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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/08/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5689 dell'anno 2018 del Registro Generale Affari Contenziosi,
promosso da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Tulino Romantini (pec: Email_1
ATTORE
contro
- Controparte_1
, in persona del suo legale
[...] C.F._2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Massimo D'argenio
(pec: e Giuseppe Agnusdei (pec: Email_2
Email_3
CONVENUTA
§§§
Oggetto: Assicurazione contro i danni. Indennizzo
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore su indicato ha chiamato in causa la su indicata convenuta, premettendo che:
- il giorno 24/10/2017 alle ore 20.15 circa in Foggia, mentre era alla guida dell'autovettura Audi
A4 targata DT958KT di proprietà di veniva coinvolto in un sinistro stradale Controparte_2
causato dal veicolo Opel Astra targata X894BC di proprietà di e Controparte_3
condotta nell'occasione da;
Persona_1
- a seguito del sinistro subiva lesioni personali giudicate guaribili in 10 gg dal Pronto Soccorso
degli OO. RR di Foggia, che gli diagnosticava “cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla sx gomito sx, polso sx e ginocchio sx”;
- a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a esami diagnostici e visite mediche specialistiche, da cui emergevano postumi a carico del rachide cervicale, spalla sinistra, gomito sinistro e ginocchio sinistro;
- le lesioni riportate sono state quantificate in € 9.500,00, chiesti alla convenuta società
assicuratrice in virtù di polizza collettiva n 5258/02 sottoscritta a copertura dei rischi di infortunio, invalidità totale e permanente, ricovero ospedaliero per infortunio o malattia;
- malgrado formale richiesta di pagamento, la convenuta società non provvedeva all'indennizzo del sinistro, rendendosi così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, l'attore ha così ha concluso:
“Accertare e dichiarare la fondatezza del diritto del Sig. all'indennizzo Parte_1
richiesto, per le causali esposte nella narrativa del presente atto;
per l'effetto, condannare la
, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore del sig. della Parte_1
2 somma di € 9.500, il tutto così come quantificato in narrativa, o della maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria nonché interessi
legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, condannare
[...]
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pt, al pagamento di spese e competenze professionali per il presente
giudizio oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la convenuta società, la quale ha contestato integralmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto della stessa per non essere state dimostrate le lesioni asseritamente subite in connessione con il sinistro denunciato, nonché, accertata in via incidentale la configurazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art 642 c.p., in via riconvenzionale, l'annullamento, per dolo, del contratto assicurativo dedotto in giudizio ai sensi dell'art 1439 c.c. o, in via subordinata, il risarcimento del danno da dolo incidente quantificato in € 5.000,00 o nell'importo maggiore o minore da stabilirsi anche in via equitativa, con vittoria delle spese di lite e la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediaconciliazione, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, non essendo stati ammessi i mezzi istruttori chiesti dall'attore
(Ord. del 14/7/2020).
Nel corso del giudizio è stata formulata dal precedente magistrato assegnatario una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185bis cpc, rimasta senza riscontro.
A seguito del deposito di sentenza di condanna penale definitiva emessa a carico dell'attore,
con ordinanza del 27/10/2024 è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ravvisandosi ipotesi di reato.
3 Il procedimento è stato rinviato da ultimo all'udienza cartolare del 10/04/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni dei difensori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del
07/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
Va innanzitutto premesso che (solo) con la comparsa conclusionale l'attore ha depositato rinuncia “al diritto e agli atti del giudizio” comunicata alla controparte, la quale tuttavia nella memoria di replica ha insistito per la pronuncia, anche sulle domande riconvenzionali spiegate,
ragion per cui il giudicante deve pronunciarsi su tutte le domande formulate, anche ai fini della condanna alle spese per soccombenza virtuale.
§§§
La domanda principale è sicuramente infondata e va dunque respinta.
Considerata la documentazione prodotta nel corso del giudizio, che risulta essere dirimente ai fini della decisione, l'azione promossa dall'attore s'inquadra nel paradigma del contratto di assicurazione e, quindi, nelle norme che definiscono il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio, poiché il rischio-alea ne è elemento essenziale.
Tale normativa è applicabile anche alla polizza oggetto del presente contenzioso, sottoscritta a garanzia dei rischi di invalidità permanente da infortunio, ricovero ospedaliero per infortunio o malattia.
La funzione principale del contratto di assicurazione consiste nel trasferimento del suddetto rischio dall'assicurato all'assicuratore e ciò contro il pagamento di una somma di denaro (cd premio).
4 Posto ciò, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o per l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, occorre ricordare che in base ai principi consolidati in materia di onere della prova, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto.
Una volta che sia fornita tale prova, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina l'impossibilità della prestazione o che l'inadempimento non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa. La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi del credito.
Nella specifica materia tuttavia, per ormai pacifico orientamento della corte di legittimità,
“nell'assicurazione contro i danni, 'poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato
all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e
nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi
dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro' (ex multis, Cass. Sez.
3, Ord. 21dicembre 2017, n. 30656).
Nella specie, deve osservarsi che l'attore, pur avendo prodotto il modulo di adesione alla polizza n 5258/02 (cfr. doc. 1) e le condizioni di polizza applicate (cfr doc. n 2), non ha tuttavia provato il danno che assume di aver sofferto a seguito dell'evento coperto da garanzia.
A tal proposito, deve anzi evidenziarsi che, nel corso del presente giudizio civile, è stata depositata sentenza penale di condanna, ex art 642 c.p., pronunciata a carico dell'attore e di altri correi (Sent. n 8523/2021 emessa il 02/12/2021 dal Tribunale di Milano – depositata con
5 memoria dell'08/02/2022) e successivamente confermata in appello (Sent n 2252/2024
depositata con memoria del 30/09/2024), con la quale è stata accertata l'esistenza di un sodalizio criminale atto a frodare la società assicuratrice convenuta (costituitasi parte civile nel giudizio), mediante l'utilizzo di documentazione sanitaria falsa o alterata (cfr Capo B della sentenza del tribunale di Milano).
Documentazione che è risultata essere la stessa utilizzata nel presente giudizio e, più nello specifico, Tac ginocchio sinistro, Tac spalla sinistra e rachide cervicale (cfr docc. nn 4-5-6),
sulla base dei cui referti è stata formulata la domanda qui proposta dall'attore.
Nel corso del processo penale è stato accertato che gli esami strumentali eseguiti non hanno riscontrato alcuna lesione al ginocchio e alla spalla sinistra e, allo stesso modo, anche al rachide cervicale. Pertanto, alcun nesso eziologico è stato dimostrato tra l'asserito evento, anche questo messo fortemente in discussione nel suo reale verificarsi dal giudice milanese, e i lamentati danni fisici.
La detta sentenza costituisce può certamente costituire base anche della presente decisione.
Innanzitutto, "Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero
convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica
dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non
espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione
e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico
con le altre risultanze del processo" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13229).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in mancanza di qualsiasi divieto di legge è consentito al giudice di merito, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari
(ad esempio una consulenza disposta dal P.M.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a
6 fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale
(cfr. ex multis Cass. 8127/2009, Cass. 17477/2007, Cass. 15181/2003), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna anche non definitiva (v. Cass. 10055/2010) o di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione (v. Cass.
16559/2005).
Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di condanna è divenuta definitiva per effetto dell'inammissibilità del ricorso proposto in Cassazione (provvedimento n 1244/2025,
depositato con note scritte del 07/04/2025), pertanto la stessa fa direttamente stato di quanto accertato dal giudice penale in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente accertamento.
La domanda principale attorea risulta sicuramente infondata per difetto di prova che si sia mai realizzato il rischio assicurato.
§§§
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla compagnia assicuratrice, risulta senz'altro fondata la domanda di annullamento proposta ex art. 1439 c.c., essendo emerso, nell'ambito del medesimo accertamento penale, l'esistenza di un disegno preordinato alla truffa nei confronti della società convenuta.
Va quindi disposto l'annullamento per dolo del contratto assicurativo dedotto in giudizio
(adesione n. 71804 del signor alla polizza collettiva Parte_1 Controparte_4
n. 5258/02).
[...]
Ne deriva l'assorbimento della domanda, spiegata in via subordinata, afferente all'accertamento del dolo incidente e relativo risarcimento del danno.
§§§
7 La regolazione delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della domanda principale (scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), al punto medio.
Considerato che il reato oggetto di condanna penale si è consumato a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata proprio in questo giudizio (sinistro del 24/10/2017), ricorrono anche gli estremi per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., avendo la parte tentato di utilizzare in questo giudizio documentazione medica risultata “falsa o alterata”
al fine di ottenere l'indennizzo richiesto.
La condanna ex art. 96, co. 3, cpc è infatti volta a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un utilizzo del potere di promuovere la lite foriero di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Pertanto, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96/3° co cpc, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza - SSUU n 22405 del 13/09/2018).
Nel caso di specie è sicuramente emersa la mala fede della parte agente, come da accertamento penale avutosi in corso di causa, confermata peraltro dalla rinuncia all'azione sebbene solo dopo la definitività della sentenza penale e al termine del giudizio.
Quanto alla determinazione equitativa della somma dovuta ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc,
escluso che questa possa essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89/2001, il quale,
essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento
8 processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 cpc, laddove,
invece, la funzione prevalente della condanna ex art. 96, co. 3, cpc è punitiva e sanzionatoria,
si ritiene di doverla calibrare su una frazione delle spese di lite, in applicazione di un parametro che il legislatore aveva sperimentato nell'ormai abrogato art. 385, co. 4, cpc. L'orientamento della S.C. è, infatti, nel senso di parametrare la sanzione per responsabilità aggravata ad “una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
17902/19; 25177 e 25176 del 2018, secondo cui il terzo comma dell'art. 96 cpc, rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata “alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa”).
L'attore va quindi condannato ulteriormente a pagare alla convenuta società, a titolo di responsabilità aggravata, una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Non si applica invece ratione temporis e stante la data di introduzione del presente giudizio l'art 96, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della convenuta, ogni Parte_1
altra domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'assicurazione convenuta,
dispone l'annullamento del contratto assicurativo dedotto in giudizio di cui all'adesione n.
71804 del signor alla polizza collettiva Parte_1 Controparte_4
n. 5258/02;
9 3) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta società delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 98,00 per esborsi e in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario s.g. (15%) e oltre a IVA e CAP se e come dovuti per legge;
4) condanna altresì l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore somma di €
2.538,50 ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso lì 28/08/25.
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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