Articolo 2 della Legge 31 maggio 1949, n. 360
Articolo 1
Versione
23 luglio 1949
Art. 2.
Il contributo di cui sopra, sara' corrisposto a carico dello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione con equivalente riduzione compensativa, dello stanziamento del capitolo n. 136 dello stato di previsione suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 23 luglio 1949