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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Castellano Marco, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanara Salvatore, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.10.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito della produzione di nuova documentazione sanitaria attestante il potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente rilevato il seguente Persona_1 quadro patologico: “poliartrosi in esiti di frattura olecrano (7010) cardiopatia ipertensiva in ateromasia carotidea (6442) sindrome ansiosa depressiva in encefalopatia (1101) multinfartuale esofagite (6484) esiti di disostruzione endoscopica per adenoma (6203) prostatico”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che
“dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito è emerso che il ricorrente è affetto da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, neuropsichico e urinario. L'apparato osteoarticolare presenta un quadro di poliartrosi in esiti di pregressa frattura olecarnica. Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con segni clinici di sofferenza radicolare da discopatie, identificati nei ROT ipovalidi bilateralmente e lasegue positivo ai gradi medi. L'impegno funzionale del tronco è di grado medio avanzato con difficoltà ai passaggi posturali su base algica e limitazione dei movimenti di circa ½. Si riscontra, inoltre, una gonartrosi bilaterale con quadro disfunzionale da carico. L'apparato cardiocircolatorio è interessato da una cardiopatia ipertensiva e da un'ateromasia carotidea con riscontro strumentale d'ipertrofia ventricolare sx, disfunzione diastolica del ventricolo sx, rigurgito mitro-aortico. I valori pressori riscontrati sono 140/90 ed è presente un rinforzo del II tono aortico. L'apparato urinario presenta esiti di disostruzione endoscopica per adenoma prostatico mentre, l'apparato digerente, è interessato da un'esofagite da reflusso. Lo stato neuropsichico del soggetto è caratterizzato da una sindrome ansiosa depressiva in encefalopatia multinfartruale con riscontro obiettivo di stato ansioso con umore dimesso e lievi turbe della memoria. Per quanto sopra riportato, il ricorrente risulta essere invalido nella misura del 75% a decorrere dalla data della domanda del 25/05/2022 periodo in cui, per quanto documentato, l'insieme delle patologie riscontrate era già presente in tutta la sua evolutività e incidenza.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.10.2023, da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (25/05/22); condanna l' al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Marco Castellano, dichiaratasi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 14 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Castellano Marco, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanara Salvatore, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.10.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito della produzione di nuova documentazione sanitaria attestante il potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente rilevato il seguente Persona_1 quadro patologico: “poliartrosi in esiti di frattura olecrano (7010) cardiopatia ipertensiva in ateromasia carotidea (6442) sindrome ansiosa depressiva in encefalopatia (1101) multinfartuale esofagite (6484) esiti di disostruzione endoscopica per adenoma (6203) prostatico”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che
“dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito è emerso che il ricorrente è affetto da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, neuropsichico e urinario. L'apparato osteoarticolare presenta un quadro di poliartrosi in esiti di pregressa frattura olecarnica. Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con segni clinici di sofferenza radicolare da discopatie, identificati nei ROT ipovalidi bilateralmente e lasegue positivo ai gradi medi. L'impegno funzionale del tronco è di grado medio avanzato con difficoltà ai passaggi posturali su base algica e limitazione dei movimenti di circa ½. Si riscontra, inoltre, una gonartrosi bilaterale con quadro disfunzionale da carico. L'apparato cardiocircolatorio è interessato da una cardiopatia ipertensiva e da un'ateromasia carotidea con riscontro strumentale d'ipertrofia ventricolare sx, disfunzione diastolica del ventricolo sx, rigurgito mitro-aortico. I valori pressori riscontrati sono 140/90 ed è presente un rinforzo del II tono aortico. L'apparato urinario presenta esiti di disostruzione endoscopica per adenoma prostatico mentre, l'apparato digerente, è interessato da un'esofagite da reflusso. Lo stato neuropsichico del soggetto è caratterizzato da una sindrome ansiosa depressiva in encefalopatia multinfartruale con riscontro obiettivo di stato ansioso con umore dimesso e lievi turbe della memoria. Per quanto sopra riportato, il ricorrente risulta essere invalido nella misura del 75% a decorrere dalla data della domanda del 25/05/2022 periodo in cui, per quanto documentato, l'insieme delle patologie riscontrate era già presente in tutta la sua evolutività e incidenza.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.10.2023, da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova
[...] CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (25/05/22); condanna l' al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Marco Castellano, dichiaratasi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 14 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma