CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8071/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036782879000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella in epigrafe indicata, notificata il 13 settembre 2024, con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento di € 707,88, a titolo di tassa per la raccolta rifiuti relativa agli anni 2009, 2010, 2011
e 2012.
A sostegno del gravame veniva dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - NE in data 2 aprile 2025 e all'udienza del 28 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La mancata costituzione in giudizio dell'ATO ME1 in liquidazione, cui il ricorso risulta notificato via pec in data 11 novembre 2024, importa che le censure formulate risultino da accogliere.
La cartella in questione menziona l'atto di intimazione n. 302884 del 29 luglio 2019, notificato il 3 ottobre
2019, ma non vi è prova della suaeffettiva notifica, che parte ricorrente contesta di aver ricevuto così come delle fatture sottostanti.
In difetto, peraltro, di questa essenziale documentazione, dagli anni cui i tributi si riferiscono sino alla notifica della cartella in contestazione si è certamente maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna dell'ATO ME1 in liquidazione al pagamento delle spese ella lite, che si liquidano in dispositivo, con distrazione.
Le spese possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna ATO ME1 in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Difensore_1, che ne ha fatto richiesta.
Spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE.
Messina, 28 ottobre 2025
Il giudice monocratico
NA NT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8071/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036782879000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella in epigrafe indicata, notificata il 13 settembre 2024, con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento di € 707,88, a titolo di tassa per la raccolta rifiuti relativa agli anni 2009, 2010, 2011
e 2012.
A sostegno del gravame veniva dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - NE in data 2 aprile 2025 e all'udienza del 28 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La mancata costituzione in giudizio dell'ATO ME1 in liquidazione, cui il ricorso risulta notificato via pec in data 11 novembre 2024, importa che le censure formulate risultino da accogliere.
La cartella in questione menziona l'atto di intimazione n. 302884 del 29 luglio 2019, notificato il 3 ottobre
2019, ma non vi è prova della suaeffettiva notifica, che parte ricorrente contesta di aver ricevuto così come delle fatture sottostanti.
In difetto, peraltro, di questa essenziale documentazione, dagli anni cui i tributi si riferiscono sino alla notifica della cartella in contestazione si è certamente maturata la prescrizione del credito.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna dell'ATO ME1 in liquidazione al pagamento delle spese ella lite, che si liquidano in dispositivo, con distrazione.
Le spese possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna ATO ME1 in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Difensore_1, che ne ha fatto richiesta.
Spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE.
Messina, 28 ottobre 2025
Il giudice monocratico
NA NT