ed alla lavorazione di verniciatore. A tal proposito deve evidenziarsi come non solo non risulta per nulla provato l'utilizzo del cromo da parte del
CP_2 durante la propria vita lavorativa, ma è pacifico che egli svolgesse l'attività di tappezziere e restauratore di mobili, non di verniciatore (sebbene possa ritenersi che detta attività rientri tra quelle del restauratore, in parte). Sul punto, la consulenza tecnica depositata in atti non può essere posta a fondamento di una decisione di accoglimento, stante l'assenza di qualsivoglia documento utile al riscontro dell'utilizzo durante l'attività lavorativa da parte del di elementi chimici che avrebbero
CP_2 potuto quantomeno essere concausa della malattia poi riscontrata. A tal proposito, deve evidenziarsi che la consulenza depositata fa riferimento alla documentazione in atti tra cui “diverse foto attestanti la tipologia di lavoro svolta dal sig. e le sostanze
CP_2 chimiche di utilizzo comune”, assolutamente inidonee alla prova sia delle concrete lavorazioni poste in essere dal sia delle sostanze utilizzate>>.
CP_2
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità: Parte_1
1) per avere il giudicante trascurato di considerare che: la malattia diagnosticata al proprio de cuius rientra nelle Tabelle delle malattie professionali nell'industria quale di recente aggiornate con decreto interministeriale del 10.10.23 (in GU 18.11.23); CP_3 ha svolto per circa 23 anni l'attività di tappezziere, restauratore di mobili e verniciatore, come si evince dalla visura della camera di commercio, venendo a contatto con sostanze quali cromo, formaldeide, polveri di legno e cuoio, vernici, smalti, resine, colle, diluenti, alcune delle quali, secondo l'evidenza scientifica, ad azione cancerogena;
2) per avere disatteso le risultanze della disposta CTU medico-legale, che invece ha accertato l'esistenza del nesso causale tra la malattia da cui era affetto , CP_3 che ne ha causato il decesso, e l'attività lavorativa da lui svolta.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della perizia, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, osserva il Collegio che nell'atto introduttivo di primo grado, l'unica allegazione in fatto sull'attività lavorativa svolta dal defunto coniuge è quella secondo cui
[...]
ha “lavorato in proprio come tappezziere e restauro mobili dal 1978 fino al CP_3 decesso”.
§5.2
Pag. 3 di 6 Ora, è noto che l'essere la malattia tabellata esonera l'istante dall'onere della prova sul nesso causale, solo se la determinata malattia è indicata in tabella come conseguenza dello svolgimento di determinate attività lavorativa: <In tema di malattia professionale, la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, di un'attività lavorativa (nella fattispecie di verniciatore) come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8416 del 05/04/2018). In sostanza, la previsione tabellare di una determinata tecnopatia non esonera l'assicurato dall'onere di provare che svolgeva proprio le attività lavorative secondo cui, per tabella, è presunto il rischio di contrarre la determinata patologia ivi indicata.
§5.3
Nel caso di specie, il D.I. del 10.10.2023 cui fa riferimento l'appellante non indica l'attività di tappezziere/restauratore come automatico fattore di esposizione al rischio di contrarre la patologia da cui era affetto il defunto il decreto cui fa riferimento CP_2 la sig.ra , invero, indica le sostanze dalla cui esposizione fa discendere il rischio Parte_1 di contrazione di specifiche patologie cancerogene.
Ne deriva che la ricorrente doveva dimostrare che il proprio de cuius, nello svolgimento della propria attività, utilizzava sostanze/materiali in cui erano presenti gli elementi chimici che, in base alla tabella menzionata, sono fonti di rischio tipizzate.
§5.4
Ora, al ricorso introduttivo sono stati allegati un fascicolo fotografico inerente alle attività che il sig. svolgeva e le schede tecniche dei materiali utilizzati. CP_2
Sulla scorta di tale documentazione, ritiene il Collegio che siano stati sufficientemente descritti l'ambiente lavorativo e le condizioni in cui il sig. svolgeva la propria CP_2 attività.
§5.5
Passando dunque alla verifica circa la sussistenza del nesso causale, si osserva che la Ctu espletata in primo grado è palesemente lacunosa, perché, svolgendo considerazioni di tipo meramente ipotetico, non si confronta, nello specifico, con la documentazione menzionata: < ha svolto per ben ventitré anni il mestiere di tappezziere CP_2
e restauratore di mobili. Il primo dato che emerge chiaro ed inequivocabile è che quotidianamente veniva a contatto con varie sostanze chimiche quali vernici, smalti,
Pag. 4 di 6 colle, resine, diluenti, ecc. Di rilievo sono sicuramente le operazioni di scartavetratura dei vari mobili antichi che si adoperava a restaurare, venendo a contatto con polveri di legno di vario genere e con vernici presenti sulle superfici da levigare. Trattandosi di mobili e oggetti antichi la probabilità che sulle superfici ci potessero essere vernici contenenti, ad esempio, cromo è molto alta. In passato, infatti, il cromo veniva abitualmente usato come cromato di bario, piombo cromato ecc, prima di conoscere i suoi effetti cancerogeni. Le stesse superfici di legno, che con la levigatura venivano ridotte in polveri, potevano essere cancerogene. Una recente pubblicazione dal CP_1 titolo “esposizione lavorativa a polveri di legno” pone proprio l'attenzione sull'effetto cancerogeno delle polveri di legno duro durante le varie operazioni di taglio, perforazione ma soprattutto carteggiatura del legno, operazione che il signor CP_2 faceva frequentemente. Se si pensa poi che le varie lavorazioni svolte dal ricorrente erano contestualizzate in un ambiente non industriale, dunque non dotato di idonee misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio impianti di aspirazione e areazione, si comprende che la probabilità che possa essere, nel corso degli anni, venuto a contatto ripetutamente con agenti cancerogeni è certamente da ritenersi alta. In virtù di quanto detto si ritiene che la malattia oncologica che ha portato all'exitus il signor possa essere riconducibile al lavoro svolto per anni nella sua bottega ed CP_2 alle sostanze manipolate durante i tanti anni di attività artigianale>>.
§5.6
Ciò posto, la Corte ha disposto il rinnovo della ctu medico legale al fine di accertare l'esistenza del nesso causale tra la patologia da cui era affetto il sig. – che ne ha CP_2 determinato il decesso – e l'ambiente lavorativo, per come documentato in atti.
Per_ Il ctu nominato, dr.ssa , con argomentazioni condivisibili in quanto prive di errori e vizi logici, né contestate dall'appellante, dopo avere accertato che <… CP_3 era affetto da "Carcinoma scarsamente differenziato non a piccole cellule con aspetti rabdoidi compatibile con primitività polmonare con multiple lesioni in sede polmonare destra, ilare destra, epatica, ossea, cutanea e sottocutanea”…>> ha escluso l'esistenza di dati di letteratura scientifica che permettano di individuare un nesso di causalità, anche probabilistico, tra l'ambiente lavorativo in cui ha operato, per come descritto sulla scorta della documentazione prodotta a sostegno della domanda, e la patologia riscontrata.
§6
Di conseguenza, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Stante il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., allegata al ricorso in appello, la sig.ra va tenuta esente dal pagamento delle spese di lite, Parte_1 nonché da quelle di Ctu che, pertanto, liquidate nella misura indicata nel separato CP_ decreto, vanno poste a carico dell'
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 26 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 249/24, resa in data 15 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
CP_
3. pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 324 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con l'avv. Carmelo Oliverio, che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, preso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano, alla via Galateo n. 10, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giovanni
[...]
AR e IO Allegrini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio , rep. n. 18366, unitamente ai quali Persona_1
è elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via V. Veneto n. 60, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Rendita ai superstiti CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << …1) Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto dal 15. 07. CP_2
1978 fino al 23. 07. 2013 attività di tappezziere e verniciatore. 2)Accertare e dichiarare che il sig. ha utilizzato dal 15.07.1978 fino al 23. 07. 2013 sostanze cancerogene CP_2 certe quali cromo esavalente (cromo di bario, piombo cromato, ecc), e che il sig. CP_2 era esposto a polveri di legno durante le operazioni di tagli, per perforazioni e levigatura del legno. 3)Accertare e dichiarare che la malattia oncologica a cui era affetto il sig.
ovvero un carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine polmonare Pt_2 con localizzazioni ossee polmonari cutanee sottocutanee ed epatiche, rientra tra le malattie tra le malattie tabellate individuate dal d.p.r. 1124 /1965. 4)Accertare e dichiarare che le lavorazioni effettuate dal sig. rientrano tra le tabelle del d.p.r. CP_2
1124/1965. 5) Accertare e dichiarare che sussiste una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a CP_ CP_ carico dell' 6) Per l'effetto condannare in p.l.r.p.t., alla corresponsione della rendita di reversibilità disciplinata dall'art. 85 del d.p.r. 1124/1965 in favore di Parte_1
, moglie convivente e senza reddito di mango Antonio maggiorata di accessori sui
[...] ratei e arretrati. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 in favore del sottoscritto procuratore antistatario…>>. per l'appellato:<<…Voglia l'Ecc.ma Corte, adversis rejectis: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso;
2) rigettare in subordine il medesimo perché ingiusto pretestuoso ed infondato, quindi, 3) confermare l'impugnata pronuncia perché immune da qualsiasi censura;
4) disattendere l'avversa richiesta di rinnovo CTU;
in difetto affidare l'incarico a specialista in Medicina Legale che risponda ai quesiti già analiticamente formulati CP_ dall' in prime cure e qui da intendersi come integralmente richiamati e trascritti;
CP_ all'uopo e fin d'ora, CCTTPP per l' sono il sig. Dott e , Persona_2 Persona_3 in servizio presso le Strutture di Catanzaro dell'Ente, con facoltà di sostituzione…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha chiesto il riconoscimento della natura di malattia Parte_1 professionale della patologia “carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine polmonare con localizzazioni ossee, polmonari ed epatiche” da cui era affetto il proprio defunto coniuge, , diagnosticatagli il 25 maggio 2015, per essere stata CP_3 contratta nello svolgimento della sua attività lavorativa di tappezziere artigiano, a seguito del diniego opposto in sede amministrativa alla domanda da lui avanzata il 28 maggio 2015, ai fini della fruizione della rendita ai superstiti, per avere la patologia suddetta causato la morte del medesimo, avvenuta il 4.11.2015.
§3 CP_ Il tribunale, nel contraddittorio con l' disposta ed espletata CTU medico-legale, rigetta il ricorso perché <<…Nel caso in esame, non vi è stata sufficiente allegazione dei fatti materiali né prova sul punto con la conseguenza che la consulenza medico legale può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica ma non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. È evidente, quindi, che nel caso in esame, essendo del tutto carente la prova delle lavorazioni effettivamente prestate dal , così come CP_3 la prova dell'utilizzo di sostanze cancerogene, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Pag. 2 di 6 E si tenga presente che le tabelle depositate da parte ricorrente fanno riferimento solo all'utilizzo di cromo ed alla lavorazione di verniciatore. A tal proposito deve evidenziarsi come non solo non risulta per nulla provato l'utilizzo del cromo da parte del
CP_2 durante la propria vita lavorativa, ma è pacifico che egli svolgesse l'attività di tappezziere e restauratore di mobili, non di verniciatore (sebbene possa ritenersi che detta attività rientri tra quelle del restauratore, in parte). Sul punto, la consulenza tecnica depositata in atti non può essere posta a fondamento di una decisione di accoglimento, stante l'assenza di qualsivoglia documento utile al riscontro dell'utilizzo durante l'attività lavorativa da parte del di elementi chimici che avrebbero
CP_2 potuto quantomeno essere concausa della malattia poi riscontrata. A tal proposito, deve evidenziarsi che la consulenza depositata fa riferimento alla documentazione in atti tra cui “diverse foto attestanti la tipologia di lavoro svolta dal sig. e le sostanze
CP_2 chimiche di utilizzo comune”, assolutamente inidonee alla prova sia delle concrete lavorazioni poste in essere dal sia delle sostanze utilizzate>>.
CP_2
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità: Parte_1
1) per avere il giudicante trascurato di considerare che: la malattia diagnosticata al proprio de cuius rientra nelle Tabelle delle malattie professionali nell'industria quale di recente aggiornate con decreto interministeriale del 10.10.23 (in GU 18.11.23); CP_3 ha svolto per circa 23 anni l'attività di tappezziere, restauratore di mobili e verniciatore, come si evince dalla visura della camera di commercio, venendo a contatto con sostanze quali cromo, formaldeide, polveri di legno e cuoio, vernici, smalti, resine, colle, diluenti, alcune delle quali, secondo l'evidenza scientifica, ad azione cancerogena;
2) per avere disatteso le risultanze della disposta CTU medico-legale, che invece ha accertato l'esistenza del nesso causale tra la malattia da cui era affetto , CP_3 che ne ha causato il decesso, e l'attività lavorativa da lui svolta.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della perizia, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, osserva il Collegio che nell'atto introduttivo di primo grado, l'unica allegazione in fatto sull'attività lavorativa svolta dal defunto coniuge è quella secondo cui
[...]
ha “lavorato in proprio come tappezziere e restauro mobili dal 1978 fino al CP_3 decesso”.
§5.2
Pag. 3 di 6 Ora, è noto che l'essere la malattia tabellata esonera l'istante dall'onere della prova sul nesso causale, solo se la determinata malattia è indicata in tabella come conseguenza dello svolgimento di determinate attività lavorativa: <In tema di malattia professionale, la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, di un'attività lavorativa (nella fattispecie di verniciatore) come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8416 del 05/04/2018). In sostanza, la previsione tabellare di una determinata tecnopatia non esonera l'assicurato dall'onere di provare che svolgeva proprio le attività lavorative secondo cui, per tabella, è presunto il rischio di contrarre la determinata patologia ivi indicata.
§5.3
Nel caso di specie, il D.I. del 10.10.2023 cui fa riferimento l'appellante non indica l'attività di tappezziere/restauratore come automatico fattore di esposizione al rischio di contrarre la patologia da cui era affetto il defunto il decreto cui fa riferimento CP_2 la sig.ra , invero, indica le sostanze dalla cui esposizione fa discendere il rischio Parte_1 di contrazione di specifiche patologie cancerogene.
Ne deriva che la ricorrente doveva dimostrare che il proprio de cuius, nello svolgimento della propria attività, utilizzava sostanze/materiali in cui erano presenti gli elementi chimici che, in base alla tabella menzionata, sono fonti di rischio tipizzate.
§5.4
Ora, al ricorso introduttivo sono stati allegati un fascicolo fotografico inerente alle attività che il sig. svolgeva e le schede tecniche dei materiali utilizzati. CP_2
Sulla scorta di tale documentazione, ritiene il Collegio che siano stati sufficientemente descritti l'ambiente lavorativo e le condizioni in cui il sig. svolgeva la propria CP_2 attività.
§5.5
Passando dunque alla verifica circa la sussistenza del nesso causale, si osserva che la Ctu espletata in primo grado è palesemente lacunosa, perché, svolgendo considerazioni di tipo meramente ipotetico, non si confronta, nello specifico, con la documentazione menzionata: < ha svolto per ben ventitré anni il mestiere di tappezziere CP_2
e restauratore di mobili. Il primo dato che emerge chiaro ed inequivocabile è che quotidianamente veniva a contatto con varie sostanze chimiche quali vernici, smalti,
Pag. 4 di 6 colle, resine, diluenti, ecc. Di rilievo sono sicuramente le operazioni di scartavetratura dei vari mobili antichi che si adoperava a restaurare, venendo a contatto con polveri di legno di vario genere e con vernici presenti sulle superfici da levigare. Trattandosi di mobili e oggetti antichi la probabilità che sulle superfici ci potessero essere vernici contenenti, ad esempio, cromo è molto alta. In passato, infatti, il cromo veniva abitualmente usato come cromato di bario, piombo cromato ecc, prima di conoscere i suoi effetti cancerogeni. Le stesse superfici di legno, che con la levigatura venivano ridotte in polveri, potevano essere cancerogene. Una recente pubblicazione dal CP_1 titolo “esposizione lavorativa a polveri di legno” pone proprio l'attenzione sull'effetto cancerogeno delle polveri di legno duro durante le varie operazioni di taglio, perforazione ma soprattutto carteggiatura del legno, operazione che il signor CP_2 faceva frequentemente. Se si pensa poi che le varie lavorazioni svolte dal ricorrente erano contestualizzate in un ambiente non industriale, dunque non dotato di idonee misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio impianti di aspirazione e areazione, si comprende che la probabilità che possa essere, nel corso degli anni, venuto a contatto ripetutamente con agenti cancerogeni è certamente da ritenersi alta. In virtù di quanto detto si ritiene che la malattia oncologica che ha portato all'exitus il signor possa essere riconducibile al lavoro svolto per anni nella sua bottega ed CP_2 alle sostanze manipolate durante i tanti anni di attività artigianale>>.
§5.6
Ciò posto, la Corte ha disposto il rinnovo della ctu medico legale al fine di accertare l'esistenza del nesso causale tra la patologia da cui era affetto il sig. – che ne ha CP_2 determinato il decesso – e l'ambiente lavorativo, per come documentato in atti.
Per_ Il ctu nominato, dr.ssa , con argomentazioni condivisibili in quanto prive di errori e vizi logici, né contestate dall'appellante, dopo avere accertato che <… CP_3 era affetto da "Carcinoma scarsamente differenziato non a piccole cellule con aspetti rabdoidi compatibile con primitività polmonare con multiple lesioni in sede polmonare destra, ilare destra, epatica, ossea, cutanea e sottocutanea”…>> ha escluso l'esistenza di dati di letteratura scientifica che permettano di individuare un nesso di causalità, anche probabilistico, tra l'ambiente lavorativo in cui ha operato, per come descritto sulla scorta della documentazione prodotta a sostegno della domanda, e la patologia riscontrata.
§6
Di conseguenza, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Stante il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., allegata al ricorso in appello, la sig.ra va tenuta esente dal pagamento delle spese di lite, Parte_1 nonché da quelle di Ctu che, pertanto, liquidate nella misura indicata nel separato CP_ decreto, vanno poste a carico dell'
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 26 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 249/24, resa in data 15 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
CP_
3. pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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